Commission Regulation (EC) No 2024/2006 of 22 December 2006 laying down transitional measures derogating from Regulation (EC) No 2076/2002 and Decisions 98/270/EC, 2002/928/EC, 2003/308/EC, 2004/129/EC, 2004/141/EC, 2004/247/EC, 2004/248/EC, 2005/303/EC and 2005/864/EC as regards the continued use of plant protection products containing certain active substances not included in Annex I to Directive 91/414/EEC by reason of the accession of Romania (Text with EEA relevance)

Coming into Force01 January 2007
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32006R2024
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2006/2024/oj
Published date01 December 2007
Date22 December 2006
CourtEuropean Commission
L_2006384IT.01007901.xml
29.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 384/79

REGOLAMENTO (CE) N. 2024/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

recante misure transitorie in deroga al regolamento (CE) n. 2076/2002 e alle decisioni 98/270/CE, 2002/928/CE, 2003/308/CE, 2004/129/CE, 2004/141/CE, 2004/247/CE, 2004/248/CE, 2005/303/CE e 2005/864/CE intesi a mantenere l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti alcune sostanze attive non figuranti nell'allegato I alla direttiva 91/414/CEE in seguito all'adesione della Romania

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare articolo 42,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento della Commissione (CE) n. 2076/2002 (1) e le decisioni 98/270/CE (2), 2002/928/CE (3), 2003/308/CE (4), 2004/129/CE (5), 2004/141/CE (6), 2004/247/CE (7), 2004/248/CE (8), 2005/303/CE (9) e 2005/864/CE (10) dispongono la non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (11) e la revoca da parte degli Stati membri di tutte le autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive.
(2) Dal momento che le autorizzazioni esistenti devono essere ritirate in Romania entro il 31 dicembre 2006, la Romania ha richiesto misure transitorie in modo che sia concesso un periodo di grazia per alcune delle sostanze attive in questione affinché sia possibile utilizzare le scorte esistenti.
(3) La Romania deve adottare le misure opportune per garantire che l'uso continuato non abbia effetti dannosi per la salute umana o animale ovvero un impatto inaccettabile sull'ambiente e che siano presi tutti i provvedimenti necessari per la riduzione del rischio.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 1 della decisione 98/270/CE della Commissione, qualsiasi periodo di grazia concesso dalla Romania, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 91/414/CEE, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenvalerate deve essere quanto più breve possibile e scadere non oltre il 30 giugno 2008.

Articolo 2

In deroga all'articolo 3 della decisione 2002/928/CE della Commissione, qualsiasi periodo di grazia concesso dalla Romania, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 91/414/CEE, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva benomil deve essere quanto più breve possibile e scadere non oltre il 31 dicembre 2007.

Articolo 3

In deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, qualsiasi periodo di grazia concesso dalla Romania, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 91/414/CEE, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte esistenti di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive acifluorfen, bensultap, bromopropilato, fenpropatrin, fomesafen, imazapir, etossilato di nonilfenolo, oxadixil, prometrina, chinalfos, terbufos o triforine deve essere...

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