98/270/EC: Commission Decision of 7 April 1998 concerning the withdrawal of authorisations for plant protection products containing fenvalerate as an active substance (Text with EEA relevance)

Published date21 April 1998
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 117, 21 April 1998
EUR-Lex - 31998D0270 - IT

98/270/CE: Decisione della Commissione del 7 aprile 1998 relativa alla revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti fenvalerato come sostanza attiva (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 117 del 21/04/1998 pag. 0015 - 0015


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 aprile 1998 relativa alla revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti fenvalerato come sostanza attiva (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/270/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/97 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 (4), ha determinato l'elenco delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari e ha designato gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92;

considerando che il fenvalerato è una delle 90 sostanze attive contemplate dalla prima fase del programma di lavoro previsto all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE (5);

considerando che per questa sostanza i notificanti interessati hanno presentato formalmente allo Stato membro relatore designato alcune informazioni, come richiesto dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3600/92, a sostegno dell'inclusione di tale sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

considerando che, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3600/92, lo Stato membro relatore designato ha comunicato alla Commissione che nessuno dei fascicoli presentati soddisfaceva alle esigenze dell'articolo 6, paragrafo 2 e 3, del regolamento;

considerando che nessuno Stato membro ha notificato alla Commissione; conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento, il proprio interesse all'iscrizione di questa sostanza nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

considerando che si può pertanto ritenere che non verranno presentati i dati completi necessari per la valutazione...

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