98/270/EC: Commission Decision of 7 April 1998 concerning the withdrawal of authorisations for plant protection products containing fenvalerate as an active substance (Text with EEA relevance)
Published date | 21 April 1998 |
Subject Matter | Plant health legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 117, 21 April 1998 |
98/270/CE: Decisione della Commissione del 7 aprile 1998 relativa alla revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti fenvalerato come sostanza attiva (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 117 del 21/04/1998 pag. 0015 - 0015
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 aprile 1998 relativa alla revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti fenvalerato come sostanza attiva (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/270/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/97 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,
considerando che il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 (4), ha determinato l'elenco delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari e ha designato gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92;
considerando che il fenvalerato è una delle 90 sostanze attive contemplate dalla prima fase del programma di lavoro previsto all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE (5);
considerando che per questa sostanza i notificanti interessati hanno presentato formalmente allo Stato membro relatore designato alcune informazioni, come richiesto dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3600/92, a sostegno dell'inclusione di tale sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
considerando che, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3600/92, lo Stato membro relatore designato ha comunicato alla Commissione che nessuno dei fascicoli presentati soddisfaceva alle esigenze dell'articolo 6, paragrafo 2 e 3, del regolamento;
considerando che nessuno Stato membro ha notificato alla Commissione; conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento, il proprio interesse all'iscrizione di questa sostanza nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
considerando che si può pertanto ritenere che non verranno presentati i dati completi necessari per la valutazione...
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