Commission Regulation (EC) No 2230/95 of 21 September 1995 amending Regulation (EC) No 933/94 laying down the active substances of plant protection products and designating the rapporteur Member States for the implementation of Commission Regulation (EEC) No 3600/92

Published date22 September 1995
Subject MatterConsumer protection,Plant health legislation,Free movement of goods
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 225, 22 September 1995
EUR-Lex - 31995R2230 - IT

Regolamento (CE) n. 2230/95 della Commissione, del 21 settembre 1995, recante modifica del regolamento (CE) n. 933/94 che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92

Gazzetta ufficiale n. L 225 del 22/09/1995 pag. 0001 - 0003


REGOLAMENTO (CE) N. 2230/95 DELLA COMMISSIONE del 21 settembre 1995 recante modifica del regolamento (CE) n. 933/94 che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/36/CE della Commissione (2),

visto il regolamento (CEE) n. 3600/92, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (3), modificato dal regolamento (CE) n. 491/95 (4), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2 e l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CE) n. 491/95, determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92;

considerando che il regolamento (CE) n. 491/95 ha modificato il regolamento (CEE) n. 3600/92 e il regolamento (CE) n. 933/94 in vista degli eventuali effetti dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e per integrare le autorità designate e i produttori (ivi conclusi gli importatori di sostanze attive prodotte al di fuori della Comunità) di detti tre Stati membri nel primo programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE; che è necessario fissare un nuovo termine per la presentazione delle pratiche da parte dei produttori che hanno effettuato la notifica, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 3600/92;

considerando che, in applicazione dell'articolo 6, paragrafi 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 3600/92, occorre fissare un nuovo termine per la presentazione di pratiche...

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