Commission Regulation (EC) No 491/95 of 3 March 1995 amending Regulation (EEC) No 3600/92 and Regulation (EC) No 933/94, in particular with regard to the integration of the designated public authorities and the producers in Austria, Finland and Sweden in the implementation of the first stage of the programme of work referred to in Article 8 (2) of Council Directive 91/414/EEC concerning the placing of plant protection products on the market

Published date04 March 1995
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 49, 4 March 1995
EUR-Lex - 31995R0491 - IT 31995R0491

Regolamento (CE) n. 491/95 della Commissione del 3 marzo 1995 che modifica i regolamenti (CEE) n. 3600/92 e (CE) n. 933/94, in particolare per quanto riguarda l'inserimento, in Austria, Finlandia e Svezia, delle autorità designate e dei produttori nell'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

Gazzetta ufficiale n. L 049 del 04/03/1995 pag. 0050 - 0052


REGOLAMENTO (CE) N. 491/95 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 1995 che modifica i regolamenti (CEE) n. 3600/92 e (CE) n. 933/94, in particolare per quanto riguarda l'inserimento, in Austria, Finlandia e Svezia, delle autorità designate e dei produttori nell'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), modificata da ultimo dalla direttiva 94/79/CE (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992 (3), recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2 e paragrafo 5,

considerando che l'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia alla Comunità europea ha provocato uno squilibrio tra le responsabilità che incombono agli Stati membri in quanto relatori per le 89 sostanze attive incluse nella prima fase del programma di lavoro inteso a valutare le sostanze attive che si trovano sul mercato due anni dopo la data di notifica della direttiva 91/414/CEE; che, di conseguenza, occorre procedere a una nuova ripartizione delle sostanze attive; che è inoltre necessario modificare gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 (4);

considerando che il numero delle sostanze da riassegnare dev'essere limitato al...

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