Commission Regulation (EC) No 1199/97 of 27 June 1997 amending Regulation (EEC) No 3600/92 laying down the detailed rules for the implementation of the first stage of the programme of work referred to in Article 8 (2) of Council Directive 91/414/EEC concerning the placing of plant protection products on the market

Published date28 June 1997
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 170, 28 June 1997
EUR-Lex - 31997R1199 - IT

Regolamento (CE) n. 1199/97 della Commissione del 27 giugno 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 3600/92, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

Gazzetta ufficiale n. L 170 del 28/06/1997 pag. 0019 - 0021


REGOLAMENTO (CE) N. 1199/97 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 3600/92, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/68/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, la revisione delle sostanze attive che si trovano già sul mercato due anni dopo la data di notificazione della succitata direttiva deve essere predisposta dalla Commissione nell'ambito di un programma coordinato di collaborazione, nel quale gli Stati membri svolgono compiti specifici per contribuire alla valutazione scientifica e tecnica su cui sono basate le decisioni adottate a livello comunitario, che, qualora nel corso di tale programma gli Stati membri decidano di adottare un provvedimento nazionale inteso a ritirare dal mercato o a limitare l'uso di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che rientrano in tale programma di lavoro, la Commissione e gli Stati membri debbono essere specificamente informati del provvedimento previsto e dei motivi che lo giustificano;

considerando che i rapporti trasmessi dal relatore debbono sistematicamente riportare le informazioni relative a titoli e autori delle relazioni di prove e di studio, nonché le informazioni concernenti la pubblicazione delle relazioni, le norme secondo cui sono state elaborate e l'identità di chi detiene i dati, affinché gli elementi su cui i rapporti sono basati, chiaramente definiti e corredati di rinvii, possano essere messi o conservati a disposizione delle...

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