Council Regulation (EC) No 1673/2000 of 27 July 2000 on the common organisation of the markets in flax and hemp grown for fibre

Coming into Force29 July 2000,01 August 2001
End of Effective Date30 June 2008
Celex Number32000R1673
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2000/1673/oj
Published date29 July 2000
Date27 July 2000
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 193, 29 July 2000
EUR-Lex - 32000R1673 - IT

Regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre

Gazzetta ufficiale n. L 193 del 29/07/2000 pag. 0016 - 0022


Regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio

del 27 luglio 2000

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

visto il parere del Comitato delle regioni(4),

considerando quanto segue:

(1) Al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'istituzione di una politica agricola comune. Tale politica deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati agricoli, la quale può assumere forme diverse a seconda dei prodotti.

(2) La politica agricola comune ha lo scopo di attuare gli obiettivi del trattato. Nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre, oltre alle disposizioni relative ai pagamenti per superficie previste dal regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi(5), occorre prevedere misure relative al mercato interno, che comprendano aiuti ai primi trasformatori delle paglie di lino e di canapa o agli agricoltori che fanno trasformare le paglie per proprio conto.

(3) Per garantire un'effettiva trasformazione delle paglie di lino e di canapa, occorre subordinare la concessione dell'aiuto a determinate condizioni, in particolare un riconoscimento dei primi trasformatori e l'obbligo di un contratto di acquisto della paglia da parte dei trasformatori stessi. Analogamente, onde prevenire possibili abusi, l'aiuto alla trasformazione è concesso solo in funzione della trasformazione delle paglie oppure dell'utilizzo delle fibre sul mercato nel caso in cui l'agricoltore faccia trasformare le paglie per proprio conto.

(4) Al fine di evitare una destinazione scorretta dei fondi comunitari, occorre escludere dall'aiuto i primi trasformatori o gli agricoltori che abbiano creato artificialmente le condizioni richieste per beneficiarne e per approfittare in tal modo di un vantaggio non conforme agli obiettivi del regime di sostegno destinato alla trasformazione della paglia.

(5) Tenuto conto delle specificità inerenti, da un lato, al mercato delle fibre lunghe di lino e, d'altro lato, a quello delle fibre corte di lino e delle fibre di canapa, occorre differenziare l'aiuto in funzione di ciascuna delle due categorie di fibre ottenute. Onde assicurare un livello totale di sostegno che consenta l'esistenza della produzione tradizionale di fibre lunghe di lino in condizioni simili a quelle previste dal regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 4 luglio 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa(6), occorre aumentare progressivamente l'importo dell'aiuto concesso in modo da tener conto della riduzione graduale del sostegno per ettaro concesso al produttore in base al regolamento (CE) n. 1251/1999 e della soppressione, a termine, dell'aiuto per le fibre corte di lino. Per quanto riguarda le fibre corte di lino e le fibre di canapa, occorre concedere un aiuto di entità tale da consentire, per un certo periodo, un reciproco adeguamento dei nuovi prodotti ottenuti e dei potenziali mercati che si aprono. Al fine di incoraggiare solo la produzione di fibre corte di lino e di fibre di canapa di qualità, occorre prevedere una percentuale massima di impurità e di canapuli o capecchi nonché misure transitorie per consentire all'industria di trasformazione di adeguarsi a questa esigenza.

(6) Onde tenere conto della situazione particolare del lino tradizionale in alcune regioni dei Paesi Bassi, del Belgio e della Francia, è necessario concedere al primo trasformatore delle paglie, per le superfici interessate, un aiuto complementare transitorio.

(7) Al fine di evitare aumenti fraudolenti dei quantitativi che possono beneficiare dell'aiuto, è necessario che gli Stati membri fissino il massimale dell'aiuto stesso in funzione delle superfici la cui paglia ha formato oggetto di contratti o di un impegno alla trasformazione.

(8) Per limitare le spese derivanti dall'applicazione del presente regolamento, occorre creare un meccanismo stabilizzatore per ogni tipo di fibra ottenuto, a seconda che si tratti di fibre lunghe di lino, da una parte, o di fibre corte di lino e fibre di canapa, dall'altra. Per favorire un livello ragionevole di produzioni interessate in ognuno degli Stati membri, è necessario fissare un quantitativo massimo garantito per ogni categoria di fibra e ripartire tali quantitativi tra gli Stati membri sotto forma di quantitativi nazionali garantiti. Tuttavia, i quantitativi nazionali garantiti per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa sono limitati a un periodo tale da consentire che i nuovi prodotti ottenuti si adeguino al mercato. I quantitativi nazionali garantiti si applicano all'aiuto alla trasformazione e non riguardano il regime previsto dal regolamento (CE) n. 1251/1999. I quantitativi nazionali garantiti sono fissati in particolare tenendo conto delle superfici medie più recenti di lino tessile e canapa, eventualmente adeguate in funzione della loro percentuale realmente produttiva, nonché delle relative rese medie in fibre. Per gli Stati membri la cui produzione attuale è scarsa, occorre prevedere un quantitativo comune da ripartire in occasione di ogni campagna onde consentire un adeguamento allo sviluppo della loro produzione.

(9) Per consentire a ogni Stato membro di effettuare adeguamenti tra i quantitativi di fibre ottenuti, occorre prevedere condizioni per il trasferimento tra i quantitativi nazionali garantiti ad esso attribuiti. Tale trasferimento è eseguito in funzione di un coefficiente che garantisca l'equivalenza dal punto di vista del bilancio.

(10) Gli Stati membri produttori devono adottare le disposizioni necessarie per garantire il corretto funzionamento delle misure previste per la concessione dell'aiuto. Inoltre, a causa dei tempi necessari per la trasformazione di tutta la paglia prodotta nella campagna di commercializzazione, è istituito, in quanto misura di controllo, un sistema di anticipi sull'aiuto.

(11) Tutte le misure relative al regime di scambi con i paesi terzi devono consentire di rinunciare all'applicazione di ogni restrizione quantitativa e alla riscossione di qualsiasi imposta alle frontiere esterne della Comunità. In circostanze eccezionali, tale meccanismo potrebbe tuttavia non operare adeguatamente. Per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le turbative che possono derivarne, occorre permettere alla Comunità di...

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