2007/435/EC: Council Decision of 25 June 2007 establishing the European Fund for the Integration of third-country nationals for the period 2007 to 2013 as part of the General programme Solidarity and Management of Migration Flows

Coming into Force29 June 2007,01 January 2007
End of Effective Date31 December 2013
Celex Number32007D0435
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2007/435/oj
Published date28 June 2007
Date25 June 2007
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 168, 28 June 2007
L_2007168IT.01001801.xml
28.6.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 168/18

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2007

che istituisce il Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»

(2007/435/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

considerando quanto segue:

(1) Nella prospettiva della creazione progressiva di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, il trattato prevede, da un lato, l'adozione di misure volte a garantire la libera circolazione delle persone, unitamente a misure d'accompagnamento riguardanti il controllo delle frontiere esterne, l'asilo e l'immigrazione e, dall'altro, l'adozione di misure in materia di asilo, immigrazione e tutela dei diritti dei cittadini di paesi terzi.
(2) Nella riunione del 15 e 16 ottobre 1999 a Tampere, il Consiglio europeo ha dichiarato che l'Unione europea deve assicurare un trattamento equo dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dei suoi Stati membri. Una politica più energica in materia di integrazione dovrebbe mirare ad attribuire loro diritti ed obblighi paragonabili a quelli dei cittadini dell'Unione europea. Inoltre dovrebbe favorire la non discriminazione nella vita economica, sociale e culturale e sviluppare misure di lotta contro il razzismo e la xenofobia.
(3) L'integrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri è un elemento chiave nella promozione della coesione economica e sociale, un obiettivo fondamentale della Comunità enunciato nel trattato. Tuttavia, visto il trattato, il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi (di seguito «il Fondo») dovrebbe essere destinato essenzialmente a cittadini di paesi terzi appena arrivati, per quanto riguarda il cofinanziamento di azioni concrete a sostegno del processo di integrazione negli Stati membri.
(4) Nel programma dell'Aia del 4 e 5 novembre 2004, il Consiglio europeo ha sottolineato che per conseguire l'obiettivo di realizzare una maggiore stabilità e coesione nelle società degli Stati membri è essenziale sviluppare politiche efficaci. Ha quindi chiesto un migliore coordinamento delle politiche nazionali di integrazione sulla base di un quadro comune e ha invitato gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a promuovere lo scambio strutturale di esperienze e di informazioni in materia di integrazione.
(5) Come previsto nel programma dell’Aia, il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno definito, il 19 novembre 2004, «principi fondamentali comuni per la politica di integrazione degli immigrati nell'Unione europea» (di seguito «principi fondamentali comuni»). Questi principi fondamentali comuni aiutano gli Stati membri a formulare politiche di integrazione in quanto è messa a loro disposizione una guida, frutto di attente riflessioni, contenente i principi fondamentali rispetto ai quali possono giudicare e valutare le loro iniziative.
(6) I principi fondamentali comuni completano e rafforzano gli strumenti legislativi comunitari relativi all'ammissione e al soggiorno di cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente con riguardo al ricongiungimento familiare e ai soggiornanti di lungo periodo, nonché gli altri quadri normativi esistenti, compresi quelli relativi alla parità di genere, alla non discriminazione e all'inclusione sociale.
(7) Nel ricordare la comunicazione della Commissione del 1o settembre 2005 dal titolo «Un’agenda comune per l’integrazione — Quadro per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi nell’Unione europea», le conclusioni del Consiglio dell'1 e 2 dicembre 2005 su tale agenda sottolineano la necessità di rafforzare le politiche d'integrazione degli Stati membri e riconoscono l'importanza di definire un quadro a livello europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in tutti gli aspetti della società nonché, in particolare, di adottare misure concrete per l'attuazione dei principi fondamentali comuni.
(8) L’incapacità di un singolo Stato membro di sviluppare e attuare politiche di integrazione può avere ripercussioni negative di vario genere sugli altri Stati membri e sull'Unione europea.
(9) A sostegno di tale programmazione in materia di integrazione, l'autorità di bilancio ha iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea per il periodo dal 2003 al 2006 stanziamenti destinati specificamente al finanziamento di progetti pilota e di azioni preparatorie nel settore dell'integrazione (di seguito «programma INTI»).
(10) Alla luce del programma INTI e in riferimento alle comunicazioni della Commissione sull'immigrazione, l'integrazione e l'occupazione e alla prima relazione annuale su migrazione e integrazione, occorre dotare la Comunità, a partire dal 2007, di uno strumento specifico destinato a sostenere gli sforzi nazionali degli Stati membri volti a sviluppare ed attuare politiche di integrazione che permettano ai cittadini di paesi terzi provenienti da contesti culturali, religiosi, linguistici ed etnici diversi di soddisfare le condizioni di soggiorno e di integrarsi più facilmente nelle società europee, conformemente ai principi fondamentali comuni e in complementarità con il Fondo sociale europeo (di seguito «FSE»).
(11) Per assicurare che la risposta della Comunità in materia di integrazione dei cittadini di paesi terzi sia coerente, è opportuno che azioni finanziate nell'ambito del Fondo siano specifiche e complementari a quelle finanziate a titolo del FSE e del Fondo europeo per i rifugiati. In questo contesto, si dovrebbero sviluppare soluzioni specifiche di programmazione comune che garantiscano una coerente risposta della Comunità in materia di integrazione dei cittadini di paesi terzi tramite il FSE e tramite il Fondo.
(12) In considerazione del fatto che il Fondo e il FSE sono gestiti congiuntamente con gli Stati membri, è opportuno anche adottare disposizioni a livello nazionale per assicurarne l'attuazione coerente. A tal fine, è opportuno invitare le autorità degli Stati membri incaricate dell'attuazione del Fondo ad istituire meccanismi di cooperazione e di coordinamento con le autorità designate dagli Stati membri per gestire l'attuazione del FSE e del Fondo europeo per i rifugiati, e ad assicurarsi che le azioni previste nell’ambito del Fondo siano specifiche e complementari a quelle finanziate a titolo del FSE e del Fondo europeo per i rifugiati.
(13) Il presente strumento dovrebbe essere destinato essenzialmente, per quanto riguarda il cofinanziamento di azioni concrete a sostegno del processo di integrazione di cittadini di paesi terzi negli Stati membri, ad azioni a favore di cittadini di paesi terzi appena arrivati. In tale contesto si potrebbe fare riferimento alla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (4), che stabilisce un periodo di cinque anni di soggiorno legale quale requisito per il riconoscimento dello status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi.
(14) Il Fondo dovrebbe inoltre aiutare gli Stati membri a rafforzare la loro capacità di sviluppare, attuare, sorvegliare e valutare in generale tutte le strategie, le politiche e le misure in materia di integrazione dei cittadini di paesi terzi, nonché favorire lo scambio di informazioni e di migliori pratiche e la cooperazione all'interno degli Stati membri e fra di essi, in grado di contribuire a rafforzare tale capacità.
(15) La presente decisione è intesa come parte di un quadro coerente che si compone della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio (5), della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (6), e della decisione 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (7), e che è volto a trattare la questione dell’equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri per quanto riguarda l'onere finanziario conseguente all’introduzione della gestione integrata delle frontiere esterne dell'Unione europea e all'attuazione di politiche comuni in materia d'asilo e d'immigrazione, sviluppate a norma del titolo IV, parte 3, del trattato.
(16) Il sostegno fornito dal Fondo sarebbe più efficiente e più mirato se il cofinanziamento delle azioni ammissibili fosse basato su una programmazione strategica pluriennale, elaborata da ogni Stato membro in dialogo con la Commissione.
(17) Sulla base degli orientamenti strategici adottati dalla Commissione, ogni Stato membro dovrebbe preparare un documento di programmazione pluriennale che tenga conto della situazione specifica e delle necessità del paese e ne esponga la strategia di sviluppo che dovrebbe costituire il quadro di riferimento per l'attuazione delle azioni
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