2002/677/EC: Commission Decision of 22 August 2002 laying down standard reporting requirements for programmes of eradication and control of animal diseases co-financed by the Community and repealing Decision 2000/322/EC (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 3103)
Coming into Force | 27 August 2002 |
End of Effective Date | 31 December 2008 |
Celex Number | 32002D0677 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dec/2002/677/oj |
Published date | 27 August 2002 |
Date | 22 August 2002 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 229, 27 August 2002 |
2002/677/CE: Decisione della Commissione, del 22 agosto 2002, che stabilisce requisiti uniformi per la notifica dei programmi di eradicazione e di controllo delle malattie animali cofinanziati dalla Comunità e che abroga la decisione 2000/322/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 3103]
Gazzetta ufficiale n. L 229 del 27/08/2002 pag. 0024 - 0032
Decisione della Commissione
del 22 agosto 2002
che stabilisce requisiti uniformi per la notifica dei programmi di eradicazione e di controllo delle malattie animali cofinanziati dalla Comunità e che abroga la decisione 2000/322/CE
[notificata con il numero C(2002) 3103]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2002/677/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(1), modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE(2), in particolare l'articolo 24, paragrafo 11,
considerando quanto segue:
(1) La decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di una partecipazione finanziaria della Comunità a programmi per l'eradicazione e il controllo di malattie animali. Gli Stati membri devono presentare ogni anno i programmi per i quali intendono ricevere un contributo finanziario.
(2) Occorre istituire un sistema di valutazione dei progressi conseguiti nell'attuazione dei programmi di eradicazione e di controllo. Il sistema di valutazione deve comprendere un sistema di notifica che fornisca i dati epidemiologici ottenuti dai programmi. È opportuno armonizzare tale sistema di notifica.
(3) La responsabilità dell'applicazione e del successo dei programmi di eradicazione e di controllo, nonché della corretta gestione finanziaria delle misure che beneficiano di contributi comunitari, spetta in primo luogo allo Stato membro richiedente.
(4) I criteri applicabili ai programmi di eradicazione e di controllo previsti all'articolo 24, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE, sono stati fissati dalla decisione 90/638/CEE del Consiglio(3).
(5) A norma del punto 13 dell'allegato I della decisione 90/638/CEE, i programmi di eradicazione presentati dagli Stati membri alla Commissione ai fini di un cofinanziamento devono contenere almeno, se del caso, le norme per un adeguato indennizzo degli allevatori quanto prima possibile in caso di abbattimento...
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