2011/314/EU: Commission Decision of 12 May 2011 concerning the technical specification for interoperability relating to the ‘operation and traffic management’ subsystem of the trans-European conventional rail system (notified under document C(2011) 3099) Text with EEA relevance

Coming into Force01 January 2014,01 January 2012
End of Effective Date31 December 2013
Celex Number32011D0314
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2011/314/oj
Published date31 May 2011
Date12 May 2011
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 144, 31 May 2011
L_2011144IT.01000101.xml
31.5.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 144/1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2011

relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale

[notificata con il numero C(2011) 3099]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/314/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un’Agenzia ferroviaria europea (2) prevede che l’Agenzia ferroviaria europea (in appresso «l’Agenzia») garantisca che le specifiche tecniche di interoperabilità (STI) siano adeguate in funzione del progresso tecnico e dell’evoluzione del mercato e delle esigenze a livello sociale e proponga alla Commissione le modifiche delle STI che ritiene necessarie.
(2) Con decisione C(2007) 3371 del 13 luglio 2007 la Commissione ha assegnato un mandato di riferimento all’Agenzia per lo svolgimento di talune attività previste dalla direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (3) e dalla direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario convenzionale (4). Nell’ambito di tale mandato di riferimento, all’Agenzia era stato chiesto di rivedere la STI adottata con decisione 2006/920/CE della Commissione, dell’11 agosto 2006, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema transeuropeo ferroviario convenzionale (5).
(3) Il 17 luglio 2009 l’Agenzia ha formulato quattro raccomandazioni concernenti le norme di esercizio del Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) (ERA/REC/2009-02/INT), la revisione dell’allegato P della STI «Esercizio e gestione del traffico» (ERA/REC/2009-03/INT), la revisione dell’allegato T della STI «Esercizio e gestione del traffico» per il sistema ferroviario convenzionale (ERA/REC/2009-04/INT), e la coerenza con la direttiva 2007/59/CE per quanto riguarda le competenze dell’agente di condotta (ERA/REC/2009-05/INT), rispettivamente. Queste quattro raccomandazioni hanno portato al progetto di decisione della Commissione che modifica le decisioni 2006/920/CE e 2008/231/CE concernenti la STI «Esercizio e gestione del traffico» che il 25 febbraio 2010 ha ottenuto il parere positivo del comitato istituito a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE.
(4) La raccomandazione dell’Agenzia del 7 maggio 2010 (ERA/REC/03-2010/INT) propone ulteriori emendamenti alla STI «Esercizio e gestione del traffico» per il sistema ferroviario convenzionale per quanto riguarda, tra l’altro, la visibilità dei treni (coda), l’identificazione dei treni, e la coerenza con la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e con la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (6).
(5) Per motivi di chiarezza e semplicità, occorre sostituire la decisione 2006/920/CE.
(6) La STI di cui all’allegato non impone l’utilizzo di tecnologie o soluzioni tecniche specifiche salvo nei casi in cui ciò sia assolutamente necessario per assicurare l’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.
(7) L’attuazione della STI di cui in allegato e la conformità con i punti corrispondenti di tale STI deve essere stabilita conformemente ad un piano di attuazione che ogni Stato membro è tenuto ad aggiornare per le linee di cui è responsabile.
(8) Il traffico ferroviario si svolge attualmente in base ad accordi vigenti a livello nazionale, bilaterale, multinazionale o internazionale. È importante che tali accordi non ostacolino i progressi attuali e futuri verso l’interoperabilità. A tal fine, è necessario che la Commissione esamini questi accordi per stabilire se la STI contenuta nell’allegato debba essere modificata di conseguenza.
(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La specifica tecnica di interoperabilità (STI) relativa al sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale di cui all’allegato I è adottata.

2. La STI di cui all’allegato della presente decisione si applica al sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» come indicato al punto 2.4 dell’allegato II della direttiva 2008/57/CE.

Articolo 2

1. L’Agenzia pubblica nel suo sito web l’elenco dei codici di cui alle parti 9, 10, 11, 12 e 13 dell’appendice Pa.

2. L’Agenzia tiene aggiornati gli elenchi di codici di cui al paragrafo 1 e informa la Commissione circa la loro evoluzione.

La Commissione informa gli Stati membri sull’evoluzione di questi codici attraverso il comitato istituito a norma dell’articolo 29 della direttiva 2008/57/CE.

Articolo 3

Fino al 31 dicembre 2013, se un veicolo (secondo la definizione di cui all’articolo 2, lettera c), della direttiva 2008/57/CE) è venduto o dato in noleggio per un periodo ininterrotto superiore a sei mesi e se nessun cambiamento interviene per quanto riguarda l’insieme delle caratteristiche tecniche per le quali la messa in servizio del veicolo è stata autorizzata, il suo numero europeo di veicolo (NEV) può essere modificato mediante una nuova immatricolazione del veicolo, previo annullamento della prima immatricolazione.

Se questa nuova immatricolazione riguarda uno Stato membro diverso da quello della prima immatricolazione, l’organismo di immatricolazione competente per la nuova immatricolazione può chiedere una copia della documentazione concernente l’immatricolazione precedente.

Questo cambiamento di NEV non pregiudica l’applicazione degli articoli da 21 a 26 della direttiva 2008/57/CE per quanto riguarda le procedure di autorizzazione.

I costi amministrativi legati al cambiamento di NEV sono a carico della parte che richiede la modifica.

Articolo 4

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della STI di cui in allegato, gli Stati membri notificano alla Commissione i tipi di accordi elencati qui di seguito, a meno che non siano già stati notificati nell’ambito della decisione 2006/920/CE:

(1) accordi nazionali tra gli Stati membri e imprese ferroviarie o gestori dell’infrastruttura, convenuti in via permanente o temporanea e imposti dalla natura molto specifica o locale del servizio di trasporto previsto;
(2) accordi bilaterali o multilaterali tra aziende ferroviarie, gestori dell’infrastruttura o autorità preposte alla sicurezza che comportino livelli significativi di interoperabilità a livello locale o regionale;
(3) accordi internazionali tra uno o più Stati membri e almeno un paese terzo, oppure tra imprese ferroviarie o gestori dell’infrastruttura di Stati membri e almeno un’impresa ferroviaria o un gestore dell’infrastruttura di un paese terzo che comportino livelli significativi di interoperabilità a livello locale o regionale.

Articolo 5

Ciascuno Stato membro aggiorna il piano di attuazione nazionale della STI che ha stabilito conformemente all’articolo 4 della decisione 2006/920/CE. Il piano di attuazione aggiornato è elaborato conformemente al capitolo 7 dell’allegato della presente decisione.

Ciascuno Stato membro trasmette il piano di attuazione aggiornato agli altri Stati membri e alla Commissione entro il 31dicembre 2012.

Articolo 6

La decisione 2006/920/CE della Commissione è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Articolo 7

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Tuttavia:

(1) l’appendice P si applica dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013,
(2) l’appendice Pa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2011.

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1) GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

(2) GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1.

(3) GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6.

(4) GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1.

(5) GU L 359 del 18.12.2006, pag. 1.

(6) GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44.


ALLEGATO

SPECIFICA TECNICA DI INTEROPERABILITÀ RELATIVA AL SOTTOSISTEMA «ESERCIZIO E GESTIONE DEL TRAFFICO»

INDICE

1. INTRODUZIONE
1.1. Campo di applicazione tecnico
1.2. Ambito di applicazione geografico
1.3. Contenuto della presente STI
2. DESCRIZIONE DEL SOTTOSISTEMA/CAMPO DI APPLICAZIONE
2.1. Sottosistema
2.2. Campo d’applicazione
2.2.1. Personale e treni
2.2.2. Principi
2.2.3. Applicabilità ai veicoli e alle infrastrutture esistenti
3. REQUISITI ESSENZIALI
3.1. Conformità ai requisiti essenziali
3.2. Requisiti essenziali — quadro d’insieme
4. CARATTERISTICHE DEL SOTTOSISTEMA
4.1. Introduzione
4.2. Specifiche funzionali e tecniche del sottosistema
4.2.1.
...

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