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12.9.2014 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 271/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 960/2014 DEL CONSIGLIO
dell'8 settembre 2014
che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2014/659/PESC, dell'8 settembre 2014, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio (2) attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio (3). Tali misure comprendono restrizioni sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso, restrizioni sulla prestazione dei relativi servizi e su determinati servizi connessi alla fornitura di armi e materiale militare, restrizioni, sotto forma di obbligo di autorizzazione preventiva, sulla vendita, sulla fornitura, sul trasferimento o sull'esportazione, diretti o indiretti, di determinate tecnologie per l'industria petrolifera in Russia e restrizioni sull'accesso al mercato dei capitali per determinati enti finanziari. |
(2) | I capi di Stato o di governo dell'Unione europea hanno chiesto che fosse condotto un lavoro preparatorio per l'adozione di ulteriori misure mirate, in modo da consentire di prendere prontamente ulteriori iniziative. |
(3) | Data la gravità della situazione, il Consiglio ritiene opportuno adottare ulteriori misure restrittive in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. |
(4) | In tale contesto, è opportuno applicare restrizioni aggiuntive sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso, ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (4). |
(5) | Dovrebbe inoltre essere vietata la prestazione di servizi per prospezioni petrolifere e produzione petrolifera in acque profonde, per prospezioni petrolifere e produzione petrolifera nell'Artico ovvero per progetti inerenti l'olio di scisto. |
(6) | Allo scopo di esercitare pressione sul governo russo è altresì opportuno applicare ulteriori restrizioni sull'accesso al mercato dei capitali per determinati enti finanziari, esclusi gli enti con sede in Russia dotati di status internazionale stabiliti da accordi intergovernativi e aventi la Russia tra gli azionisti, restrizioni per persone giuridiche, entità o organismi del settore della difesa con sede in Russia, esclusi quelli attivi prevalentemente nell'industria spaziale e dell'energia nucleare, e restrizioni per persone giuridiche, entità o organismi con sede in Russia le cui principali attività riguardano la vendita o il trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi. Tali restrizioni non si applicano ai servizi finanziari diversi da quelli di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 833/2014, quali le attività di deposito, i servizi di pagamento, i servizi assicurativi, i prestiti presso gli enti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento e gli strumenti derivati utilizzati a fini di copertura nel mercato dell'energia. I prestiti sono da considerarsi nuovi prestiti solo se erogati successivamente al 12 settembre 2014. |
(7) | Queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello di Unione. |
(8) | Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:
1) | all'articolo 1, le lettere e) e f) sono sostituite da quanto segue: «e) “servizi di investimento”: i servizi e le attività seguenti:
i) | ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari, |
ii) | esecuzione di ordini per conto dei clienti, |
iii) | negoziazione per conto proprio, |
iv) | gestione del portafoglio, |
v) | consulenza in materia di investimenti, |
vi) | assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile, |
vii) | collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile, |
viii) | qualsiasi servizio connesso all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione; | f) “valori mobiliari”: le seguenti categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali:
i) | azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario, |
ii) | obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli, |
iii) | qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari;» | ; |
2) | È inserito l'articolo seguente: «Articolo 2 bis 1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento n. 428/2009, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia elencati nell'allegato IV del presente regolamento. 2. È vietato:
a) | prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualunque persona, entità od organismo in Russia elencati nell'allegato IV; |
b) | fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti |
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