Commission Regulation (EU) 2017/893 of 24 May 2017 amending Annexes I and IV to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council and Annexes X, XIV and XV to Commission Regulation (EU) No 142/2011 as regards the provisions on processed animal protein (Text with EEA relevance. )

Coming into Force01 January 2018,14 June 2017,01 July 2017
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32017R0893
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2017/893/oj
Published date25 May 2017
Date24 May 2017
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 138, 25 May 2017
L_2017138IT.01009201.xml
25.5.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 138/92

REGOLAMENTO (UE) 2017/893 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2017

che modifica gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati X, XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione per quanto riguarda le disposizioni in materia di proteine animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (2), in particolare l'articolo 31, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 41, paragrafo 3, terzo comma, e l'articolo 42, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in taluni casi specifici, all'esportazione degli stessi.
(2) L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 vieta la somministrazione ai ruminanti di proteine animali. L'articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento estende tale divieto agli animali diversi dai ruminanti e limita il divieto, per quanto riguarda l'alimentazione di tali animali con prodotti di origine animale, come specificato nell'allegato IV di detto regolamento.
(3) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 estende il divieto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, alla somministrazione agli animali d'allevamento non ruminanti, ad eccezione degli animali carnivori da pelliccia, tra l'altro, di proteine animali trasformate. In deroga a quanto sopra e in condizioni specifiche, l'allegato IV, capitolo II, lettera c), autorizza tuttavia la somministrazione di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti unicamente ad animali d'acquacoltura, a condizione che le proteine animali trasformate e i mangimi composti contenenti tali proteine siano stati prodotti in conformità all'allegato IV, capitolo IV, sezione D, del regolamento (CE) n. 999/2001. Tale sezione stabilisce attualmente che i sottoprodotti di origine animale utilizzati per la produzione di proteine animali trasformate provengano da macelli o impianti di sezionamento. Tenuto conto del processo di produzione delle proteine animali trasformate derivate da insetti, questo requisito non può essere soddisfatto nel caso di insetti. Di conseguenza, l'uso di proteine animali trasformate derivate da insetti in mangimi per animali d'acquacoltura non è attualmente consentito.
(4) In diversi Stati membri è iniziato l'allevamento di insetti per la produzione di proteine animali trasformate da essi derivate e di altri derivati di insetti destinati agli alimenti per animali da compagnia. Tale produzione è effettuata nel quadro dei piani di controllo nazionali delle autorità competenti degli Stati membri. Alcuni studi hanno dimostrato che gli insetti d'allevamento potrebbero rappresentare una soluzione alternativa e sostenibile alle fonti convenzionali di proteine animali destinate all'alimentazione di animali da allevamento non ruminanti.
(5) L'8 ottobre 2015 l'EFSA (European Food Safety Authority — Autorità europea per la sicurezza alimentare) ha pubblicato un parere scientifico su un profilo di rischio connesso alla produzione e al consumo di insetti come alimenti e mangimi (3). Per quanto riguarda i rischi connessi alla presenza di prioni, l'EFSA conclude che, rispetto alla presenza di pericoli nelle fonti di proteine di origine animale attualmente autorizzate, il verificarsi di pericoli negli insetti non trasformati dovrebbe essere pari o inferiore, a condizione che gli insetti siano nutriti con substrati che non contengono materiale proveniente da ruminanti o di origine umana (concime). Poiché la trasformazione di insetti può ridurre ulteriormente il verificarsi di pericoli biologici, tale affermazione è valida anche quando si tratta di proteine animali trasformate derivate da insetti.
(6) Secondo la definizione di «animale d'allevamento» di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1069/2009, gli insetti allevati per la produzione di proteine animali trasformate derivate da insetti sono da considerare animali d'allevamento, e sono quindi soggetti alle norme sul divieto concernente i mangimi di cui all'articolo 7 e all'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 nonché alle norme in materia di alimentazione degli animali stabilite dal regolamento (CE) n. 1069/2009. È di conseguenza vietato l'uso di proteine derivate da ruminanti, di rifiuti di cucina e ristorazione, di farine di carne e ossa e di stallatico come alimenti per gli insetti. Inoltre, conformemente all'allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), è vietato l'uso delle feci ai fini dell'alimentazione animale.
(7) Le proteine animali trasformate derivate da insetti e i mangimi composti che le contengono dovrebbero pertanto essere autorizzati per l'alimentazione degli animali d'acquacoltura. L'allegato IV, capitolo II, lettera c), del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza e all'allegato IV, capitolo IV, di tale regolamento dovrebbe essere aggiunta una sezione che stabilisce le condizioni in materia di TSE per la produzione di proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento e di mangimi composti contenenti tali proteine.
(8) Per analogia con quanto già applicabile alle proteine animali trasformate derivate da animali non ruminanti e ai mangimi composti contenenti tali proteine destinati all'alimentazione degli animali d'acquacoltura, dovrebbero essere stabilite condizioni specifiche per la produzione e l'uso di proteine animali trasformate derivate da insetti al fine di evitare qualsiasi rischio di contaminazione incrociata con altre proteine che potrebbero comportare un rischio di TSE nei ruminanti. In particolare, per analogia con le condizioni di cui all'allegato IV, capitolo IV, sezione A, del regolamento (CE) n. 999/2001, le proteine animali trasformate derivate da insetti dovrebbero essere prodotte in impianti adibiti esclusivamente alla produzione di prodotti derivati da insetti d'allevamento.
(9) Nell'interesse della certezza del diritto, è inoltre opportuno inserire una definizione di insetti d'allevamento nell'allegato I del regolamento (CE) n. 999/2001.
(10) Gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza.
(11) L'allegato X del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (5) stabilisce le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, compresi i parametri per la produzione di mangimi sicuri di origine animale destinati all'alimentazione di animali d'allevamento. Solo i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati conformi alle prescrizioni dell'allegato X del regolamento (UE) n. 142/2011 possono essere utilizzati per l'alimentazione degli animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia. Sebbene le disposizioni di cui all'allegato X di tale regolamento non riguardino gli insetti vivi e quelli essiccati nei mangimi per animali d'allevamento, l'uso di insetti essiccati come alimenti per animali da compagnia o in tali alimenti è soggetto alle disposizioni di cui all'allegato XIII del succitato regolamento.
(12) La modifica del regolamento (CE) n. 999/2001 volta ad autorizzare le proteine animali trasformate derivate da insetti per l'alimentazione degli animali d'acquacoltura potrebbe permettere di accrescere nell'Unione la produzione di proteine animali trasformate derivate da insetti. Poiché l'attuale allevamento su piccola scala di insetti per alimenti destinati ad animali da compagnia può essere adeguatamente gestito nel quadro dei piani di controllo nazionali esistenti, le disposizioni dell'Unione riguardanti la salute degli animali e dei vegetali, la sanità pubblica o i rischi ambientali sono adeguate per garantire che l'allevamento di insetti in seno all'Unione su una scala più ampia sia sicuro. Le specie di insetti allevati nell'Unione non dovrebbero essere patogene o avere altri effetti negativi sulla salute umana, animale o vegetale; non dovrebbero essere riconosciute come vettori di agenti patogeni umani, animali o vegetali e non dovrebbero essere né specie protette né specie definite come esotiche invasive. Tenendo conto di tali valutazioni del rischio a livello nazionale, nonché del parere dell'EFSA dell'8 ottobre 2015, le specie di insetti elencate di seguito possono essere identificate come specie di insetti allevate attualmente nell'Unione che soddisfano le suddette condizioni di sicurezza per la produzione di insetti per l'impiego nei mangimi: mosca soldato nera (Hermetia illucens), mosca comune (Musca domestica), tenebrione mugnaio (Tenebrio molitor), alfitobio (Alphitobius diaperinus), grillo domestico (Acheta domesticus), Gryllodes sigillatus (Gryllodes sigillatus) e grillo silente (Gryllus assimilis).
(13) L'allegato X del regolamento (UE) n. 142/2011 dovrebbe pertanto essere modificato aggiungendo
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