Council Directive 2014/107/EU of 9 December 2014 amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation

Coming into Force05 January 2015
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32014L0107
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2014/107/oj
Published date16 December 2014
Date09 December 2014
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 359, 16 December 2014
L_2014359IT.01000101.xml
16.12.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 359/1

DIRETTIVA 2014/107/UE DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 2014

recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) Di recente la sfida rappresentata dalla frode fiscale e dall'evasione fiscale transfrontaliere si è notevolmente aggravata ed è divenuta una delle preoccupazioni principali nell'Unione e nel mondo. I redditi non dichiarati e non tassati riducono considerevolmente i gettiti fiscali nazionali. È quindi indispensabile migliorare con urgenza l'efficienza e l'efficacia della riscossione delle imposte. Lo scambio automatico di informazioni rappresenta uno strumento importante a tale riguardo e la Commissione, nella comunicazione del 6 dicembre 2012 relativa al piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale, ha evidenziato la necessità di promuovere risolutamente lo scambio automatico di informazioni come futuro standard europeo e internazionale di trasparenza e di scambio di informazioni in materia fiscale.
(2) L'importanza dello scambio automatico di informazioni quale strumento per combattere la frode fiscale e l'evasione fiscale transfrontaliere è stata altresì riconosciuta a livello internazionale (G20 e G8). A seguito dei negoziati tra gli Stati Uniti d'America e vari altri paesi, inclusi tutti gli Stati membri, di accordi bilaterali sullo scambio automatico di informazioni finalizzati ad applicare la normativa degli Stati Uniti «Foreign Account Tax Compliance Act» (comunemente denominata «FATCA»), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) è stata incaricata dal G20 di elaborare, sulla base di tali accordi, un nuovo standard globale unico per lo scambio automatico di informazioni fiscali.
(3) Il Consiglio europeo del 22 maggio 2013 ha chiesto l'estensione dello scambio automatico di informazioni a livello dell'Unione e a livello mondiale per combattere la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva. Il Consiglio europeo ha altresì accolto con favore gli sforzi compiuti in sede di G20, G8 e OCSE per elaborare uno standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali.
(4) Nel febbraio 2014 l'OCSE ha divulgato i principali elementi di uno standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali, vale a dire un modello di accordo tra autorità competenti e uno standard comune di comunicazione di informazioni, che sono stati successivamente approvati dai ministri delle finanze e dai governatori delle banche centrali del G20. Nel luglio 2014 il Consiglio dell'OCSE ha divulgato lo standard globale completo, inclusi i rimanenti elementi, vale a dire i commentari sul modello di accordo tra autorità competenti e sullo standard comune di comunicazione di informazioni nonché le modalità informatiche di attuazione dello standard globale. L'intero pacchetto relativo allo standard globale è stato approvato nel settembre 2014 dai ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20.
(5) La direttiva 2011/16/UE del Consiglio (2), prevede già lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra gli Stati membri per talune categorie di reddito e di capitale, principalmente di natura non finanziaria, detenute dai contribuenti in Stati membri diversi dal loro Stato di residenza. Essa stabilisce inoltre un approccio graduale volto a rafforzare lo scambio automatico di informazioni estendendolo progressivamente a nuove categorie di reddito e di capitale ed eliminando la condizione che subordina lo scambio di informazioni alla loro disponibilità. Attualmente, date le maggiori opportunità di investire all'estero in un'ampia gamma di prodotti finanziari, gli strumenti di cooperazione amministrativa nel settore fiscale esistenti a livello di Unione e a livello internazionale a livello sono divenuti meno efficaci nella lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale transfrontaliere.
(6) Come evidenziato dalla richiesta del Consiglio europeo, è opportuno anticipare l'ampliamento dello scambio automatico di informazioni già previsto all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE in relazione ai residenti in altri Stati membri. Un'iniziativa dell'Unione garantirà un approccio coerente, uniforme ed esteso a tutta l'Unione allo scambio automatico di informazioni nel mercato interno che consentirebbe di ridurre i costi delle amministrazioni fiscali e degli operatori economici.
(7) Il fatto che gli Stati membri abbiano concluso o stiano per concludere accordi con gli Stati Uniti d'America riguardo alla FATCA significa che essi prestano o presteranno una cooperazione più estesa ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2011/16/UE e che sono o saranno tenuti a prestare tale cooperazione più estesa anche ad altri Stati membri.
(8) La conclusione, da parte degli Stati membri, di accordi paralleli e non coordinati ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2011/16/UE potrebbe comportare distorsioni che recherebbero pregiudizio al buon funzionamento del mercato interno. L'ampliamento dello scambio automatico di informazioni sulla base di uno strumento legislativo a livello dell'Unione ovvierebbe alla necessità, per gli Stati membri, di invocare detto articolo al fine di concludere accordi bilaterali o multilaterali in materia che potrebbero essere considerati appropriati in assenza di una legislazione pertinente dell'Unione.
(9) Al fine di ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi sia per le amministrazioni fiscali che per gli operatori economici, è altresì essenziale assicurare che l'ampliamento dell'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni all'interno dell'Unione sia in linea con gli sviluppi internazionali. Per raggiungere tale obiettivo, è opportuno che gli Stati membri impongano alle proprie Istituzioni Finanziarie l'applicazione di norme di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale (due diligence) che siano pienamente coerenti con quelle riportate nello standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE. Occorre inoltre ampliare l'ambito di applicazione dell'articolo 8 della direttiva 2011/16/UE al fine di inserire le stesse informazioni contemplate dal modello di accordo tra autorità competenti e dallo standard comune di comunicazione di informazioni dell'OCSE. Si prevede che ciascuno Stato membro adotti, a livello domestico, un elenco unico di Istituzioni Finanziarie Non Tenute alla Comunicazione e di Conti Esclusi di cui avvalersi tanto in sede di attuazione della presente direttiva quanto per l'applicazione di altri accordi di attuazione dello standard globale.
(10) Le categorie di Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e di Conti Oggetto di Comunicazione contemplate dalla presente direttiva sono intese a limitare le opportunità per i contribuenti di evitare di essere oggetto di comunicazione trasferendo le attività ad Istituzioni Finanziarie o investendo in prodotti finanziari che esulano dall'ambito di applicazione della presente direttiva. Tuttavia, determinate categorie di Istituzioni Finanziarie e di conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva. In generale non dovrebbero essere incluse soglie nella direttiva in quanto potrebbero essere facilmente eluse scindendo i conti tra diverse Istituzioni Finanziarie. Le informazioni finanziarie che devono essere comunicate e scambiate dovrebbero riguardare non soltanto i pertinenti redditi (interessi, dividendi e tipologie analoghe di redditi) ma anche i saldi di conto e i proventi delle vendite di Attività Finanziarie, al fine di far fronte a situazioni in cui un contribuente cerca di occultare capitale costituito esso stesso da redditi o attività oggetto di evasione fiscale. Pertanto il trattamento delle informazioni ai sensi della presente direttiva è necessario e commisurato allo scopo di consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri di individuare correttamente e inequivocabilmente i contribuenti interessati ed essere in grado di applicare e far osservare la propria normativa fiscale in situazioni transfrontaliere, di valutare la probabilità che siano perpetrate evasioni fiscali e di evitare ulteriori inutili indagini.
(11) Le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione potrebbero adempiere ai propri obblighi di informazione nei confronti delle Persone Oggetto di Comunicazione che sono persone fisiche seguendo le modalità di comunicazione, anche relative alla frequenza, previste dalle loro procedure interne ai sensi del diritto nazionale.
(12) Le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione, gli Stati membri di invio e gli Stati membri riceventi, in quanto responsabili del trattamento dei dati, dovrebbero conservare le informazioni trattate in conformità della presente direttiva per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento degli obiettivi della stessa. Considerate le divergenze tra le legislazioni degli Stati membri, il periodo massimo di conservazione delle informazioni dovrebbe essere fissato con riferimento alla normativa in materia di prescrizione
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