Commission Directive 2009/5/EC of 30 January 2009 amending Annex III to Directive 2006/22/EC of the European Parliament and of the Council on minimum conditions for the implementation of Council Regulations (EEC) Nos 3820/85 and 3821/85 concerning social legislation relating to road transport activities (Text with EEA relevance)
Coming into Force | 20 February 2009 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Celex Number | 32009L0005 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/2009/5/oj |
Published date | 31 January 2009 |
Date | 30 January 2009 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 29, 31 January 2009 |
31.1.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 29/45 |
DIRETTIVA 2009/5/CE DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 2009
che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) | L'allegato III della direttiva 2006/22/CE riporta un elenco iniziale delle infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 del Consiglio e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 (2) e al regolamento (CEE) del Consiglio n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (3). |
(2) | L'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE prevede la possibilità di adattare l'allegato III onde definire linee direttrici su una gamma comune di infrazioni, suddivise in categorie. Le infrazioni più gravi includono quelle che generano un elevato rischio di morte o di gravi lesioni alle persone. |
(3) | Fornire ulteriori orientamenti sulla categorizzazione delle infrazioni costituisce un passo importante per garantire la certezza giuridica alle imprese e una concorrenza più equa tra le imprese. |
(4) | Una categorizzazione armonizzata delle sanzioni è auspicabile anche per fornire una base comune dei sistemi di classificazione del rischio che gli Stati membri devono approvare conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/22/CE. Sulla base delle suddette categorie armonizzate, sarebbe facilitato l'inserimento di sanzioni commesse da un conducente o da un'impresa in un altro Stato membro diverso da quello di stabilimento. |
(5) | Come regola generale, la categorizzazione delle infrazioni dovrebbe dipendere dalla loro gravità e dalle possibili conseguenze sulla sicurezza stradale e dalla capacità di controllare il rispetto della legislazione da parte dei conducenti e delle imprese. |
(6) | Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato III della direttiva 2006/22/CE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 31 dicembre 2009. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, unitamente a una tabella di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2009.
Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente
(1) GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35.
(2) GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.
(3) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.
ALLEGATO
«ALLEGATO III
Infrazioni
Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, la seguente tabella contiene orientamenti su una gamma comune di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 e al regolamento (CEE) n. 3821/85 suddivisi in categorie in funzione della loro gravità.
1. Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006
N. | Base giuridica | Tipo di infrazione | Grado di gravità (1) | |||
IMG | IG | IM | ||||
A | Equipaggio | |||||
A1 | Art. 5, paragrafo 1 | Mancato rispetto dell'età minima dei conducenti | X | |||
B | Periodi di guida | |||||
B1 | Art. 6, paragrafo 1 | Superamento del periodo di guida giornaliero di 9 h in mancanza dell'autorizzazione a una sua estensione a 10 h | 9 h | X | ||
B2 | 10 h | X | ||||
B3 | 11 h | X | ||||
B4 | Superamento del periodo di guida giornaliero di 10 h in caso di concessione dell'estensione | 10 h | X | |||
B5 | 11 h | X | ||||
B6 | 12 h | X | ||||
B7 | Art. 6, paragrafo 2 | Superamento del periodo di guida settimanale | 56 h | X | ||
B8 | 60 h | X | ||||
B9 | 70 h | X | ||||
B10 | Art. 6, paragrafo 3 | Superamento del periodo di guida accumulato in 2 settimane consecutive | 90 h | X | ||
B11 | 100 h | X | ||||
B12 | 112 h 30 | X | ||||
C | Interruzioni | |||||
C1 | Art. 7 | Superamento del periodo di guida ininterrotto | 4 h 30 | X | ||
C2 | 5 h | X | ||||
C3 | 6 h | X | ||||
D | Periodi di riposo | |||||
D1 | Art. 8, paragrafo 2 | Periodo di riposo giornaliero insufficiente inferiore a 11 h in caso di mancata concessione del periodo di riposo giornaliero ridotto | 10 h | X | ||
D2 | 8 h 30 | X | ||||
D3 | … | X | ||||
D4 | Periodo di riposo giornaliero insufficiente inferiore a 9 h in caso di riduzione concessa | 8 h | X | |||
D5 | 7 h | X | ||||
D6 | … | X | ||||
D7 | Periodo di riposo giornaliero insufficiente suddiviso inferiore a 3h+9h | 3 h+(8 h | X | |||
D8 | 3 h+(7 h | X | ||||
D9 | 3 h+(… | X | ||||
D10 | Art. 8, paragrafo 5 | Periodo di riposo giornaliero insufficiente inferiore a 9 h in caso di multipresenza | 8 h | X | ||
D11 | 7 h | X | ||||
D12 | … | X | ||||
D13 | Art. 8, paragrafo 6 | Periodo di riposo settimanale insufficiente ridotto inferiore a 24 h | 22 h | X | ||
D14 | 20 h | X | ||||
D15 | … | X | ||||
D16 | Periodo di riposo settimanale insufficiente inferiore a 45 h in caso di mancata concessione del periodo di riposo settimanale ridotto | 42 h | X | |||
D17 | 36 h | X | ||||
D18 | … | X | ||||
E | Tipi di pagamento | |||||
E1 | Art. 10, paragrafo 1 | Collegamento tra salario e distanza percorsa o volume delle merci trasportate | X |
2. Gruppi di infrazioni al regolamento (CEE) n. 3821/85
N. | Base giuridica | Tipo di infrazioni | Gravità dell'infrazione (2) | ||
VSI | SI | MI | |||
F | Montaggio dell'apparecchio di controllo | ||||
F1 | Art. 3, paragrafo 1 | Nessun apparecchio di controllo omologato montato né utilizzato | X | ||
G | Utilizzo dell'apparecchio di controllo, della carta del conducente o del foglio di registrazione | ||||
G1 | Art. 13 | Apparecchio di controllo non funzionante correttamente (ad esempio: apparecchio di controllo non correttamente sottoposto a controllo, regolato e sigillato) | X | ||
G2 | Apparecchio di controllo utilizzato in modo improprio (mancato utilizzo di una valida carta del conducente, abuso volontario, ecc.) | X | |||
G3 | Art. 14, paragrafo 1 | Numero insufficiente di fogli di registrazione a bordo | X | ||
G4 | Modello di foglio di registrazione non omologato | X | |||
G5 | Carta insufficiente per i tabulati a bordo | X | |||
G6 | Art. 14, paragrafo 2 | L'impresa non conserva i fogli di registrazione, i tabulati e i dati trasferiti | X | ||
G7 | Art. 14, paragrafo 4 | Il conducente detiene più di una carta del conducente valida | X | ||
G8 | Art. 14, paragrafo 4 | Uso di una carta del conducente diversa da quella valida | X | ||
G9 | Art. 14, paragrafo 4 | Uso di una carta del conducente difettosa o scaduta | X | ||
G10 | Art. 14, paragrafo 5 | Dati registrati e memorizzati non |
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