Commission Directive 2009/4/EC of 23 January 2009 counter measures to prevent and detect manipulation of records of tachographs, amending Directive 2006/22/EC of the European Parliament and of the Council on minimum conditions for the implementation of Council Regulations (EEC) Nos 3820/85 and 3821/85 concerning social legislation relating to road transport activities and repealing Council Directive 88/599/EEC (Text with EEA relevance)

Coming into Force13 February 2009
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32009L0004
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2009/4/oj
Published date24 January 2009
Date23 January 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 21, 24 January 2009
L_2009021IT.01003901.xml
24.1.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 21/39

DIRETTIVA 2009/4/CE DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2009

sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) In conformità dell’articolo 15 della direttiva 2006/22/CE, le modifiche degli allegati della stessa direttiva che si rendano necessarie per adeguare questi ultimi all’evoluzione delle migliori prassi nell’ambito dell’applicazione e dei controlli dei periodi di guida e riposo devono essere adottate in base alla procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2.
(2) In seguito all’introduzione del tachigrafo digitale la Commissione è stata informata di una nuova minaccia costituita dall’installazione di dispositivi intesi a frodare il sistema e pregiudicare in tal modo l’efficacia dell’attuazione della legislazione sociale nel settore dei trasporti su strada.
(3) Occorre pertanto provvedere a che gli Stati membri includano nei controlli su strada e presso le imprese appositi controlli di tale apparecchio.
(4) Affinché tali controlli siano efficaci, è inoltre necessario definire con maggiore precisione la strumentazione standard da fornire ai funzionari incaricati dell’applicazione della normativa.
(5) Occorre modificare di conseguenza gli allegati I e II della direttiva 2006/22/CE.
(6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA...

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