Regulation (EC) No 25/2009 of the European Central Bank of 19 December 2008 concerning the balance sheet of the monetary financial institutions sector (Recast) (ECB/2008/32)

Coming into Force01 July 2010,09 February 2009
End of Effective Date31 December 2014
Celex Number32009R0025
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/25/oj
Published date20 January 2009
Date19 December 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 15, 20 January 2009
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20.1.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 15/14

REGOLAMENTO (CE) N. 25/2009 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 dicembre 2008

relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione)

(BCE/2008/32)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4,

vista la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (3),

visto il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (4),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2423/2001 della Banca centrale europea, del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2001/13) (5) è stato modificato in maniera significativa in diverse occasioni. Dal momento che sono necessarie ulteriori modifiche a tale regolamento, esso dovrebbe essere sottoposto a rifusione nell’interesse della chiarezza e trasparenza.
(2) Per l’espletamento dei propri compiti, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) richiede la redazione del bilancio consolidato del settore delle Istituzioni finanziarie monetarie (IFM). L’obiettivo principale di tale bilancio è quello di fornire alla Banca centrale europea (BCE) un quadro statistico esaustivo dell’evoluzione monetaria negli Stati membri partecipanti, visti come un unico territorio economico. Tali statistiche coprono attività e passività finanziarie aggregate, in termini di consistenze e di operazioni, sulla base di un settore IFM completo ed omogeneo e di operatori soggetti agli obblighi di segnalazione e sono prodotte regolarmente. Dati statistici sufficientemente dettagliati sono necessari anche per garantire l’utilità analitica continuata degli aggregati monetari calcolati e delle controparti che coprono tale territorio.
(3) La BCE è tenuta, in virtù del trattato CE e alle condizioni stabilite nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea («statuto SEBC»), a adottare regolamenti nei limiti necessari ad espletare i compiti del SEBC come definiti nello statuto SEBC e, in taluni casi, come disposto nelle disposizioni adottate dal Consiglio a norma dell’articolo 107, paragrafo 6, del trattato.
(4) L’articolo 5.1 dello statuto SEBC dispone che, al fine di assolvere i compiti del SEBC, la BCE raccolga le necessarie informazioni statistiche dalle autorità nazionali competenti o direttamente dagli operatori economici, assistita dalle banche centrali nazionali (BCN). L’articolo 5.2 dello statuto SEBC prescrive che le BCN svolgano, per quanto possibile, i compiti di cui all’articolo 5.1.
(5) L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2533/98 richiede che la BCE specifichi quali operatori, tra quelli soggetti agli obblighi di segnalazione, siano effettivamente tenuti alla segnalazione e le conferisce la facoltà di esentare totalmente o parzialmente determinate categorie di soggetti segnalanti dagli obblighi di segnalazione statistica. L’articolo 6, paragrafo 4, stabilisce che la BCE possa adottare regolamenti volti a definire le condizioni nel rispetto delle quali possono essere esercitati i diritti di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche.
(6) L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2533/98 prevede che gli Stati membri organizzino i propri compiti nel settore statistico e cooperino pienamente con il SEBC al fine di garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dall’articolo 5 dello statuto.
(7) Potrebbe considerarsi opportuno che le BCN raccolgano dagli operatori effettivamente soggetti all’obbligo di segnalazione le informazioni necessarie a far fronte alle esigenze statistiche della BCE nell’ambito di un più ampio quadro di segnalazioni che le BCN, conformemente al diritto comunitario o nazionale o alla prassi consolidata, stabiliscono sotto la propria responsabilità anche per altri obiettivi statistici, nella misura in cui ciò non comprometta l’adempimento degli obblighi statistici della BCE. Ciò potrebbe inoltre ridurre l’onere della segnalazione. In questi casi, per esigenze di trasparenza, è opportuno informare i soggetti segnalanti del fatto che i dati vengono raccolti anche per altri fini statistici. In determinati casi, la BCE può fare affidamento sulle informazioni statistiche raccolte per tali altri fini, per soddisfare le proprie esigenze.
(8) Tali obblighi statistici sono particolarmente dettagliati quando le controparti rientrano nel settore detentore di moneta. Dati dettagliati sono richiesti su: a) depositi per sotto settore e durata classificati ulteriormente per valuta al fine di permettere un’analisi più stringente degli sviluppi delle componenti della valuta estera incluse nel M3 e di facilitare le indagini riguardanti il grado di fungibilità tra la valuta estera e le componenti del M3 denominate in euro; b) crediti per sotto settore, durata, finalità, tasso d’interesse ricalcolato e valuta, in quanto tali informazioni sono considerate essenziali a fini di analisi monetaria; c) posizioni nei confronti di altre IFM nei limiti in cui ciò sia necessario per consentire compensazioni dei saldi infra-IFM o per calcolare l’aggregato soggetto a riserva; d) posizioni nei confronti dei non residenti nell’area dell’euro (resto del mondo) per i «depositi con durata predeterminata superiore a due anni», «depositi rimborsabili con preavviso superiore a due anni» e «pronti contro termine» al fine di calcolare l’aggregato soggetto a riserva al quale si applica un’aliquota positiva; e) posizioni nei confronti del resto del mondo per i depositi totali al fine di identificare le contropartite esterne; f) depositi e crediti nei confronti del resto del mondo con durata originaria al di sopra e al di sotto di un anno ai fini di della bilancia dei pagamenti e dei conti finanziari.
(9) Laddove ciò possa ridurre l’onere di segnalazione gravante sugli enti creditizi e sostenere lo sviluppo di statistiche più accurate, le BCN sono incoraggiate a promuovere rilevazioni titolo per titolo, per la raccolta di informazioni statistiche sui portafogli titoli delle IFM richieste dal presente regolamento. Per ciò che concerne i fondi comuni monetari (FCM), le BCN possono autorizzarli a effettuare segnalazioni in linea con il regolamento (CE) n. 958/2007 della Banca centrale europea, del 27 luglio 2007, relativo alle statistiche sulle attività e le passività dei fondi di investimento (BCE/2007/8) (6), in maniera tale da alleviare l’onere gravante sui gestori di fondi.
(10) Le transazioni finanziarie saranno calcolate dalla BCE come differenza tra le consistenze di fine mese, rettificate eliminando l’effetto delle variazioni dovute ad elementi diversi dalle transazioni stesse. Gli obblighi indirizzati ai soggetti segnalanti non ricomprendono le variazioni dei tassi di cambio, che sono calcolati dalla BCE a partire dai dati relativi alle consistenze di ciascuna valuta forniti dai soggetti dichiaranti, o dalle serie di riclassificazioni, che sono raccolte dalle BCN stesse utilizzando varie fonti di informazione che sono già a loro disposizione.
(11) L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio conferisce alla BCE la facoltà di adottare regolamenti o decisioni atti ad esentare le istituzioni dall’obbligo di detenere riserve minime, di specificare le modalità per l’esclusione o la deduzione dall’aggregato soggetto a riserva di passività nei confronti di qualsiasi altra istituzione, e di stabilire differenti aliquote di riserva per determinate categorie di passività. Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2531/98, la BCE ha il diritto di raccogliere dalle istituzioni le informazioni necessarie per l’applicazione dell’obbligo di riserve obbligatorie minime e di verificare l’esattezza e la qualità delle informazioni che le istituzioni forniscono a dimostrazione dell’adempimento degli obblighi di riserve minime. Al fine di ridurre l’onere di segnalazione complessivo, è desiderabile che le informazioni statistiche relative al bilancio mensile siano utilizzate per il regolare calcolo dell’aggregato soggetto a riserva degli enti creditizi soggetti al sistema delle riserve minime della BCE, conformemente al regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (7).
(12) È necessario definire procedure particolari per le fusioni e le scissioni aventi per oggetto enti creditizi al fine di chiarire i doveri di questi ultimi con riguardo agli obblighi di riserva.
(13) La BCE richiede informazioni sulle attività di cartolarizzazioni delle IFM al fine di interpretare gli sviluppi dei crediti e dei prestiti nell’area dell’euro. Tali informazioni integrano anche i dati segnalati ai sensi del egolamento (CE) n. 24/2009 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2008, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2008/30) (8).
(14) Sebbene si riconosca che i regolamenti adottati dalla BCE non conferiscono alcun diritto e non impongono alcun obbligo in capo agli Stati membri non partecipanti, l’articolo 5 dello
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