Règlement délégué (UE) 2019/897 de la Commission du 12 mars 2019 modifiant le règlement (UE) n° 748/2012 de la Commission en ce qui concerne l'inclusion de la vérification de la conformité fondée sur le risque à l'annexe I et la mise en œuvre d'exigences en matière de protection de l'environnement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Coming into Force23 March 2020,23 June 2019
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32019R0897
Published date03 June 2019
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/897/oj
Date12 March 2019
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 144, 3 juin 2019
L_2019144IT.01000101.xml
3.6.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 144/1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/897 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2019

recante modifica del regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'inclusione della verifica della conformità in base al rischio nell'allegato I e l'attuazione dei requisiti di protezione ambientale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 77 del regolamento (UE) 2018/1139, l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») svolge per conto degli Stati membri le funzioni e i compiti dello Stato di progettazione, produzione o immatricolazione connessi alla certificazione della progettazione. Conformemente all'articolo 77, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1139, l'Agenzia riceve e valuta le domande presentate e rilascia i pertinenti certificati. A tal fine l'Agenzia stabilisce e notifica al richiedente la base di certificazione, i requisiti di protezione ambientale applicabili e la base di omologazione dei dati di idoneità operativa.
(2) A norma del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (2), il richiedente riceve un certificato rilasciato dall'Agenzia una volta che sia stato dimostrato che il prodotto da certificare soddisfa la base di certificazione applicabile, comprese le specifiche di certificazione dell'aeronavigabilità e i requisiti di protezione ambientale applicabili. I soggetti che richiedono tali certificati sono tenuti a dimostrare la piena conformità in relazione a tutti gli aspetti della base di certificazione stabilita. A norma dell'articolo 83 del regolamento (UE) 2018/1139 l'Agenzia esegue, per proprio conto o tramite le autorità nazionali competenti o i soggetti qualificati, le indagini necessarie per l'assolvimento dei propri compiti connessi alla certificazione. L'Agenzia valuta le domande ma non è tenuta a eseguire indagini esaustive in tutti i casi ai sensi dell'articolo 83 del regolamento (UE) 2018/1139. Al fine di meglio attenuare eventuali rischi per la sicurezza dovuti a indagini selettive e migliorare l'efficacia, la trasparenza e la prevedibilità del processo di certificazione, è pertanto opportuno prevedere alcuni criteri di selezione che consentano di determinare quali dimostrazioni della conformità debbano essere verificate dall'Agenzia e in quale misura. Tali criteri di selezione dovrebbero basarsi sui principi di sorveglianza e gestione della sicurezza stabiliti nell'allegato 19 della convenzione sull'aviazione civile internazionale («la convenzione di Chicago»).
(3) Inoltre, ai sensi del regolamento (UE) n. 748/2012, i titolari di approvazioni DOA sono tenuti ad adottare determinate decisioni di certificazione al posto dell'Agenzia, in linea con le loro condizioni di approvazione e nell'ambito delle pertinenti procedure del sistema di assicurazione qualità del progetto. Sulla base dell'esperienza acquisita con i privilegi esistenti e al fine di ridurre l'onere amministrativo, tenendo conto nel contempo dei rischi per la sicurezza aerea e dei requisiti di protezione ambientale, i titolari di approvazioni DOA dovrebbero inoltre essere autorizzati a certificare determinate modifiche di maggiore entità dei certificati di omologazione e a rilasciare alcuni certificati di omologazione supplementari. Al fine di limitare i rischi per la sicurezza aerea e tenendo conto dei requisiti di protezione ambientale, tali nuovi privilegi dovrebbero riguardare solo la certificazione di modifiche di maggiore entità aventi un carattere innovativo limitato e dovrebbero essere concessi solo ai titolari in grado di esercitarli correttamente. Tale capacità dovrebbe essere dimostrata con risultati soddisfacenti conseguiti in precedenza in relazione ad analoghe modifiche di maggiore entità con la partecipazione dell'Agenzia.
(4) Per motivi di chiarezza è opportuno modificare l'allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 in maniera tale che la relativa sezione A stabilisca i requisiti applicabili unicamente ai richiedenti e ai titolari di certificati rilasciati o da rilasciare conformemente a detto allegato e che la relativa sezione B stabilisca i requisiti applicabili unicamente alle autorità competenti, compresa l'Agenzia.
(5) Gli operatori aerei sono tenuti ad effettuare voli di controllo dopo la manutenzione al fine di garantire il buon funzionamento di determinati sistemi dell'aeromobile che non possono essere verificati a terra. Incidenti o inconvenienti gravi verificatisi in passato durante tali voli dimostrano che alcuni voli di controllo dopo la manutenzione non dovrebbero essere eseguiti in base a un certificato di aeronavigabilità (o un certificato ristretto di aeronavigabilità) ma dovrebbero richiedere un permesso di volo. I voli di aeromobili finalizzati alla risoluzione di problemi o alla verifica del funzionamento di uno o più sistemi, parti o pertinenze dopo la manutenzione dovrebbero pertanto essere aggiunti all'elenco dei voli per i quali è richiesto un permesso di volo.
(6) Dovrebbero essere corrette alcune incoerenze del regolamento (UE) n. 748/2012 con il regolamento (UE) 2018/1139 che riguardano il contenuto della base di omologazione e la procedura di notifica.
(7) L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139 stabilisce che, per quanto riguarda il rumore e le emissioni, gli aeromobili e i loro motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati devono soddisfare i requisiti per la protezione dell'ambiente riportati nella modifica 12 del volume I, nella modifica 9 del volume II e nella pubblicazione iniziale del volume III dell'allegato 16 della convenzione di Chicago, quali applicabili alla data del 1o gennaio 2018.
(8) L'allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 dovrebbe pertanto essere adeguato in modo da rispecchiare i requisiti di protezione ambientale di cui all'allegato 16 della convenzione di Chicago. Inoltre, poiché l'allegato 16 della convenzione di Chicago prevede deroghe ai requisiti di protezione ambientale per specifici motori o aeromobili, il regolamento (UE) n. 748/2012 dovrebbe prevedere la possibilità per le imprese di produzione di richiedere alla propria autorità competente deroghe ai requisiti ambientali.
(9) Inoltre, al fine di eliminare i problemi tecnici derivanti dall'applicazione delle norme e delle pratiche raccomandate, come pure dei relativi orientamenti per la certificazione di aeromobili e motori, alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 748/2012 dovrebbero essere modificate al fine di migliorarne la chiarezza.
(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 748/2012.
(11) È necessario dare a tutte le parti interessate il tempo di adeguarsi al quadro normativo modificato venutosi a creare in seguito alle misure previste dal presente regolamento.
(12) Le misure di cui al presente regolamento si basano sui pareri 07/2016 (3), 01/2017 (4) e 09/2017 (5) formulati dall'Agenzia a norma dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1) All'articolo 1, paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera k):
«k) per “dati di idoneità operativa (OSD)” si intendono tutti i seguenti dati che figurano in un certificato di omologazione, in un certificato di omologazione ristretto o in un certificato di omologazione supplementare di un aeromobile:
i) il programma minimo di formazione per l'abilitazione al tipo dei piloti, inclusa la determinazione dell'abilitazione al tipo;
ii) la definizione della portata dei dati fonte di convalida dell'aeromobile diretti a giustificare la qualificazione oggettiva di simulatori o i dati provvisori a giustificazione della loro qualificazione provvisoria;
iii) il programma minimo di formazione per l'abilitazione al tipo del personale autorizzato a certificare la manutenzione, compresa la determinazione dell'abilitazione al tipo;
iv) la determinazione del tipo o variante per l'equipaggio di cabina e i dati specifici del tipo per l'equipaggio di cabina;
v) la lista degli equipaggiamenti minimi di riferimento.»
2) All'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. In deroga al paragrafo 1 l'impresa di produzione può richiedere all'autorità competente deroghe ai requisiti per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2018/1139 (*1).
(*1) Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212
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