Directive 2003/114/EC of the European Parliament and of the Council of 22 December 2003 amending Directive 95/2/EC on food additives other than colours and sweeteners

Coming into Force29 January 2004
End of Effective Date20 January 2010
Celex Number32003L0114
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2003/114/oj
Published date29 January 2004
Date22 December 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 24, 29 January 2004
EUR-Lex - 32003L0114 - IT 32003L0114

Direttiva 2003/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti

Gazzetta ufficiale n. L 024 del 29/01/2004 pag. 0058 - 0064


Direttiva 2003/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 22 dicembre 2003

che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(2),

considerando quanto segue:

(1) Gli additivi alimentari possono essere autorizzati ad essere impiegati nei prodotti alimentari solo se conformi all'allegato II della direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano(3).

(2) La direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti(4), istituisce un elenco di additivi alimentari che possono essere utilizzati nella Comunità e le condizioni per il loro impiego.

(3) In seguito all'adozione della direttiva 95/2/CE si sono verificati sviluppi tecnici nel settore degli additivi alimentari. È opportuno modificare detta direttiva per tenere conto di tali sviluppi.

(4) La direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione(5), prescrive l'adozione di un elenco degli additivi necessari per la conservazione e l'adozione di ogni condizione speciale per il loro impiego che si renda necessaria per proteggere la salute pubblica e garantire un commercio equo.

(5) È auspicabile includere nella direttiva 95/2/CE i provvedimenti sugli additivi necessari per la conservazione e l'impiego di sostanze aromatizzanti, al fine di contribuire alla trasparenza e alla coerenza della legislazione comunitaria e per favorire il rispetto delle norme comunitarie in materia di additivi alimentari da parte dei produttori di alimenti, in particolare le piccole e le medie imprese. Inoltre, ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare(6), le sostanze aromatizzanti rientrano nella definizione di "alimento".

(6) Se da un lato è opportuno autorizzare l'impiego di additivi necessari per garantire la sicurezza e la qualità delle sostanze aromatizzanti e per facilitarne la conservazione e l'uso, il livello di additivi presenti in tali sostanze dovrebbe essere il minimo richiesto per ottenere il fine desiderato. Si dovrebbero inoltre garantire ai consumatori informazioni corrette, esaustive e non ingannevoli sull'uso degli additivi.

(7) La presenza di un additivo in un prodotto alimentare, dovuta all'impiego di una sostanza aromatizzante, è generalmente bassa e l'additivo non ha una funzione tecnologica nel prodotto alimentare. Tuttavia, se in determinate circostanze l'additivo possiede una funzione tecnologica nel prodotto alimentare composito, dovrebbe considerarsi un additivo del prodotto alimentare composito e non un additivo della sostanza aromatizzante, applicandosi in tal caso le norme pertinenti relative all'additivo nel prodotto alimentare specifico, tra le quali le norme sull'etichettatura stabilite dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità(7).

(8) Ai sensi della direttiva 88/388/CEE, occorrerebbe informare i produttori di alimenti sulle concentrazioni di tutti gli additivi presenti nelle sostanze aromatizzanti, affinché possano rispettare la...

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