Council Regulation (EC) No 1172/98 of 25 May 1998 on statistical returns in respect of the carriage of goods by road

Coming into Force26 June 1998
End of Effective Date22 February 2012
Celex Number31998R1172
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1998/1172/oj
Published date06 June 1998
Date25 May 1998
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 163, 06 June 1998
EUR-Lex - 31998R1172 - IT 31998R1172

Regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio del 25 maggio 1998 relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada

Gazzetta ufficiale n. L 163 del 06/06/1998 pag. 0001 - 0008


REGOLAMENTO (CE) N. 1172/98 DEL CONSIGLIO del 25 maggio 1998 relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di regolamento sottoposto dalla Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

(1) considerando che per assolvere i compiti che le sono affidati, nel quadro della politica comune dei trasporti, la Commissione deve disporre di statistiche comparabili, affidabili, sincronizzate, regolari e complete sull'ampiezza e lo sviluppo dei trasporti di merci su strada effettuati per mezzo di veicoli immatricolati nella Comunità europea, nonché sul grado di utilizzazione dei veicoli che effettuano tali trasporti;

(2) considerando che la direttiva 78/546/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1978, relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada nell'ambito di una statistica regionale (4), non prevede la rilevazione dei tipi di trasporto che non erano autorizzati al momento in cui tale direttiva è stata adottata; che le rilevazioni, da essa previste, forniscono informazioni diverse a seconda che si tratti di trasporti nazionali o internazionali e che essa non fornisce alcuna informazione sul grado di utilizzazione dei veicoli che effettuano tali trasporti;

(3) considerando che è necessario istituire statistiche regionali complete, sia per quanto riguarda i trasporti di merci che i percorsi dei veicoli;

(4) considerando che è quindi opportuno modificare il sistema previsto dalla direttiva 78/546/CEE al fine in particolare di descrivere l'origine e la destinazione regionale dei trasporti intracomunitari, analogamente ai trasporti nazionali, e di mettere in relazione i trasporti di merci con i percorsi dei veicoli, misurando il grado di impiego dei veicoli che effettuano tali trasporti;

(5) considerando che, in base al principio di sussidiarietà, la creazione di norme e di statistiche comuni che consentano di produrre informazioni armonizzate rappresenta una attività che può essere efficace solo se affrontata a livello comunitario e che la raccolta dei dati avverrà in ciascuno Stato membro sotto l'autorità degli organismi e delle istituzioni responsabili della realizzazione delle statistiche ufficiali;

(6) considerando che il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (5), costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni previste dal presente regolamento, in particolare quelle relative all'accesso alle fonti dei dati amministrativi, al rapporto costo-efficacia delle risorse disponibili e al segreto statistico;

(7) considerando che è necessaria la comunicazione di dati individuali resi anonimi, per procedere ad una stima della precisione complessiva dei risultati;

(8) considerando che è importante garantire una diffusione adeguata delle informazioni statistiche;

(9) considerando che, durante il periodo di avvio, occorre che la Comunità fornisca agli Stati membri un contributo finanziario per la realizzazione dei necessari lavori;

(10) considerando che occorre prevedere una procedura semplificata per l'attuazione e l'adeguamento al progresso economico e tecnico del presente regolamento;

(11) considerando che il comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom (6), è stato consultato a norma dell'articolo 3 di tale decisione; che detto comitato ha espresso un parere favorevole sul presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito d'applicazione

1. Ciascuno Stato membro elabora statistiche comunitarie relative ai trasporti di merci su strada effettuati per mezzo di autoveicoli stradali destinati al trasporto di merci e immatricolati nello Stato membro in questione, nonché ai percorsi di tali veicoli.

2. Il presente regolamento non si applica al trasporto di merci su strada, ad eccezione di quello effettuato per mezzo:

a) di autoveicoli stradali per il trasporto di merci il cui peso o le cui dimensioni autorizzate siano superiori ai limiti normalmente ammessi negli Stati membri interessati;

b) di veicoli agricoli, di veicoli militari e di veicoli appartenenti alle amministrazioni pubbliche, centrali o locali, eccettuati gli autoveicoli stradali per il trasporto di merci appartenenti alle imprese pubbliche, in particolare alle imprese ferroviarie.

Ogni Stato membro ha la facoltà di escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli autoveicoli stradali per il trasporto di merci il cui carico utile, o il peso massimo autorizzato a pieno carico, sia inferiore a un determinato limite. Tale limite non può essere superiore a 3,5 tonnellate di carico utile o a 6 tonnellate di peso massimo autorizzato per gli autoveicoli singoli.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

- «trasporti di merci su strada:» qualsiasi spostamento di merce effettuato per mezzo di un autoveicolo stradale destinato al trasporto di merci;

- «autoveicolo stradale»: veicolo stradale munito di un motore che costituisce il suo unico mezzo di propulsione, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di merci oppure alla trazione su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di merci;

- «veicolo stradale per il trasporto di merci»: veicolo stradale, esclusivamente o principalmente concepito per il trasporto di merci (autocarro, rimorchio, semirimorchio);

- «autoveicolo stradale per il trasporto di merci»: ogni autoveicolo stradale isolato (autocarro) oppure una combinazione di veicoli stradali, vale a dire un autotreno (autocarro con rimorchio) o un autoarticolato (trattore stradale con semirimorchio) per il trasporto di merci);

- «autocarro»: veicolo stradale rigido, esclusivamente o principalmente concepito per il trasporto di merci;

- «trattore stradale»: veicolo stradale a motore, esclusivamente o principalmente concepito per il traino di altri veicoli stradali non semoventi (per lo più, semirimorchi);

- «rimorchio»: veicolo stradale per il trasporto di merci, concepito per essere trainato da un autoveicolo stradale;

- «semirimorchio»: veicolo stradale per il trasporto di merci, privo di asse anteriore, concepito in modo tale che una parte del veicolo e una parte considerevole del suo carico poggino sul trattore stradale;

- «autoarticolato»: trattore stradale accoppiato a un semirimorchio;

- «autotreno»: autoveicolo stradale per il...

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