Commission Regulation (EC) No 244/2009 of 18 March 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for non-directional household lamps (Text with EEA relevance)

Coming into Force13 April 2009
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32009R0244
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/244/oj
Published date24 March 2009
Date18 March 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 76, 24 March 2009
L_2009076IT.01000301.xml
24.3.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 76/3

REGOLAMENTO (CE) N. 244/2009 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2009

recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi della direttiva 2005/32/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali, che hanno un forte impatto ambientale e che presentano significative potenzialità di miglioramento in quell'ambito, senza che comportino costi eccessivi.
(2) L'articolo 16, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 2005/32/CE stabilisce che, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e previa consultazione del forum consultivo, la Commissione introduce, se del caso, una misura di esecuzione riguardante i prodotti per illuminazione domestica.
(3) La Commissione ha effettuato uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici dei prodotti per illuminazione tradizionalmente utilizzati negli ambienti domestici. I risultati dello studio, che è stato eseguito in collaborazione con le parti in causa e i soggetti interessati provenienti dalla Comunità e da paesi terzi, sono stati pubblicati sul sito web EUROPA della Commissione europea.
(4) I requisiti obbligatori in materia di progettazione ecocompatibile si applicano ai prodotti immessi sul mercato comunitario ovunque essi siano installati o utilizzati e non possono quindi dipendere dall'applicazione in cui il prodotto è utilizzato (come nel caso dell'illuminazione domestica).
(5) I prodotti oggetto del presente regolamento sono progettati essenzialmente per l'illuminazione totale o parziale di un ambiente domestico e sostituiscono o integrano la luce naturale con la luce artificiale per migliorare la visibilità nell'ambiente in questione. Le lampade per usi speciali che sono progettate essenzialmente per altri tipi di applicazione (come quelle utilizzate nei segnali stradali, nell'illuminazione di terrari o negli elettrodomestici) e che sono chiaramente indicate come tali nelle informazioni che accompagnano il prodotto, non dovrebbero essere soggette alle specifiche di progettazione ecocompatibile del presente regolamento.
(6) Le nuove tecnologie che compaiono sul mercato, come i diodi a emissione luminosa, dovrebbero essere disciplinate dal presente regolamento.
(7) Gli aspetti ambientali dei prodotti contemplati ritenuti significativi ai fini del presente regolamento sono l'energia nella fase di uso così come il contenuto e le emissioni di mercurio.
(8) Il consumo annuo di elettricità connesso ai prodotti soggetti al presente regolamento nella Comunità è stato stimato in 112 TWh nel 2007, equivalenti a 45 Mt di emissioni di CO2. In assenza di misure specifiche si prevede che tale consumo raggiunga 135 TWh nel 2020. Gli studi preparatori hanno dimostrato che è possibile ridurre in misura significativa il consumo di elettricità dei prodotti oggetto del presente regolamento.
(9) Il mercurio emesso nelle diverse fasi del ciclo di vita delle lampade, compreso quello proveniente dalla generazione di elettricità nella fase di uso e dall'80 % delle lampade fluorescenti compatte contenenti mercurio che presumibilmente non saranno riciclate al termine della vita, è stato calcolato, sulla base delle lampade installate, in 2,9 tonnellate nel 2007. In assenza di misure specifiche, si prevede che le emissioni di mercurio prodotte dalle lampade installate saliranno a 3,1 tonnellate nel 2020, mentre è stato dimostrato che tale cifra può essere ridotta in misura significativa. Sebbene il contenuto di mercurio delle lampade fluorescenti compatte sia ritenuto un aspetto ambientale significativo, è appropriato regolamentarlo conformemente alla direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (2). L'adozione di requisiti in materia di efficienza energetica delle lampade oggetto del presente regolamento permetterà di ridurre le emissioni globali di mercurio.
(10) Per assicurare di ridurre al minimo i rischi potenziali per l'ambiente e la salute umana in caso di rottura accidentale delle lampade fluorescenti compatte o al termine della loro vita, dovrebbe essere pienamente attuato l'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (3).
(11) La riduzione del consumo di elettricità dei prodotti oggetto del presente regolamento dovrebbe essere conseguita applicando tecnologie non proprietarie esistenti, efficienti in termini di costi, che consentano di ridurre le spese complessive di acquisto e funzionamento delle apparecchiature.
(12) Occorre stabilire i requisiti per la progettazione ecocompatibile dei prodotti oggetto del presente regolamento per migliorare le prestazioni ambientali degli stessi, contribuendo al funzionamento del mercato interno e all'obiettivo comunitario di ridurre il consumo di energia del 20 % entro il 2020 rispetto al consumo stimato per quell'anno in assenza di misure.
(13) Il presente regolamento deve aumentare la penetrazione sul mercato dei prodotti efficienti dal punto di vista dei consumi energetici oggetto del presente regolamento, che in base alle stime elaborate permetteranno di risparmiare 39 TWh di energia nel 2020 rispetto al consumo stimato per quello stesso anno in assenza di misure a favore della progettazione ecocompatibile.
(14) I requisiti per la progettazione ecocompatibile non dovrebbero influenzare la funzionalità dal punto di vista dell'utente né conseguenze negative per la salute, la sicurezza o l'ambiente. In particolare, i benefici derivanti da una riduzione del consumo di energia elettrica nella fase di uso dovrebbero più che compensare i possibili impatti ambientali addizionali nella fase di produzione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento.
(15) L'entrata in vigore graduale dei requisiti di progettazione ecocompatibile dovrebbe consentire ai produttori di disporre di tempi sufficienti per riprogettare in maniera appropriata i prodotti oggetto del presente regolamento. Il calendario delle fasi previste dovrebbe essere fissato in modo da evitare impatti negativi sulla funzionalità delle apparecchiature sul mercato, tenendo conto dell'impatto sui costi per gli utenti finali e per i produttori, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) e assicurando allo stesso tempo un rapido conseguimento degli obiettivi fissati dal presente regolamento.
(16) Le misurazioni dei parametri pertinenti dei prodotti dovrebbero essere effettuate tenendo conto dei metodi di misura più avanzati generalmente riconosciuti; i produttori possono applicare le norme armonizzate istituite in conformità dell'articolo 10 della direttiva 2005/32/CE non appena queste saranno disponibili e pubblicate a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(17) Ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2005/32/CE, il presente regolamento dovrebbe specificare le procedure di valutazione della conformità applicabili.
(18) Per agevolare i controlli della conformità i produttori dovrebbero fornire informazioni nella documentazione tecnica di cui agli allegati V e VI della direttiva 2005/32/CE nella misura in cui tali informazioni si riferiscono ai requisiti stabiliti nel presente regolamento.
(19) Oltre ai requisiti legalmente vincolanti, l'identificazione di parametri indicativi di riferimento per le migliori tecnologie disponibili per i prodotti oggetto del presente regolamento dovrebbe contribuire ad assicurare che le informazioni siano ampiamente disponibili e facilmente accessibili. Questo può agevolare ulteriormente l'integrazione delle migliori tecnologie di progettazione per migliorare le prestazioni ambientali dei prodotti oggetto del presente regolamento per l'intero ciclo di vita.
(20) Una revisione della presente misura dovrebbe prestare particolare attenzione all'evoluzione delle vendite di lampade per usi speciali nell'intento di verificare che non siano utilizzate per l'illuminazione generale, allo sviluppo di nuove tecnologie come i LED e alla fattibilità di stabilire requisiti di efficienza energetica a livello di classe «A» di cui nella direttiva 98/11/CE della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lampade per uso domestico (4).
(21) I requisiti di cui alla presente misura permettono alle lampade ad alogeni con attacco G9 e R7s di rimanere sul mercato per un periodo limitato di tempo,
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