Regulation (EC) No 2099/2002 of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 establishing a Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) and amending the Regulations on maritime safety and the prevention of pollution from ships

Coming into Force19 December 2002
End of Effective Date19 July 2012
Celex Number32002R2099
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2002/2099/oj
Published date29 November 2002
Date05 November 2002
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 324, 29 November 2002
EUR-Lex - 32002R2099 - IT

Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi

Gazzetta ufficiale n. L 324 del 29/11/2002 pag. 0001 - 0005


Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 5 novembre 2002

che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

visto il parere del Comitato delle regioni(3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

considerando quanto segue:

(1) Le misure di attuazione dei regolamenti e delle direttive in vigore nel campo della sicurezza marittima sono state adottate con la procedura di regolamentazione che prevede il ricorso al comitato istituito dalla direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti(5) e, in alcuni casi, ad un comitato ad hoc. Tali comitati erano disciplinati dalle regole fissate con la decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(6).

(2) Con la risoluzione dell'8 giugno 1993, relativa a una politica comune sulla sicurezza dei mari(7), il Consiglio ha approvato in linea di principio l'istituzione di un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e ha invitato la Commissione a presentare una proposta per la costituzione di detto comitato.

(3) Il ruolo del comitato COSS è di accentrare i compiti dei comitati istituiti nel quadro della legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e protezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo, nonché di assistere e consigliare la Commissione per tutte le questioni di sicurezza marittima e di prevenzione o limitazione dell'inquinamento ambientale dovuto alle attività marittime.

(4) Conformemente alla risoluzione dell'8 giugno 1993, è opportuno istituire un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi ed assegnargli i compiti precedentemente attribuiti ai comitati costituiti ai sensi di detta legislazione. È altresì opportuno che qualsiasi nuovo atto legislativo comunitario adottato nel settore della sicurezza marittima preveda il ricorso al comitato così istituito.

(5) La decisione 87/373/CEE è stata sostituita dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(8), le cui disposizioni dovrebbero pertanto essere applicate al comitato COSS. La decisione 1999/468/CE definisce le procedure di comitato applicabili e garantisce una migliore informazione del Parlamento europeo e del pubblico sui lavori dei comitati.

(6) Le misure necessarie per l'attuazione di detta legislazione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE.

(7) Occorrerebbe altresì modificare tale legislazione sostituendo il comitato COSS al comitato istituito dalla direttiva 93/75/CEE oppure, ove appropriato, al comitato ad hoc istituito ai sensi di qualsiasi atto particolare. In particolare, è opportuno che il presente regolamento modifichi le pertinenti disposizioni dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 613/91 del 4 marzo 1991, relativo al cambiamento di registro delle navi all'interno della Comunità(9), (CE) n. 2978/94, del 21 novembre 1994, sull'applicazione della risoluzione IMO A.747(18) concernente la misurazione del tonnellaggio degli spazi per la zavorra nelle petroliere a zavorra segregata(10), (CE) n. 3051/95 dell'8 dicembre 1995, sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off(11) e del regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio(12), al fine di introdurre un riferimento al comitato COSS e stabilire la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE.

(8) D'altro lato, tale legislazione è basata sull'applicazione di regole derivanti da strumenti internazionali in vigore alla data di adozione dell'atto comunitario considerato o alla data indicata da quest'ultimo. Tale situazione fa sì che gli Stati membri non possano applicare le successive modifiche di questi strumenti internazionali finché non siano stati modificati le direttive o i regolamenti comunitari. La difficoltà di far coincidere le date di entrata in vigore della modifica sul piano internazionale da un lato e, dall'altro, del regolamento che introduce la modifica nel diritto comunitario, comporta notevoli inconvenienti e in particolare la ritardata applicazione nella Comunità delle norme internazionali di sicurezza più recenti e più rigorose.

(9) Tuttavia è opportuno distinguere tra le...

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