Commission Regulation (EU) No 837/2010 of 23 September 2010 amending Regulation (EC) No 1418/2007 concerning the export for recovery of certain waste to certain non-OECD countries Text with EEA relevance

Coming into Force08 October 2010
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32010R0837
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2010/837/oj
Published date24 September 2010
Date23 September 2010
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 250, 24 September 2010
L_2010250IT.01000101.xml
24.9.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 250/1

REGOLAMENTO (UE) N. 837/2010 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso paesi non appartenenti all’OCSE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

sentiti i paesi interessati,

considerando quanto segue:

La Commissione ha ricevuto dalla Liberia risposta alle richieste scritte con le quali chiedeva la conferma per iscritto che i rifiuti elencati nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, la cui esportazione non è vietata a norma dell’articolo 36 dello stesso regolamento, potessero essere esportati dall’Unione europea in tale paese a fini di recupero, nonché un’indicazione dell’eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti sarebbero assoggettati in tale paese. La Commissione ha ricevuto inoltre ulteriori informazioni riguardanti Andorra, Cina, Croazia e India. Per tenerne conto, l’allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 (2) va pertanto modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

(2) GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6.


ALLEGATO

1) La voce relativa ad Andorra è sostituita dalla seguente: «Andorra
a) b) c) d)
Tutti i rifiuti figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006»
2) La voce relativa alla Cina è sostituita dalla seguente: «Cina
a) b) c) d)
della voce B1010:
metalli preziosi (eccetto oro, platino)
rottami di molibdeno
rottami di cobalto
rottami di manganese
rottami di indio
rottami di torio
rottami delle terre rare
rottami di cromo
della voce B1010:
metalli preziosi (oro, platino)
rottami di ferro e acciaio
rottami di rame
rottami di nichel
rottami di alluminio
rottami di zinco
rottami di stagno
rottami di tungsteno
rottami di tantalio
rottami di magnesio
rottami di bismuto
rottami di titanio
rottami di zirconio
rottami di germanio
rottami di vanadio
rottami di afnio, niobio, renio e gallio
B1020-B1040
B1050
B1060
B1070
B1080-B1100
B1115
della voce B1120: tutti gli altri rifiuti della voce B1120: metalli di transizione, se contenenti > 10 % V2O5, esclusi i rifiuti di catalizzatori (catalizzatori esausti, catalizzatori liquidi usati o altri catalizzatori) riportati nell’elenco A
B1130-B1200
B1210
B1220
B1230
B1240
B1250
della voce B2010: tutti gli altri rifiuti della voce B2010: rifiuti di mica
B2020
della voce B2030: tutti gli altri rifiuti della voce B2030: unicamente rottami di carburo di tungsteno
B2040
B2060-B2130
della voce B3010: rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione, tra cui:
resine ureiche
resine melamminiche
resine epossidiche
resine alchiliche
della voce B3010: tutti gli altri rifiuti, purché termoplastici
B3020
della voce B3030: tutti gli altri rifiuti della voce B3030:
cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati
cascami di cotone (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati)
cascami (comprese le pettinacce, i cascami di filatura e gli sfilacciati) di fibre manufatte
B3035
della voce B3040: tutti gli altri rifiuti della voce B3040: unicamente gomma
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