Regulation (EC) No 223/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 on European statistics and repealing Regulation (EC, Euratom) No 1101/2008 of the European Parliament and of the Council on the transmission of data subject to statistical confidentiality to the Statistical Office of the European Communities, Council Regulation (EC) No 322/97 on Community Statistics, and Council Decision 89/382/EEC, Euratom establishing a Committee on the Statistical Programmes of the European Communities (Text with relevance for the EEA and for Switzerland)

Coming into Force01 April 2009
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32009R0223
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/223/oj
Published date31 March 2009
Date11 March 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 87, 31 March 2009
L_2009087IT.01016401.xml
31.3.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 87/164

REGOLAMENTO (CE) N. 223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2009

relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee

(Testo rilevante ai fini del SEE e della Svizzera)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di assicurare la coerenza e la comparabilità delle statistiche europee prodotte conformemente ai principi stabiliti all’articolo 285, paragrafo 2, del trattato, è opportuno rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra le autorità che contribuiscono allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee.
(2) A questo scopo occorre sviluppare in maniera più sistematica e organizzata la cooperazione e il coordinamento tra tali autorità, nel pieno rispetto degli accordi istituzionali e delle competenze nazionali e comunitarie, tenendo inoltre presente la necessità di rivedere il vigente quadro giuridico di base al fine di adeguarlo all’odierna realtà e affinché risponda meglio alle sfide future e garantisca una migliore armonizzazione delle statistiche europee.
(3) Si rende pertanto necessario consolidare le attività del sistema statistico europeo (SSE) e di migliorarne la governance, in particolare allo scopo di chiarire meglio i rispettivi ruoli degli istituti nazionali di statistica (INS) e altre autorità nazionali e dell’autorità statistica comunitaria.
(4) A causa della specificità degli INS e delle altre autorità nazionali preposte in ciascuno Stato membro allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee, è opportuno che questi possano beneficiare di sovvenzioni senza invito a presentare proposte a norma dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4).
(5) Tenendo conto della condivisione dell’onere finanziario tra i bilanci dell’Unione europea e degli Stati membri in relazione all’attuazione del programma statistico, è inoltre opportuno che la Comunità, in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), fornisca contributi finanziari agli INS e alle altre autorità nazionali per la completa copertura dei costi aggiuntivi da essi eventualmente sostenuti nell’esecuzione delle azioni statistiche dirette temporanee decise dalla Commissione.
(6) Come stabilito rispettivamente nell’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare all’articolo 76, e nel protocollo 30 di tale accordo, e nell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico (6), in particolare all’articolo 2, le autorità statistiche degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio parti dell’accordo sullo Spazio economico europeo (7) e della Svizzera dovrebbero essere strettamente associate alle attività finalizzate a rafforzare la cooperazione e il coordinamento.
(7) È importante inoltre garantire la stretta cooperazione e l’appropriato coordinamento tra l’SSE e il Sistema europeo di banche centrali (SEBC), segnatamente al fine di promuovere lo scambio di dati riservati tra i due sistemi a fini statistici, alla luce dell’articolo 285 del trattato e dell’articolo 5 del protocollo (n. 18) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato al trattato.
(8) Saranno pertanto sviluppate, prodotte e diffuse statistiche europee sia dall’SSE sia dal SEBC, ma nell’ambito di quadri giuridici distinti rispecchianti le rispettive strutture di governance. Il presente regolamento dovrebbe quindi essere applicato lasciando impregiudicate le disposizioni del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (8).
(9) Di conseguenza, sebbene i membri del SEBC non partecipino alla produzione di statistiche europee ai sensi del presente regolamento, previo accordo tra una banca centrale nazionale e l’autorità statistica comunitaria, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza e fatti salvi gli accordi nazionali tra la banca centrale nazionale e l’INS o altre autorità nazionali, i dati prodotti dalla banca centrale nazionale possono essere tuttavia utilizzati, direttamente o indirettamente, dagli INS, da altre autorità nazionali e dall’autorità statistica comunitaria per la produzione di statistiche europee. Analogamente, i membri del SEBC, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, possono utilizzare direttamente o indirettamente i dati prodotti dall’SSE, nella misura in cui la necessità di tale utilizzo sia stata giustificata.
(10) Nel contesto generale delle relazioni tra l’SSE e il SEBC, il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, istituito con la decisione 2006/856/CE del Consiglio del 13 novembre 2006 (9), svolge un ruolo importante, in particolare attraverso l’assistenza che fornisce alla Commissione in sede di elaborazione e di attuazione dei programmi di lavoro in materia di statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti.
(11) È opportuno tener conto delle raccomandazioni e delle migliori prassi internazionali in materia di sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche europee.
(12) È importante garantire stretta cooperazione e appropriato coordinamento tra l’SSE e gli altri operatori nel sistema statistico internazionale al fine di promuovere l’utilizzo di concetti, di classificazioni e di metodi internazionali, in particolare per assicurare maggiore coerenza e migliore comparabilità fra statistiche a livello globale.
(13) Per uniformare le diverse impostazioni e metodologie in campo statistico, occorre sviluppare un’adeguata collaborazione interdisciplinare con le istituzioni accademiche.
(14) Occorre rivedere anche il funzionamento dell’SSE dato che sono necessari metodi di sviluppo, di produzione e di diffusione delle statistiche europee più flessibili e che è opportuno fissare priorità chiare allo scopo di ridurre l’onere per i rispondenti e per i membri dell’SSE nonché di migliorare la disponibilità e la tempestività di statistiche europee. A tale scopo dovrebbe essere concepito un «approccio europeo alle statistiche».
(15) Pur essendo normalmente basate su dati nazionali prodotti e diffusi dalle autorità statistiche nazionali di tutti gli Stati membri, le statistiche europee possono anche essere prodotte a partire da contributi nazionali non pubblicati, da parti di contributi nazionali, nonché da indagini statistiche europee oppure metodi o concetti armonizzati appositamente concepiti.
(16) In questi casi specifici, e laddove debitamente giustificato, dovrebbe essere possibile mettere in pratica un «approccio europeo alle statistiche», consistente in una strategia pragmatica volta a facilitare la compilazione di aggregati statistici europei, che rappresentino l’Unione europea nella sua interezza o l’area dell’euro nella sua interezza, che rivestono un’importanza particolare per le politiche comunitarie.
(17) Processi, strumenti e strutture comuni potrebbero anche essere creati, o ulteriormente sviluppati, attraverso reti di collaborazione tra gli INS o altre autorità nazionali e l’autorità statistica comunitaria e promuovendo la specializzazione di alcuni Stati membri in attività statistiche specifiche a beneficio dell’SSE nel suo insieme. Tali reti di collaborazione tra partner dell’SSE dovrebbero essere volte a evitare inutili duplicazioni di lavori, accrescendo pertanto l’efficienza e riducendo l’onere di risposta per gli operatori economici.
(18) Al contempo occorre prestare particolare attenzione affinché i dati raccolti con diversi rilevamenti vengano elaborati in modo coerente. A tale scopo è opportuno istituire dei gruppi di lavoro interdisciplinari.
(19) Il contesto normativo migliorato per le statistiche europee dovrebbe soddisfare in particolare l’esigenza di rendere minimo l’onere di risposta per i partecipanti alle indagini e contribuire all’obiettivo più generale di una riduzione degli oneri amministrativi a livello europeo, in linea con le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo dell’8 e 9 marzo 2007. Dovrebbe essere sottolineato, tuttavia, anche il ruolo importante svolto dagli INS e dalle altre autorità nazionali nella riduzione al minimo degli oneri gravanti sulle imprese europee a livello nazionale.
(20) Al fine di accrescere la fiducia nelle statistiche europee, le autorità statistiche nazionali dovrebbero godere in ciascuno Stato membro, così come l’autorità statistica
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