Council Regulation (EU) No 667/2010 of 26 July 2010 concerning certain restrictive measures in respect of Eritrea

Coming into Force27 July 2010
End of Effective Date31 December 9999
Published date27 July 2010
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2010/667/oj
Date26 July 2010
Celex Number32010R0667
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 195, 27 July 2010
L_2010195IT.01001601.xml
27.7.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 195/16

REGOLAMENTO (UE) N. 667/2010 DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2010

relativo a talune misure restrittive nei confronti dell'Eritrea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafi 1 e 2,

vista la decisione 2010/127/PESC del Consiglio, del 1o marzo 2010, relativa a misure restrittive nei confronti dell'Eritrea (1), adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea,

vista la proposta congiunta dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 1o marzo 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/127/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Eritrea, che attua la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1907(2009). Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/414/PESC che modifica la decisione 2010/127/PESC al fine di introdurre una procedura per la modifica e il riesame dell'elenco delle persone e delle entità designate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (in prosieguo: il «Consiglio di sicurezza») o dal comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite competente (in prosieguo: il «comitato delle sanzioni»).
(2) Le misure restrittive nei confronti dell’Eritrea comprendono un divieto di fornire all'Eritrea assistenza tecnica, formazione, assistenza finanziaria o di altro genere pertinente ad attività militari e un divieto di acquistare o ottenere dall’Eritrea tale assistenza tecnica, formazione, assistenza finanziaria e di altro genere.
(3) La decisione 2010/127/PESC dispone inoltre l'ispezione di determinati carichi diretti in Eritrea e provenienti da tale paese e, nel caso degli aeromobili e delle navi, impone di fornire, prima dell’arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive su tutti i beni importati nell'Unione o esportati dall'Unione. Tali informazioni dovrebbero essere fornite in conformità delle disposizioni relative alle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).
(4) La decisione 2010/127/PESC prevede altresì misure finanziarie restrittive nei confronti di persone ed entità designate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni competente, nonché il divieto di fornire, vendere o trasferire armi e attrezzature militari a tali persone ed entità e di fornire assistenza e servizi connessi. Queste misure restrittive dovrebbero essere imposte nei confronti di persone ed entità, tra cui ma non solo la leadership politica e militare eritrea, entità governative e parastatali e entità di proprietà privata di cittadini eritrei che vivono all'interno o all'esterno del territorio eritreo, designate dalle Nazioni Unite per aver violato l'embargo sulle armi imposto dall’UNSCR 1907 (2009), fornito sostegno dall’Eritrea a gruppi armati di opposizione volti a destabilizzare la regione, ostacolato l’attuazione dell’UNSCR 1862 (2009) concernente Gibuti, dato rifugio, finanziato, agevolato, sostenuto, organizzato, formato e istigato persone o gruppi a commettere atti di violenza o atti terroristici contro Stati diversi dall'Eritrea, o i loro cittadini nella regione, o intralciato le indagini o i lavori del gruppo di monitoraggio istituito dal Consiglio di sicurezza.
(5) Queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede una normativa a livello dell'Unione, nella misura in cui esse riguardano l'Unione.
(6) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi.
(7) Il presente regolamento rispetta inoltre pienamente gli obblighi contratti dagli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e la natura giuridicamente vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza.
(8) In considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionali nella regione rappresentata dalla situazione in Eritrea e al fine di procedere in modo coerente alla modifica e alla revisione dell'allegato della decisione 2010/127/PESC, la facoltà di modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio.
(9) La procedura per la modifica dell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe contenere la previsione che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati i motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni, affinché abbiano l'opportunità di presentare osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne di conseguenza la persona, l'entità o l'organismo interessati.
(10) Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all’interno dell’Unione, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3), e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (4).
(11) Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni dovrebbero essere proporzionate, effettive e dissuasive.
(12) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o della capacità o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza;

b) «fondi»: le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra l'altro:

c) «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

d) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

e) «congelamento delle risorse economiche»: il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche;

f) «comitato delle sanzioni»: il comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma delle risoluzioni 751 (1992) e 1907 (2009) del Consiglio di sicurezza relative alla Somalia e all'Eritrea;

g) «territorio dell'Unione»: i territori a cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

Articolo 2

1. È vietato:

a) fornire assistenza tecnica pertinente ad attività militari e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione o all’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (5) (in prosieguo: l'«elenco comune delle attrezzature militari dell’UE»), direttamente o indirettamente, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Eritrea o per un uso in Eritrea;
b) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, o la fornitura di assistenza tecnica connessa e servizi di intermediazione, direttamente o indirettamente, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Eritrea o per un uso in Eritrea;
c) ottenere
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