Commission Regulation (EU) No 245/2014 of 13 March 2014 amending Commission Regulation (EU) No 1178/2011 of 3 November 2011 laying down technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew Text with EEA relevance

Coming into Force03 April 2014
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32014R0245
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2014/245/oj
Published date14 March 2014
Date13 March 2014
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 074, 14 March 2014
L_2014074IT.01003301.xml
14.3.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 74/33

REGOLAMENTO (UE) N. 245/2014 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5 e l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (2) stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile.
(2) Alcuni Stati membri hanno constatato che taluni requisiti del regolamento (UE) n. 1178/2011 impongono oneri economici e amministrativi ingiustificati e sproporzionati agli stessi Stati membri o ai soggetti interessati e hanno chiesto di poter derogare a determinati requisiti in conformità all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 216/2008.
(3) Le deroghe richieste sono state analizzate dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea che, a sua volta, ha indirizzato una raccomandazione alla Commissione invitandola ad adottare determinate deroghe.
(4) Inoltre, gli Stati membri hanno rilevato nel regolamento (UE) n. 1178/2011 una serie di errori di natura redazionale che hanno determinato difficoltà di attuazione impreviste.
(5) Pertanto, è necessario modificare i requisiti attuali al fine di introdurre le deroghe con un chiaro effetto normativo e di correggere gli errori redazionali.
(6) Inoltre, il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione presenta nell'allegato I (parte FCL) requisiti relativi ad addestramento e controlli per quanto riguarda l'abilitazione al volo strumentale (IR). I requisiti relativi all'abilitazione per il volo strumentale, per i quali è emersa la necessità di una revisione, erano basati sui precedenti requisiti JAR-FCL.
(7) È pertanto necessario introdurre requisiti aggiuntivi per la qualifica a operare in condizioni meteorologiche di volo strumentale e requisiti specifici per le operazioni di cloud flying con alianti.
(8) Al fine di garantire che l'addestramento o l'esperienza maturati prima dell'applicazione del presente regolamento siano riconosciuti ai fini dell'ottenimento delle abilitazioni citate, è necessario definire le condizioni per l'accreditamento dell'addestramento e dell'esperienza maturata nel volo strumentale.
(9) È necessario che gli Stati membri possano riconoscere l'esperienza di volo strumentale maturata dai detentori di un'abilitazione rilasciata da un paese terzo purché possa essere garantito un livello di sicurezza equivalente a quello specificato dal regolamento (CE) n. 216/2008. È necessario inoltre stabilire anche le condizioni per il riconoscimento dell'esperienza maturata.
(10) Al fine di garantire una transizione lineare e un elevato grado di uniformità nel campo della sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione europea, è opportuno che le misure attuative riflettano lo stato dell'arte, tenendo conto delle migliori pratiche e dei progressi tecnici e scientifici compiuti nel settore dell'addestramento dei piloti. Di conseguenza è opportuno prendere in considerazione e incorporare nella presente serie di norme i requisiti tecnici e le procedure amministrative definiti dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) e i requisiti già sviluppati nell'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011, come pure le legislazioni nazionali esistenti che fanno riferimento a uno specifico contesto nazionale, tenendo conto delle esigenze specifiche dei piloti di aviazione generale in Europa.
(11) L'Agenzia ha elaborato proposte di norme attuative e le ha presentate, a titolo di parere, alla Commissione a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
(12) È opportuno che gli Stati membri, che hanno definito un sistema nazionale per autorizzare i piloti a operare in condizioni meteorologiche di volo strumentale (IMC) con privilegi limitati e ristretti al loro spazio aereo nazionale e che sono in grado di dimostrare che il sistema è sicuro ed è dettato da una specifica esigenza locale, siano autorizzati a continuare a rilasciare tali autorizzazioni per un periodo limitato e subordinatamente al soddisfacimento di determinate condizioni.
(13) Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (3) consente di effettuare taluni voli, quali i voli introduttivi e i voli in condivisione dei costi, in conformità a norme applicabili alle operazioni non commerciali di aeromobili non complessi. È pertanto necessario garantire che i privilegi dei piloti di cui al regolamento (UE) n. 1178/2011 siano coerenti con questo approccio.
(14) È pertanto opportuno consentire che i voli delle categorie citate identificati nel regolamento (UE) n. 965/2012 siano operati da piloti detentori di licenze del tipo PPL, SPL, BPL o LAPL.
(15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008.
(16) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 1178/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è modificato come segue:

1) L'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Rilascio di licenza di pilota e del certificato medico 1. Fatto salvo l'articolo 8 del presente regolamento, i piloti degli aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 216/2008, devono conformarsi ai requisiti tecnici e alle procedure amministrative di cui agli allegati I e IV del presente regolamento. 2. Fatti salvi i privilegi dei detentori delle licenze di cui all'allegato I del presente regolamento, i detentori di licenze di pilota rilasciate in conformità alle sottoparti B e C dell'allegato I del presente regolamento possono effettuare i voli di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 965/2012 e ciò senza pregiudicare la conformità a eventuali requisiti aggiuntivi relativi al trasporto di passeggeri o allo sviluppo delle operazioni commerciali di cui alle sottoparti B o C dell'allegato I del presente regolamento.»
2) All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 8: «8. Fino all'8 aprile 2019 uno Stato membro può rilasciare ai piloti un'autorizzazione per esercitare specifici privilegi limitati per pilotare aeromobili secondo le regole del volo strumentale prima che essi abbiano soddisfatto tutti i requisiti necessari per il rilascio di un'abilitazione al volo strumentale in conformità al presente regolamento, subordinatamente alle seguenti condizioni:
a) lo Stato membro rilascia le predette autorizzazioni soltanto se ciò è giustificato da necessità locali specifiche che non possono essere soddisfatte con le abilitazioni di cui al presente regolamento;
b) la portata dei privilegi garantiti dall'autorizzazione sono basati su una valutazione del rischio per la sicurezza effettuata dallo Stato membro, tenendo conto della formazione necessaria per il livello previsto di competenza che il pilota deve acquisire;
c) i privilegi dell'autorizzazione sono limitati allo spazio aereo del territorio nazionale dello Stato membro o a parti dello stesso;
d) l'autorizzazione è rilasciata a richiedenti che hanno completato una formazione adeguata con istruttori qualificati e hanno dimostrato le competenze richieste a un esaminatore qualificato, come stabilito dallo Stato membro;
e) gli Stati membri comunicano alla Commissione, all'AESA e agli altri Stati membri le caratteristiche specifiche dell'autorizzazione, nonché la giustificazione della stessa e la valutazione del rischio;
f) gli Stati membri attuano un monitoraggio delle attività connesse con l'autorizzazione per assicurare un livello accettabile di sicurezza e adottano le misure adeguate qualora individuino un aumento dei rischi o qualsiasi timore per la sicurezza;
g) gli Stati membri effettuano un riesame degli aspetti di sicurezza connessi con l'applicazione dell'autorizzazione in parola e presentano una relazione alla Commissione entro l'8 aprile 2017.»
3) All'articolo 12, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. In deroga al paragrafo 1, fino all'8 aprile 2015 gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni del regolamento a piloti che detengono una licenza, e il relativo certificato medico, rilasciati da un paese terzo responsabile dell'utilizzo non commerciale di un aeromobile specificato all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) o c), del regolamento (CE) n. 216/2008
4) Gli allegati I, II, III e VI sono modificati in conformità agli allegati del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

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