2001/77/EC: Council Decision of 22 December 2000 on the application of principles of a framework agreement on project finance in the field of officially supported export credits

Coming into Force09 January 2001
End of Effective Date08 December 2011
Celex Number32001D0077
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2001/77(1)/oj
Published date02 February 2001
Date22 December 2000
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 32, 02 February 2001
EUR-Lex - 32001D0077 - IT

2001/77/CE: Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa all'applicazione dei principi di un accordo quadro sul finanziamento di progetti nell'ambito dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

Gazzetta ufficiale n. L 032 del 02/02/2001 pag. 0055 - 0059


Decisione del Consiglio

del 22 dicembre 2000

relativa all'applicazione dei principi di un accordo quadro sul finanziamento di progetti nell'ambito dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

(2001/77/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) la Comunità è parte contraente dell'accordo, stipulato in ambito OCSE, sugli orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno (in prosieguo denominato "accordo");

(2) l'accordo è oggetto della decisione del Consiglio del 4 aprile 1978, che è stata prorogata dalla decisione 93/112/CEE(1), modificata da ultimo dalla decisione 97/530/CE(2); i partecipanti all'accordo hanno messo a punto un nuovo testo consolidato contenente tutti gli emendamenti dagli stessi approvati successivamente alla revisione dell'accordo alla cui applicazione ha provveduto la decisione 93/112/CE;

(3) i partecipanti all'accordo hanno stabilito che è necessario integrare gli orientamenti contenuti nello stesso, introducendo principi che consentano una certa flessibilità, per tener conto delle peculiarità delle operazioni di finanziamento di progetti;

(4) i partecipanti all'accordo intendono evitare che la flessibilità attenui il rigore degli orientamenti in questione, che hanno dato risultati molto positivi nella limitazione dell'intervento pubblico in materia di crediti all'esportazione;

(5) i partecipanti all'accordo hanno convenuto nuovi principi per la fornitura di sostegno pubblico ad operazioni di finanziamento di progetti;

(6) i nuovi principi relativi alle operazioni di finanziamento di progetti devono essere applicati durante un periodo di prova di tre anni;

(7) l'accordo continua ad essere applicato salvo nei casi in cui i nuovi principi stabiliscano che è consentito applicare la flessibilità alle operazioni di finanziamento di progetti;

(8) i partecipanti all'accordo devono decidere, al termine del periodo di prova, se continuare ad applicare i nuovi principi alle operazioni di finanziamento di progetti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I principi contenuti nell'accordo quadro di cui all'allegato si applicano nella Comunità.

Articolo 2

I principi di cui all'articolo 1 si applicano alle operazioni di finanziamento di progetti nel corso di un periodo di prova.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2000.

Per il Consiglio

C. Pierret

Il Presidente

(1) GU L 44 del...

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