Council Regulation (EC) No 2007/2004 of 26 October 2004 establishing a European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union

Coming into Force01 May 2005,26 November 2004
End of Effective Date05 October 2016
Celex Number32004R2007
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2004/2007/oj
Published date07 June 2006
Date26 October 2004
L_2004349IT.01000101.xml
25.11.2004 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 349/1

REGOLAMENTO (CE) N. 2007/2004 DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2004

che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a) e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1) La politica comunitaria nel settore delle frontiere esterne dell'Unione europea mira a una gestione integrata atta a garantire un livello elevato e uniforme del controllo e della sorveglianza, necessario corollario alla libera circolazione delle persone nell'ambito dell'Unione europea nonché componente essenziale di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine è prevista l'istituzione di norme comuni in materia di criteri e procedure relativi al controllo delle frontiere esterne.
(2) L'efficace attuazione delle norme comuni rende necessario un maggiore coordinamento della cooperazione operativa tra gli Stati membri.
(3) Tenendo conto delle esperienze maturate dall'organo comune di esperti in materia di frontiere esterne, nell'ambito del Consiglio, dovrebbe essere istituito un organismo specializzato incaricato di migliorare il coordinamento della cooperazione operativa tra gli Stati membri nel settore della gestione delle frontiere esterne in veste di Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (in seguito denominata «Agenzia»).
(4) Il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne ricade sotto la responsabilità degli Stati membri. L'Agenzia dovrebbe semplificare l'applicazione delle misure comunitarie presenti e future in materia di gestione delle frontiere esterne, garantendo il coordinamento delle azioni intraprese dagli Stati membri nell'attuare tali misure.
(5) L'efficacia del controllo e della sorveglianza delle frontiere esterne è una questione della massima importanza per gli Stati membri, qualunque sia la loro posizione geografica. Sussiste quindi l'esigenza di promuovere la solidarietà tra gli Stati membri nel settore della gestione delle frontiere esterne. L'istituzione dell'Agenzia, che assiste gli Stati membri nell'attuazione degli aspetti operativi riguardanti la gestione delle frontiere esterne, compreso il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi presenti illegalmente negli Stati membri, rappresenta un significativo progresso in questa direzione.
(6) Sulla base di un modello comune di valutazione integrata dei rischi, l'Agenzia, onde migliorare la gestione integrata delle frontiere esterne, dovrebbe effettuare analisi dei rischi per fornire alla Comunità e agli Stati membri adeguate informazioni che consentano di adottare le opportune misure o di affrontare minacce e rischi già individuati.
(7) L'Agenzia dovrebbe offrire una formazione a livello europeo per gli istruttori del corpo nazionale delle guardie di confine, nonché una formazione supplementare e seminari, in materia di controllo e sorveglianza alle frontiere esterne e allontanamento dei cittadini di paesi terzi presenti illegalmente negli Stati membri, per i funzionari dei servizi nazionali competenti. L'Agenzia può organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri nel loro territorio.
(8) L'Agenzia dovrebbe seguire gli sviluppi nel settore della ricerca scientifica relativa al settore e trasmettere le informazioni pertinenti alla Commissione e agli Stati membri.
(9) L'Agenzia dovrebbe gestire elenchi delle attrezzature tecniche messe a disposizione dagli Stati membri, contribuendo in tal modo alla «messa in comune» delle risorse materiali.
(10) L'Agenzia dovrebbe inoltre aiutare gli Stati membri in circostanze che rendono necessaria una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne.
(11) Nella maggioranza degli Stati membri gli aspetti operativi concernenti il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi presenti illegalmente negli Stati membri sono di competenza delle autorità preposte al controllo delle frontiere esterne. Considerato l'evidente valore aggiunto dello svolgimento di questi compiti a livello europeo, l'Agenzia, nel rispetto della politica comunitaria in materia di rimpatrio, dovrebbe dunque offrire l'assistenza necessaria per organizzare operazioni di rimpatrio congiunte degli Stati membri e individuare le migliori pratiche in relazione all'acquisizione di documenti di viaggio e all'allontanamento dei cittadini di paesi terzi presenti illegalmente nei territori degli Stati membri.
(12) Per assolvere le proprie funzioni e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, l'Agenzia può collaborare con l'Europol, le autorità competenti dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti riguardo a questioni contemplate dal presente regolamento nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato. L'Agenzia dovrebbe agevolare la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione europea in materia di relazioni esterne.
(13) Traendo spunto dalle esperienze dell'organo comune di esperti in materia di frontiere esterne e dei centri operativi e di formazione specializzati nei diversi aspetti relativi al controllo e alla sorveglianza, rispettivamente delle frontiere terrestri, aeree e marittime, istituiti dagli Stati membri, l'Agenzia stessa può istituire reparti specializzati che si occupino di tali frontiere.
(14) L'Agenzia dovrebbe essere indipendente per quanto riguarda le questioni tecniche e possedere inoltre autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria. È necessario e opportuno, pertanto, che sia un organismo comunitario dotato di personalità giuridica per esercitare le competenze di esecuzione conferitegli dal presente regolamento.
(15) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere rappresentati nell'ambito di un consiglio di amministrazione al fine di controllare in maniera efficace le funzioni dell'Agenzia. Il consiglio di amministrazione dovrebbe consistere, ove possibile, dei responsabili operativi dei servizi nazionali competenti per la gestione delle frontiere o dei relativi rappresentanti. Il consiglio di amministrazione dovrebbe godere dei necessari poteri per formare il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'opportuna normativa finanziaria, stabilire procedure di lavoro trasparenti per l'iter decisionale a capo dell'Agenzia e nominare il direttore esecutivo e il suo vice.
(16) Per garantire la piena autonomia e indipendenza dell'Agenzia, è opportuno dotarla di un bilancio autonomo alimentato essenzialmente da un contributo della Comunità. La procedura comunitaria di bilancio dovrebbe applicarsi ai contributi e alle sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea. La revisione contabile dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti.
(17) Il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (3), dovrebbe applicarsi senza restrizioni all'Agenzia, che dovrebbe aderire all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (4).
(18) Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5), dovrebbe applicarsi all'Agenzia.
(19) Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6), si applica al trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia.
(20) L'elaborazione della politica e della normativa relativa al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne resta di competenza delle istituzioni dell'Unione europea, in particolare del Consiglio. Occorrerebbe provvedere a uno stretto coordinamento tra l'Agenzia e dette istituzioni.
(21) Poiché gli scopi del presente regolamento, vale a dire la necessità di istituire una gestione integrata della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(22) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(23) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia
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