Council Regulation (EC) No 700/2007 of 11 June 2007 on the marketing of the meat of bovine animals aged 12 months or less

Coming into Force29 June 2007,01 July 2008
End of Effective Date30 June 2008
Celex Number32007R0700
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2007/700/oj
Published date22 June 2007
Date11 June 2007
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 161, 22 June 2007
L_2007161IT.01000101.xml
22.6.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 161/1

REGOLAMENTO (CE) N. 700/2007 DEL CONSIGLIO

dell'11 giugno 2007

relativo alla commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 2, secondo comma, in combinato con il primo comma, lettera b) di detto articolo del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), prevede che le misure dirette a promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione delle carni bovine devono essere adottate dal Consiglio.
(2) I sistemi di produzione dei bovini di età non superiore a dodici mesi e le loro caratteristiche al momento della macellazione spesso variano da uno Stato membro all’altro. Sui principali mercati di consumo della Comunità, le carni ottenute da questi diversi sistemi di produzione sono generalmente commercializzate sotto una stessa denominazione di vendita.
(3) L’esperienza dimostra che tale pratica falsa gli scambi e favorisce l’affermarsi di condizioni di concorrenza sleale, con un’incidenza diretta sulla creazione e sul funzionamento del mercato interno.
(4) Tale pratica potrebbe inoltre essere fonte di confusione per il consumatore e indurlo in errore.
(5) Per migliorare il funzionamento del mercato interno, è opportuno riorganizzare la commercializzazione delle carni di bovini di età non superiore a dodici mesi, in modo da renderla il più trasparente possibile. Ciò consentirà inoltre una migliore organizzazione della produzione corrispondente. A tal fine è opportuno precisare le denominazioni di vendita che devono essere utilizzate, in ognuna delle lingue degli Stati membri, al momento della commercializzazione delle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi. In tal modo migliorerà l’informazione dei consumatori.
(6) In taluni casi, le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi beneficiano di una protezione ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2). In tali casi esse sono commercializzate sotto l’indicazione o la denominazione protetta e, quindi, possono essere perfettamente identificate dagli operatori e dai consumatori. Di conseguenza, il presente regolamento non dovrebbe arrecare pregiudizio a dette indicazioni e denominazioni protette.
(7) Vari studi hanno dimostrato che le caratteristiche organolettiche delle carni, come la consistenza tenera, il sapore e il colore, cambiano in particolare con l’età e l’alimentazione degli animali da cui provengono.
(8) Secondo una consultazione pubblica organizzata dalla Commissione nel 2005, per una maggioranza di consumatori l’età e l’alimentazione degli animali sono criteri importanti ai fini della caratterizzazione delle carni che ne vengono ottenute. Il peso degli animali al momento della macellazione, invece, sembra rivestire per loro meno importanza in questo contesto.
(9) I sistemi di produzione e il tipo di alimentazione utilizzati per gli animali che non superano i dodici mesi sono in generale legati all’età scelta per la macellazione degli animali. È più facile controllare l'età al momento della macellazione che il tipo di alimentazione utilizzata. Pertanto, l’utilizzo di denominazioni di vendita diverse in funzione dell’età degli animali dovrebbe essere sufficiente a garantire la trasparenza necessaria.
(10) Secondo la suddetta consultazione, la maggior parte dei consumatori ritiene una categoria a sé stante gli animali di età non superiore a otto mesi. Tale limite di età è utilizzato inoltre nell’articolo 130 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (3), al fine di stabilire l’ammissibilità degli animali al premio alla macellazione. Pertanto, si dovrebbe utilizzare tale limite di età per dividere la categoria degli animali di età non superiore a dodici mesi in due sottocategorie.
(11) La consultazione ha inoltre rivelato che, a seconda degli Stati membri, per una stessa denominazione di vendita possono esistere aspettative diverse da parte dei consumatori. Sembra quindi ragionevole, al momento della scelta delle denominazioni di vendita, tenere conto nella maggior misura possibile degli usi e delle tradizioni culturali, per consentire ai consumatori di effettuare una scelta conforme alle loro aspettative.
(12) Si dovrebbe inoltre prevedere l’identificazione delle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi mediante una lettera corrispondente alla loro categoria di appartenenza.
(13) Gli operatori che desiderano completare le denominazioni di vendita previste nel presente regolamento con altre informazioni fornite a titolo volontario dovrebbero poterlo fare secondo la procedura di cui agli articoli 16 o 17 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (4).
(14) Al fine di garantire un utilizzo corretto delle informazioni che figurano sulle etichette a norma del presente regolamento, si dovrebbe prevedere la registrazione dei dati che permettono di garantire la veridicità di tali informazioni in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione. A tal fine dovrebbe essere possibile applicare, fermi restando gli adeguamenti necessari, il sistema di registrazione di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione, del 25 agosto 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (5).
(15) Gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti per effettuare i controlli relativi alle condizioni definite nel presente regolamento, nonché adottare le disposizioni che consentano alla Commissione di assicurarsi, se necessario attraverso controlli in loco, del rispetto delle suddette condizioni.
(16) Per motivi di coerenza, si dovrebbero prevedere disposizioni che consentano di assicurare che le carni importate dai paesi terzi rispettino i requisiti del presente regolamento. A tal fine, quando i controlli sono effettuati da un organismo terzo indipendente, quest’ultimo deve offrire tutte le garanzie in materia di capacità tecnica, imparzialità e oggettività.
(17) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e assicurarne l'attuazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
(18) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento mira a definire le condizioni di commercializzazione nella Comunità delle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, in particolare le denominazioni di vendita da utilizzare.

Esso si applica alle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi macellati dopo il 1o luglio 2008, sia prodotte all'interno della Comunità sia importate da paesi terzi.

2. Il presente regolamento si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 1183/2006, del 24 luglio 2006, relativo alla tabella comunitaria di classificazione...

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