Council Regulation (EEC) No 1898/87 of 2 July 1987 on the protection of designations used in marketing of milk and milk products
Coming into Force | 01 July 1987 |
End of Effective Date | 30 June 2008 |
Celex Number | 31987R1898 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/1987/1898/oj |
Published date | 03 July 1987 |
Date | 02 July 1987 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 182, 3 July 1987 |
Regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio del 2 luglio 1987 relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione
Gazzetta ufficiale n. L 182 del 03/07/1987 pag. 0036 - 0038
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 23 pag. 0218
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 23 pag. 0218
REGOLAMENTO (CEE) N. 1898/87 DEL CONSIGLIO del 2 luglio 1987 relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che il regolamento (CEE) n. 804/68 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/87 (5), ha istituito l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; considerando che la situazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari è caratterizzata da eccedenze strutturali e che occorre pertanto migliorare lo smercio di detti prodotti favorendone il consumo; considerando che è necessario proteggere la composizione naturale del latte e dei prodotti lattiero-caseari nell'interesse dei produttori e dei consumatori della Comunità; considerando che una regolamentazione che assicuri un'etichettatura appropriata ed intesa ad evitare di indurre il consumatore in errore può contribuire alla realizzazione di questo obiettivo; considerando che occorre di conseguenza definire il latte e i prodotti lattiero-caseari e precisare quali siano le denominazioni da riservare loro; considerando che è inoltre importante, a parte il caso dei prodotti la cui natura esatta è conosciuta a motivo del loro uso tradizionale, evitare qualsiasi confusione nella mente del consumatore tra i prodotti lattiero-caseari e gli altri prodotti alimentari, compresi quelli che contengono in parte componenti del latte; considerando che il presente regolamento è inteso, da un lato, a tutelare il consumatore e, dall'altro, a creare condizioni di concorrenza non falsate tra i prodotti lattiero-caseari ed i prodotti concorrenti nei settori della denominazione, dell'etichettatura e della pubblicatà; considerando che i prodotti concorrenti godono di un vantaggio concorrenziale a livello di...
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