Commission Regulation (EEC) No 2131/93 of 28 July 1993 laying down the procedure and conditions for the sale of cereals held by intervention agencies

Coming into Force01 July 1993,31 July 1993
End of Effective Date05 March 2009
Celex Number31993R2131
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1993/2131/oj
Published date31 July 1993
Date28 July 1993
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 191, 31 July 1993
EUR-Lex - 31993R2131 - IT 31993R2131

Regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento

Gazzetta ufficiale n. L 191 del 31/07/1993 pag. 0076 - 0080
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 51 pag. 0088
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 51 pag. 0088


REGOLAMENTO (CEE) N. 2131/93 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1993 che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 5,

considerando che l'acquisto dei cereali da parte dell'organismo d'intervento può essere effettuato sia mediante un intervento obbligatorio a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sia mediante misure particolari a norma dell'articolo 6 dello stesso regolamento;

considerando che la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento deve aver luogo senza discriminazione alcuna tra gli acquirenti della Comunità; che il sistema delle gare consente, in linea di massima, di ottenere un tale risultato; che tuttavia deve essere possibile, in situazioni particolari, ricorrere ad altre modalità di vendita;

considerando che, per garantire parità di trattamento a tutti gli interessati nella Comunità, i bandi di gara devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e dev'essere previsto un congruo periodo di tempo tra la data di pubblicazione e il primo giorno di presentazione delle offerte; che tuttavia, per quantitativi inferiori a 2 000 t, tale pubblicità non è necessaria;

considerando che la vendita sul mercato interno dev'essere effettuata a condizioni di prezzo che consentano di evitare perturbazioni del mercato; che tale obiettivo può essere conseguito se, tenuto conto delle qualità del prodotto oggetto della gara, il prezzo di vendita corrisponde al prezzo del mercato locale, senza scendere al di sotto di un livello determinato in rapporto al prezzo d'intervento; che, in alcuni casi particolari, il rispetto di tale livello di prezzo può ostacolare la corretta gestione del mercato o dell'intervento e provocare perturbazioni nel funzionamento dell'organizzazione comune del mercato; che, per tali casi, occorre quindi prevedere la possibilità di smaltire le scorte d'intervento a condizioni di prezzi speciali;

considerando inoltre che l'acquisto sul mercato di cereali specialmente idonei a determinati impieghi può risultare particolarmente difficile; che è pertanto opportuno prevedere la possibilità di facilitare l'approvvigionamento di tale mercato attingendo alle scorte d'intervento; che questa possibilità deve tuttavia essere limitata a casi eccezionali;

considerando che la vendita dei cereali a fini di esportazione dev'essere effettuata in base a condizioni di prezzo da determinare per ciascun caso secondo l'evoluzione e le esigenze del mercato; che tali vendite non devono tuttavia provocare distorsioni a scapito delle esportazioni del mercato libero; che è pertanto opportuno che la Commissione, sulla base delle offerte presentate, fissi un prezzo minimo di vendita;

considerando che la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita tenendo conto del complesso degli elementi di calcolo disponibili il giorno di presentazione delle offerte; che, onde evitare speculazioni e garantire che la gara si svolga in condizioni identiche per tutti gli interessati, è indispensabile che le offerte siano accompagnate da una domanda di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione;

considerando che le offerte dei concorrenti per le varie partite sono comparabili fra loro soltanto per cereali che si trovano in situazioni identiche; che i cereali oggetto della gara sono immagazzinati in località diverse; che la comparabilità può essere meglio garantita rimborsando all'aggiudicatario le spese di trasporto più favorevoli tra il luogo di magazzinaggio e il luogo di uscita; che tuttavia, per motivi di bilancio, tale rimborso può essere effettuato soltanto per il luogo di uscita raggiungibile con la spesa minore; che tale luogo dev'essere stabilito in base agli impianti di cui dispone per una esportazione di cereali;

considerando che lo svolgimento normale di una gara è possibile soltanto se gli interessati presentano offerte serie; che tale obiettivo può essere conseguito mediante la costituzione di una cauzione che è svincolata all'atto del pagamento del prezzo di vendita entro il termine prescritto;

considerando che, in caso di gara per l'esportazione, occorre garantire che i cereali non siano reimmessi sul mercato comunitario; che tale rischio esiste se il prezzo di vendita è inferiore al prezzo minimo da rispettare alla reimmissione sul mercato interno; che, per tali casi, è pertanto opportuno prevedere la costituzione di una seconda cauzione di importo uguale alla differenza tra il prezzo di vendita e il...

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