Commission Regulation (EC) No 1244/2007 of 24 October 2007 amending Regulation (EC) No 2074/2005 as regards implementing measures for certain products of animal origin intended for human consumption and laying down specific rules on official controls for the inspection of meat (Text with EEA relevance)

Coming into Force14 November 2007
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32007R1244
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2007/1244/oj
Published date25 October 2007
Date24 October 2007
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 281, 25 October 2007
L_2007281IT.01001201.xml
25.10.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 281/12

REGOLAMENTO (CE) N. 1244/2007 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sulle carni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 16 e l’articolo 18, paragrafi 3, 7 e 12,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2) , il regolamento (CE) n. 854/2004 ed il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (3) stabiliscono le norme sulla salute e le prescrizioni relative agli alimenti di origine animale e ai necessari controlli ufficiali.
(2) Il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all’organizzazione dei controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (4).
(3) A norma del regolamento (CE) n. 854/2004, l’autorità competente ha la facoltà di decidere che il veterinario ufficiale non debba essere sempre presente durante le ispezioni post mortem in taluni macelli o stabilimenti per la lavorazione della selvaggina identificati in base ad un’analisi dei rischi. In tali casi le ispezioni post mortem vengono svolte da un ausiliario ufficiale al fine di contribuire a ridurre l’onere finanziario per gli stabilimenti a bassa capacità.
(4) I criteri secondo i quali vengono concesse tali deroghe vanno stabiliti in base ad un’analisi dei rischi. In particolare, gli stabilimenti che effettuano macellazione o attività di lavorazione della selvaggina in modo discontinuo svolgono una funzione sociale ed economica nelle comunità rurali. Per questo motivo tali stabilimenti devono avere la possibilità di beneficiare di dette deroghe a patto che soddisfino le prescrizioni di legge e sanitarie.
(5) A norma del regolamento (CE) n. 854/2004, l’autorità competente può decidere che i suini da ingrasso stabulati dallo svezzamento in sistemazioni controllate, in sistemi di produzione integrata, debbano essere sottoposti unicamente al controllo visivo. Prescrizioni più specifiche vanno stabilite in merito alle condizioni in base alle quali possono essere autorizzate, per le carni, procedure di controllo ridotte ma basate sui rischi.
(6) Il 24 febbraio 2000 il comitato scientifico delle misure veterinarie collegate con la sanità pubblica ha adottato un parere sulla revisione delle procedure di controllo delle carni, relativo ai principi generali che si applicano ai controlli sulle carni. Secondo il suddetto parere gli attuali sistemi di controllo delle carni possono essere migliorati disponendo di informazioni sull’intera catena di produzione, applicando i principi dell’HACCP (Hazard Analysis, Critical Control Point) nell’impianto di macellazione ed effettuando il monitoraggio microbiologico degli organismi indicatori fecali.
(7) Il 20 e 21 giugno 2001 il comitato scientifico delle misure veterinarie collegate con la sanità pubblica ha adottato un parere sull’identificazione delle specie/categorie di animali da carne in sistemi di produzione integrata in cui possono essere riveduti i controlli sulle carni. Secondo il suddetto parere negli Stati membri vi sono già vari sistemi di produzione che rispettano i criteri per l’applicazione di procedure di controllo semplficate delle carni.
(8) Il 14 e 15 aprile 2003 il comitato scientifico delle misure veterinarie collegate con la sanità pubblica ha adottato un parere sulla revisione dei controlli sulle carni di vitello, secondo il quale il controllo visivo delle carni di vitello provenienti da sistemi integrati è sufficiente per le ispezioni di routine, ma finché non sarà stata eradicata la tubercolosi bovina, la sorveglianza di tale malattia va mantenuta per i bovini sia a livello delle aziende che a livello dei macelli.
(9) Il 26 novembre 2003 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere sulla tubercolosi nei bovini, sui rischi per la salute umana e sulle strategie di controllo, secondo il quale una corretta ispezione post mortem dei linfonodi specificati e dei polmoni costituisce un elemento importante dei programmi nazionali di eradicazione della tubercolosi dei bovini, nonché parte integrante dei programmi di controllo veterniario delle carni a fini di tutela della salute umana.
(10) Il 1o dicembre 2004 l’EFSA ha adottato un parere sulla revisione dei controlli delle carni di bovini allevati in sistemi di produzione integrati, secondo il quale l’incisione dei linfonodi dovrebbe continuare a far parte del sistema di ispezione post mortem delle carni anche dopo la revisione al fine di poter rilevare lesioni dovute alla tubercolosi.
(11) Il 18 maggio 2006 l’EFSA ha adottato un parere sulla valutazione dei rischi per la sanità pubblica e per la salute degli animali connessi all’adozione di un sistema di controllo visivo delle carni di vitelli allevati in uno Stato membro (o parti di esso) ritenuto esente da tubercolosi dei bovini. Secondo il suddetto parere, per i vitelli allevati in unità di produzione integrate e appartenenti a mandrie ufficialmente esenti da tubercolosi dei bovini, il controllo post mortem può limitarsi all’esame visivo e alla palpazione dei linfonodi.
(12) Il 22 aprile 2004 l’EFSA ha adottato un parere sulle procedure di controllo delle carni di agnello e di capra. Secondo il suddetto parere le condizioni patologiche rilevanti osservate durante il controllo delle carni di agnelli e capretti possono essere diagnosticate con un esame visivo, che consente di prevenire la contaminazione incrociata grazie ad una minore manipolazione.
(13) Il 27 e 28 settembre 2000 il comitato scientifico delle misure veterinarie collegate con la sanità pubblica ha adottato un parere sul controllo della teniosi/cisticercosi nell’uomo e negli animali. Nel suddetto parere vengono indicati i requisiti preliminari necessari a garantire l’assenza di cisticercosi.
(14) Il 26 e 27 gennaio 2005 l’EFSA ha adottato un parere sulla valutazione dei rischi connessi alla revisione dei controlli sugli animali da macello in zone a debole presenza di Cysticercus. Nel parere si sottolinea la necessità di valutare i rischi presenti nei vari sistemi di produzione dei vitelli. Il controllo post mortem semplificato può essere effettuato su vitelli provenienti da sistemi di produzione integrata già valutati e classificati in un profilo a rischio non elevato.
(15) In base a tali pareri scientifici vanno stabilite le condizioni per la riduzione delle procedure di controllo delle carni di ruminanti in giovane età; i controlli devono comunque continuare ad essere basati sui rischi.
(16) Per effettuare un controllo delle carni basato sui rischi senza applicare la procedura d’incisione è opportuno disporre di informazioni sulla catena alimentare 24 ore prima della macellazione. Di conseguenza, ogniqualvolta si applica la procedura semplificata di controllo delle carni, l’operatore dell’azienda alimentare non deve poter beneficiare degli accordi di transizione di cui al regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (5).
(17) Il regolamento (CE) n. 2074/2005 fissa i metodi di analisi per la determinazione del tenore totale di tossine ASP (amnesic
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