Commission Decision (EU) 2017/1219 of 23 June 2017 establishing the EU Ecolabel criteria for industrial and institutional laundry detergents (notified under document C(2017) 4245) (Text with EEA relevance. )

Coming into Force26 June 2017
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32017D1219
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2017/1219/oj
Published date12 July 2017
Date23 June 2017
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 180, 12 de julio de 2017
L_2017180IT.01007901.xml
12.7.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 180/79

DECISIONE (UE) 2017/1219 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2017

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato per uso industriale o professionale

[notificata con il numero C(2017) 4245]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, l'Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti che esercitano un minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.
(2) Detto regolamento dispone che si stabiliscano criteri specifici per il marchio Ecolabel UE per ciascun gruppo di prodotti.
(3) La decisione 2012/721/UE (2) della Commissione ha stabilito i criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per i detersivi per bucato per uso professionale, validi fino al 14 novembre 2016.
(4) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi del mercato e delle innovazioni introdotte durante il periodo trascorso, si ritiene opportuno stabilire un insieme aggiornato di criteri ecologici per tale gruppo di prodotti.
(5) Tenuto conto del ciclo di innovazione per questo gruppo di prodotti, i criteri aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica dovrebbero restare in vigore per sei anni a decorrere dalla data di notifica della presente decisione. Detti criteri sono intesi a promuovere i prodotti che esercitano un impatto ridotto sugli ecosistemi acquatici, contengono una quantità limitata di sostanze pericolose, sono efficaci alle temperature raccomandate e riducono al minimo la produzione di rifiuti grazie a un minore quantitativo di imballaggio.
(6) Per ragioni di certezza del diritto la decisione 2012/721/UE dovrebbe essere abrogata.
(7) Occorre istituire un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detersivi per bucato per uso professionale sulla base dei criteri fissati nella decisione 2012/721/UE, affinché dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e ai requisiti riesaminati.
(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «detersivi per bucato per uso industriale o professionale» comprende tutti i detersivi per bucato che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), commercializzati e intesi per essere utilizzati da personale qualificato presso siti industriali e collettivi.

Tale gruppo di prodotti comprende sistemi a più componenti con più di un componente impiegato per costituire un detersivo completo o un programma di lavaggio del bucato destinato a un sistema automatico di dosaggio. I sistemi a più componenti possono includere diversi prodotti, quali gli ammorbidenti, gli smacchiatori e gli agenti di risciacquo e sono sottoposti a prova congiuntamente.

Tale gruppo di prodotti non comprende i prodotti che conferiscono ai tessuti caratteristiche di idrorepellenza, impermeabilizzazione o resistenza al fuoco. Questo gruppo di prodotti non comprende inoltre i prodotti già dosati presentati sotto forma di supporti quali foglietti, panni o altri materiali, né ausili di lavaggio usati senza successivo lavaggio, quali gli smacchiatori per tappeti e tappezzerie.

Sono esclusi dall'ambito d'applicazione del presente gruppo di prodotti i detersivi per bucato destinati a essere usati nelle lavatrici per uso domestico.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

1) «sostanze usate», sostanze aggiunte intenzionalmente, sottoprodotti e impurità derivate da materie prime, presenti nella formulazione finale (inclusa l'eventuale pellicola idrosolubile);
2) «imballaggio primario»,
a) per le monodosi in un involucro destinato a essere rimosso prima dell'uso, l'involucro della monodose e l'imballaggio progettati per costituire l'unità di vendita più piccola ai fini della distribuzione all'utilizzatore finale o al consumatore presso il punto di vendita, compresa l'etichetta, se del caso;
b) per tutti gli altri tipi di prodotti, l'imballaggio progettato in modo da costituire la più piccola unità di vendita distribuita all'utilizzatore finale o al consumatore presso il punto di vendita, compresa l'etichetta, se del caso;
3) «microplastiche», particelle di dimensione inferiore a 5 mm di plastica macromolecolare insolubile, ottenute mediante uno dei seguenti processi:
a) un processo di polimerizzazione, quale la poliaddizione o la policondensazione o qualsiasi altro processo simile che utilizza monomeri o altre sostanze di partenza;
b) la modifica chimica di macromolecole naturali o sintetiche;
c) la fermentazione microbica;
4) «nanomateriale», un materiale naturale, derivato o fabbricato contenente particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato, e in cui, per almeno il 50 % delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, una o più dimensioni esterne sono comprese fra 1 nm e 100 nm (4).

Articolo 3

Per ottenere l'assegnazione dell'Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un detersivo per bucato rientra nel gruppo di prodotti «detersivi per bucato per uso industriale o professionale» secondo la definizione di cui all'articolo 1 della presente decisione e soddisfa i criteri nonché i rispettivi requisiti di valutazione e verifica indicati nell'allegato.

Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «detersivi per bucato per uso industriale o professionale» e i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica sono validi per sei anni dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 5

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «detersivi per bucato per uso industriale o professionale» è «039».

Articolo 6

La decisione 2012/721/UE è abrogata.

Articolo 7

1. In deroga all'articolo 6, le domande relative all'Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «detersivi per bucato per uso professionale» presentate prima della data di notifica della presente decisione sono valutate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2012/721/UE.

2. Le domande relative al marchio Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «detersivi per bucato per uso professionale» presentate entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione possono basarsi sui criteri stabiliti dalla decisione 2012/721/UE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.

3. Le licenze relative all'Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2012/721/UE possono essere utilizzate per dodici mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2017

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione


(1) GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2) Decisione 2012/721/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato per uso professionale (GU L 326 del 24.11.2012, pag. 38).

(3) Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1).

(4) Raccomandazione 2011/696/UE della Commissione, del 18 ottobre 2011, sulla definizione di nanomateriale (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 38).


ALLEGATO

OSSERVAZIONI GENERALI

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA DELL'UNIONE EUROPEA (ECOLABEL UE)

Criteri di assegnazione del marchio UE di qualità ecologica (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato per uso industriale o professionale

CRITERI

1. Tossicità per gli organismi acquatici
2. Biodegradabilità
3. Provenienza sostenibile dell'olio di palma, dell'olio di palmisti e dei relativi derivati
4. Sostanze escluse e soggette a restrizione
5. Imballaggio
6. Idoneità all'uso
7. Sistemi di dosaggio automatico
8. Informazioni per l'utilizzatore
9. Informazioni che figurano sull'Ecolabel UE

VALUTAZIONE E VERIFICA

a) Requisiti

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e di verifica.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a presentare agli organismi competenti dichiarazioni, documenti, analisi, relazioni di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, a seconda dei casi tale documentazione può provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori.

Gli organismi competenti riconoscono di preferenza gli attestati rilasciati da organismi accreditati secondo la pertinente norma armonizzata per i laboratori di prova e di taratura, e le verifiche eseguite da organismi accreditati secondo la pertinente norma armonizzata per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi. L'accreditamento è eseguito a norma del regolamento (CE) n....

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