Reglamento (UE) 2019/216 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de enero de 2019, relativo al reparto de los contingentes arancelarios incluidos en la lista de la OMC para la Unión, a raíz de la retirada del Reino Unido de la Unión, y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 32/2000 del Consejo

Coming into Force09 February 2019,01 January 1001
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32019R0216
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2019/216/oj
Published date08 February 2019
Date30 January 2019
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 38, 8 febbraio 2019,Diario Oficial de la Unión Europea, L 38, 8 de febrero de 2019,Journal officiel de l’Union européenne, L 38, 8 février 2019
L_2019038IT.01000101.xml
8.2.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 38/1

REGOLAMENTO (UE) 2019/216 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 gennaio 2019

relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato la propria intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il TUE e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (i «trattati») cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia dal 30 marzo 2019, a meno che il Consiglio europeo, in accordo con il Regno Unito, non decida all’unanimità di prorogare tale termine.
(2) L’accordo di recesso convenuto tra le due parti negoziali prevede le modalità di applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione al Regno Unito e nel Regno Unito oltre la data in cui i trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito. Se tale accordo entrerà in vigore, il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio (2) si applicherà al Regno Unito e nel Regno Unito nel periodo di transizione conformemente a tale accordo e cesserà di applicarsi alla fine di tale periodo.
(3) Il recesso del Regno Unito dall’Unione avrà conseguenze per le relazioni che il Regno Unito e l’Unione intrattengono con terzi, in particolare nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), di cui sono entrambi membri originali. Poiché le negoziazioni sul recesso sono in corso contemporaneamente ai negoziati sul quadro finanziario pluriennale (QFP) e tenendo conto della quota destinata al settore agricolo nel QFP, il settore in questione potrebbe subire pesanti conseguenze.
(4) Con lettera dell’11 ottobre 2017 l’Unione e il Regno Unito hanno comunicato agli altri membri dell’OMC che, nelle loro intenzioni, al momento di lasciare l’Unione il Regno Unito riprodurrà, nella misura del possibile, gli obblighi che attualmente gli incombono in quanto Stato membro dell’Unione in un nuovo elenco distinto delle concessioni e degli impegni relativo agli scambi di merci. Tuttavia, poiché la mera riproduzione non è un metodo appropriato per quanto riguarda gli impegni quantitativi, l’Unione e il Regno Unito hanno informato gli altri membri dell’OMC della loro intenzione di suddividere fra loro i contingenti tariffari dell’Unione per preservare i livelli di accesso ai mercati di cui godono attualmente gli altri membri.
(5) È opportuno che, come previsto dalle norme dell’OMC, i contingenti tariffari compresi nell’elenco delle concessioni e degli impegni riferito all’Unione siano suddivisi a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994). Completati i contatti preliminari, l’Unione avvierà quindi negoziati con i membri dell’OMC che, per ciascuno di questi contingenti, detengono un interesse come fornitore principale o un interesse sostanziale o ancora un diritto derivante dal fatto che la concessione era stata inizialmente negoziata con essi. Tali negoziati dovrebbero restare di portata limitata e non dovrebbero in alcun modo includere una rinegoziazione delle condizioni generali o del livello di accesso dei prodotti al mercato dell’Unione.
(6) Dati i tempi imposti dai negoziati sul recesso del Regno Unito dall’Unione, è tuttavia possibile che non si riesca a concludere con ciascuno dei membri dell’OMC interessati accordi su tutti i contingenti tariffari in questione alla data in cui l’elenco delle concessioni e degli impegni dell’OMC relativo agli scambi di merci riferito all’Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito. Considerata la necessità di assicurare la certezza del diritto e la continuità e regolarità delle importazioni verso l’Unione e verso il Regno Unito nell’ambito dei contingenti tariffari, è necessario che l’Unione possa procedere unilateralmente alla suddivisione dei contingenti tariffari. La metodologia applicata dovrebbe essere conforme all’articolo XXVIII del GATT 1994.
(7) È pertanto opportuno applicare la seguente metodologia: occorre anzitutto stabilire la quota d’uso del Regno Unito in ciascun singolo contingente tariffario. Tale quota, espressa in percentuale, è la quota del Regno Unito sul totale delle importazioni dell’Unione nell’ambito del contingente tariffario nel corso di un recente periodo rappresentativo di tre anni. Tale quota dovrebbe quindi essere rapportata al volume complessivo del contingente tariffario ripreso nell’elenco, tenendo conto di eventuali sottoutilizzi, per arrivare alla quota di un contingente riconducibile al Regno Unito. La quota dell’Unione sarebbe costituita dalla parte restante del contingente tariffario. Ciò determina che il volume complessivo di un contingente tariffario resti invariato, perché il volume dell’Unione a 27 è pari all’attuale volume dell’Unione a 28 meno il volume del Regno Unito. I dati impiegati per i calcoli dovrebbero essere estratti dalle pertinenti banche dati della Commissione.
(8) La metodologia per la quota di utilizzo di ogni singolo contingente tariffario è stata stabilita e approvata dall’Unione e dal Regno Unito, in linea con i requisiti dell’articolo XXVIII del GATT 1994, e pertanto dovrebbe essere integralmente mantenuta per assicurarne un’applicazione coerente.
(9) Se per un dato contingente tariffario non sono riscontrati scambi nel periodo rappresentativo, è opportuno determinare la quota d’uso del Regno Unito applicando due impostazioni alternative. Quando esiste un altro contingente tariffario con un’identica descrizione del prodotto, al contingente per cui non sono riscontrati scambi durante il periodo rappresentativo dovrebbe essere applicata la quota d’uso del contingente identico. Quando non esiste un contingente tariffario con un’identica descrizione del prodotto, la formula per il calcolo della quota d’uso dovrebbe essere applicata alle importazioni dell’Unione indicate nelle corrispondenti linee tariffarie esterne al contingente tariffario.
(10) Gli articoli da 184 a 188 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) costituiscono la necessaria base giuridica per la gestione dei contingenti tariffari dei prodotti agricoli interessati successivamente alla suddivisione operata dal presente regolamento. A tale riguardo, i quantitativi interessati del contingente tariffario in questione figurano nella parte A dell’allegato del presente regolamento. È pertanto auspicabile che tale gestione sia svolta nel debito rispetto degli obiettivi della politica agricola comune, così come stabiliti nel TFUE, e della multifunzionalità delle attività agricole. Per i contingenti tariffari relativi alla maggior parte dei prodotti della pesca, dei prodotti industriali e a taluni prodotti agricoli trasformati, la gestione avviene in conformità del regolamento (CE) n. 32/2000. I volumi dei contingenti tariffari d’interesse sono riportati nell’allegato I di detto regolamento, e tale allegato dovrebbe pertanto essere sostituito dai volumi indicati nell’allegato del presente regolamento, parte B. Quattro contingenti tariffari relativi alla pesca non sono gestiti a norma del regolamento (CE) n. 32/2000 bensì del regolamento (CE) n. 847/2006 (4) della Commissione, che dà attuazione alla decisione 2006/324/CE del Consiglio (5). I quantitativi interessati del contingente tariffario figurano nella parte C dell’allegato del presente regolamento. È opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per adeguare le disposizioni del regolamento (CE) n. 847/2006 riguardo ai predetti quattro contingenti tariffari per la pesca, in linea con i quantitativi suddivisi in base al presente regolamento. Tali competenze di esecuzione dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
(11) Per tener conto del fatto che i negoziati con i membri dell’OMC interessati si sono svolti in parallelo con la procedura legislativa ordinaria volta all’adozione del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE al fine di modificare le parti A e C dell’allegato del presente regolamento per quanto riguarda i volumi dei contingenti tariffari suddivisi ivi elencati, in modo che possa tener conto di accordi conclusi o di informazioni d’interesse ottenute nel quadro di tali negoziati da cui risulti che fattori specifici non noti in precedenza implicano un adattamento della ripartizione dei contingenti tariffari tra l’Unione e il Regno Unito, garantendo nel contempo la coerenza con la metodologia comune concordata con il Regno Unito. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti altresì nei casi in cui tali informazioni d’interesse emergano da altre fonti aventi un interesse per un contingente tariffario specifico. Inoltre, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 32/2000 al fine di delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare l’allegato I di detto regolamento.
(12) In ottemperanza al principio di proporzionalità e alla luce del recesso del Regno Unito
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