Commission Regulation (EC) No 1003/2005 of 30 June 2005 implementing Regulation (EC) No 2160/2003 as regards a Community target for the reduction of the prevalence of certain salmonella serotypes in breeding flocks of Gallus gallus and amending Regulation (EC) No 2160/2003 (Text with EEA relevance)

Coming into Force01 July 2005
End of Effective Date31 December 2009
Celex Number32005R1003
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2005/1003/oj
Published date18 October 2006
Date30 June 2005
L_2005170IT.01001201.xml
1.7.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 170/12

REGOLAMENTO (CE) N. 1003/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2005

che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nei gruppi di riproduzione di Gallus gallus e modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 13,

considerando quanto segue:

(1) Lo scopo del regolamento (CE) n. 2160/2003 è garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci di individuazione e di controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici in tutte le fasi pertinenti di produzione, trattamento e distribuzione, segnatamente a livello di produzione primaria, in modo da ridurne la prevalenza e il pericolo per la sanità pubblica.
(2) Detto regolamento prevede la fissazione di un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di tutti i sierotipi della salmonella rilevanti per la sanità pubblica nei gruppi di riproduzione di Gallus gallus a livello della produzione primaria.
(3) In base al regolamento (CE) n. 2160/2003, l’obiettivo comunitario comprende la fissazione di un'espressione numerica che rappresenti la percentuale massima di unità epidemiologiche che rimangono positive e/o la percentuale minima di riduzione nel numero di unità epidemiologiche che rimangono positive, il termine massimo entro cui l'obiettivo deve essere raggiunto e la definizione dei programmi di prova necessari per verificare il raggiungimento dell'obiettivo. Inoltre, esso deve comprendere, se del caso, una definizione dei sierotipi rilevanti per la sanità pubblica.
(4) Detto regolamento prevede inoltre che per un periodo transitorio di tre anni l'obiettivo comunitario per il pollame da riproduzione della specie Gallus gallus riguardi i cinque sierotipi di salmonella più frequenti nella salmonellosi umana, che vanno identificati in base ai dati raccolti tramite i sistemi di sorveglianza.
(5) In base ai dati derivati dai sistemi comunitari di sorveglianza, i cinque sierotipi di salmonella più frequenti nella salmonellosi umana sono Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium e Salmonella Virchow. L’obiettivo comunitario fissato dal presente regolamento dovrebbe quindi contemplare tali sierotipi.
(6) Al fine di fissare l'obiettivo comunitario, occorre disporre di dati comparabili relativi alla prevalenza dei sierotipi di salmonella in questione nei gruppi di riproduzione di Gallus gallus negli Stati membri. Le condizioni minime relative al controllo della salmonella ai sensi della direttiva 92/117/CEE del Consiglio (2) sono state usate come base per la raccolta dei dati pertinenti relativi alla prevalenza negli Stati membri. Tali informazioni sono state raccolte durante un sufficiente arco di tempo in tutti gli Stati membri nel corso del 2004.
(7) Al fine di verificare se l'obiettivo è raggiunto e alla luce della prevalenza relativamente ridotta dei sierotipi di salmonella in questione nei gruppi di riproduzione di Gallus gallus all’interno della Comunità, è necessario organizzare campionature ripetute di un numero rappresentativo di gruppi di riproduzione rappresentativi e di dimensioni sufficienti, ovvero composti da almeno 250 volatili, come prescritto dalla direttiva 92/117/CEE.
(8) Il programma di prove necessario per verificare il raggiungimento dell'obiettivo comunitario è significativamente diverso e probabilmente molto più sensibile di quello utilizzato per raccogliere dati analoghi negli Stati membri conformemente alla direttiva 92/117/CEE. È quindi necessario prevedere un riesame dell'obiettivo comunitario al più tardi un anno dopo l'inizio dell'applicazione dei corrispondenti programmi di controllo nazionali.
(9) A causa del periodo necessario alla raccolta delle informazioni, non erano disponibili dati comparabili in tempo utile per la fissazione dell'obiettivo comunitario entro i termini stabiliti dall'allegato I del regolamento (CE) n. 2160/2003 per quanto riguarda i gruppi di riproduzione di Gallus gallus. È quindi necessario prolungare di sei mesi il termine previsto per la fissazione di tale obiettivo e modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2160/2003.
(10) Le misure previste all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2160/2003 per la fissazione di un obiettivo comunitario relativo ai gruppi di riproduzione di Gallus gallus durante il periodo transitorio sono basate sulla metodologia già stabilita per il controllo delle salmonelle dalla direttiva 92/117/CEE, mentre i rimanenti aspetti delle misure sono correlati alla gestione dei rischi. Le misure previste nel presente regolamento sono state preparate nell'ambito di un gruppo di lavoro cui ha partecipato l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA). Fermo restando l’obbligo, previsto dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2160/2003, di consultare l’AESA per qualsiasi questione che potrebbe avere un impatto significativo sulla salute pubblica, una consultazione formale dell’AESA non è necessaria in questa fase.
(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo comunitario

1. L’obiettivo comunitario per la riduzione di Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium e Salmonella Virchow nei gruppi di riproduzione di Gallus gallus è la riduzione all’1 % della percentuale massima di gruppi di riproduzione adulti comprendenti almeno 250 volatili che rimangono positivi entro il 31 dicembre 2009.

Tuttavia, negli Stati membri che possiedono meno di 100 gruppi di riproduzione, potrà restare positivo al massimo un solo gruppo da riproduzione composto da animali adulti.

2. Il programma di prove mirante a verificare il raggiungimento dell’obiettivo comunitario è descritto nell’allegato.

Articolo 2

Riesame

La Commissione riesamina l’obiettivo comunitario di cui all’articolo 1 alla luce dei risultati del primo anno di applicazione dei programmi di controllo nazionali approvati ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2160/2003.

Articolo 3

Modifica del regolamento (CE) n. 2160/2003

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2160/2003, il testo alla colonna 4 della prima riga è sostituito dal testo seguente:

«18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento».

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si...

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