Commission Directive 2006/27/EC of 3 March 2006 amending for the purposes of adapting to technical progress Council Directives 93/14/EEC on the braking of two- or three-wheel motor vehicles and 93/34/EEC on statutory markings for two- or three-wheel motor vehicles, Directives of the European Parliament and of the Council 95/1/EC on the maximum design speed, maximum torque and maximum net engine power of two- or three-wheel motor vehicles and 97/24/EC on certain components and characteristics of two- or three-wheel motor vehicles (Text with EEA relevance)

Coming into Force28 March 2006
End of Effective Date31 December 2015
Celex Number32006L0027
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2006/27/oj
Published date28 November 2006
Date03 March 2006
L_2006066IT.01000701.xml
8.3.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 66/7

DIRETTIVA 2006/27/CE DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2006

che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 93/14/CEE del Consiglio concernente la frenatura dei veicoli a motore a due o a tre ruote e la direttiva 93/34/CEE relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote, la direttiva 95/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla velocità massima per costruzione nonché alla coppia massima e alla potenza massima netta dei motori dei veicoli a due o tre ruote e la direttiva 97/24/CE relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 17,

vista la direttiva 93/14/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente la frenatura dei veicoli a motore a due o a tre ruote (2), in particolare l’articolo 4,

vista la direttiva 93/34/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote (3), in particolare l’articolo 3,

vista la direttiva 95/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 febbraio 1995, relativa alla velocità massima per costruzione nonché alla coppia massima e alla potenza massima netta dei motori dei veicoli a due o tre ruote (4) in particolare l’articolo 4,

vista la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote (5), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) Le direttive 93/14/CEE, 93/34/CEE, 95/1/CE e 97/24/CE sono direttive particolari ai fini della procedura di omologazione CE, istituita dalla direttiva 2002/24/CE.
(2) È necessario introdurre l’ultima modifica al regolamento n. 78 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite nelle disposizioni del sistema di omologazione europeo per mantenere l’equivalenza tra le disposizioni della direttiva 93/14/CEE e quelle del regolamento n. 78 CEE/ONU.
(3) Le disposizioni relative alle iscrizioni regolamentari e alla velocità massima per i veicoli a motore a due o a tre ruote di cui alle direttive 93/34/CEE e 95/1/CE possono essere semplificate per migliorare la regolamentazione.
(4) Al fine di garantire l’adeguato funzionamento del sistema di omologazione nel suo insieme, è necessario chiarire quali disposizioni concernenti le sporgenze esterne, gli ancoraggi delle cinture di sicurezza e le cinture di sicurezza vanno applicate ai veicoli carrozzati e non carrozzati.
(5) Nella direttiva 97/24/CE devono essere chiarite e completate le disposizioni relative alle indicazioni figuranti sui convertitori catalitici d’origine e sui silenziatori d’origine.
(6) Le direttive 93/14/CEE, 93/34/CEE, 95/1/CE e 97/24/CE vanno modificate di conseguenza.
(7) Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l’adeguamento al progresso tecnico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato della direttiva 93/14/CEE è modificato conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

L’allegato della direttiva 93/34/CEE è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

L’allegato I della direttiva 95/1/CE è modificato conformemente all'allegato III della presente direttiva.

Articolo 4

L’allegato III del capitolo 1, gli allegati I e II del capitolo 3, l’allegato I del capitolo 4, gli allegati I, II VI e VII del capitolo 5, l’allegato del capitolo 7, gli allegati II, III e IV del capitolo 9, il titolo e l’allegato I del capitolo 11 e gli allegati I e II del capitolo 12 della direttiva 97/24/CE sono modificati in conformità con il disposto dell’allegato IV della presente direttiva.

Articolo 5

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, gli Stati membri non possono, per motivi relativi all’oggetto della direttiva in questione, rifiutare l’omologazione CE o vietare la registrazione, la vendita o l’entrata in servizio dei veicoli a due o tre ruote conformi alle disposizioni rispettive delle direttive 93/14/CEE, 93/34/CE, 95/1/CE e 97/24/CE, quali modificate dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1o luglio 2007, gli Stati membri rifiutano, per motivi relativi all’oggetto della direttiva in questione, l’omologazione CE a qualsiasi nuovo tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote che non sia conforme alle disposizioni rispettive delle direttive 93/14/CEE, 93/34/CE, 95/1/CE e 97/24/CE, quali modificate dalla presente direttiva.

Articolo 6

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di concordanza tra queste e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1) GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/30/CE della Commissione (GU L 106 del 27.4.2005, pag. 17).

(2) GU L 121 del 15.5.1993, pag. 1.

(3) GU L 188 del 29.7.1993, pag. 38. Direttiva modificata dalla direttiva 1999/25/CE della Commissione (GU L 104 del 21.4.1999, pag. 19).

(4) GU L 52 dell’8.3.1995, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/41/CE della Commissione (GU L 133 del 18.5.2002, pag. 17).

(5) GU L 226 del 18.8.1997, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/30/CE.


ALLEGATO I

L’allegato della direttiva 93/14/CEE è modificato come segue:

1) È aggiunto il punto 2.1.1.3 seguente:
«2.1.1.3. Le guarnizioni di freni non possono contenere amianto.»
2) L’appendice 1 è modificata come segue:
a) I punti 1.1.1 e 1.1.2 sono sostituiti dai seguenti:
«1.1.1. L'efficienza prescritta per i dispositivi di frenatura si basa sulla distanza di frenatura e/o sulla decelerazione media di regime. L'efficienza di un dispositivo di frenatura è determinata misurando la distanza di frenatura in funzione della velocità iniziale del veicolo e/o misurando la decelerazione media di regime durante la prova.
1.1.2. La distanza di frenatura è la distanza coperta dal veicolo dal momento in cui il conducente comincia ad agire sul comando sino al momento in cui il veicolo si ferma; la velocità iniziale del veicolo, v1, è la velocità nel momento in cui il conducente comincia ad agire sul comando del dispositivo di frenatura; la velocità iniziale non deve essere inferiore al 98 % della velocità prescritta per la prova in questione. La decelerazione media di regime (dm) è calcolata come la decelerazione media in funzione della distanza nell'intervallo tra vb e ve , utilizzando la seguente formula: Formula
dm = decelerazione media di regime
v1 = cfr. definizione di cui sopra
vb = velocità del veicolo a 0,8 v1 espressa in km/h
ve = velocità del veicolo a 0,1 v1 espressa in km/h
sb = distanza coperta tra v1 e vb espressa in metri
se = distanza coperta tra v1 e ve espressa in metri
Velocità e distanza devono essere determinate utilizzando strumenti che abbiano una precisione di ± 1 %, alla velocità prescritta per la prova. La “dm” può essere determinata seguendo metodi diversi dalla misurazione di velocità e distanza; in questo caso, la precisione nel calcolo della “dm” dovrà essere di ± 3 %»;
b) Al punto 1.1.3 il termine «componente» è sostituito da «veicolo»;
c) Il punto 1.2.1.1 è sostituito dal seguente:
«1.2.1.1. Le prescrizioni relative all'efficienza minima sono quelle previste qui di seguito per ciascuna categoria di veicolo; il veicolo deve soddisfare le prescrizioni relative alla distanza di frenatura e alla decelerazione media di regime per la corrispondente categoria, senza che sia necessario misurare entrambi i parametri.»;
d) Il punto 1.4.2.1 è sostituito dal seguente:
«1.4.2.1. Il veicolo ed il
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