2010/2/: Commission Decision of 24 December 2009 determining, pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council, a list of sectors and subsectors which are deemed to be exposed to a significant risk of carbon leakage (notified under document C(2009) 10251) (Text with EEA relevance)

Coming into Force28 December 2009
End of Effective Date31 December 2014
Celex Number32010D0002
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2010/2(1)/oj
Published date05 January 2010
Date24 December 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 1, 05 January 2010
L_2010001IT.01001001.xml
5.1.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 1/10

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 dicembre 2009

che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

[notificata con il numero C(2009) 10251]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/2/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10 bis, paragrafo 13,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2003/87/CE, modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), stabilisce che il principio di base per l’assegnazione delle quote di emissione dei gas serra debba essere la messa all’asta.
(2) L’Unione sostiene un accordo internazionale ambizioso per la lotta ai cambiamenti climatici finalizzato a contenere l’aumento della temperatura mondiale entro i 2 °C. Se altri paesi industrializzati e altri grandi produttori di emissioni di gas serra non aderissero al suddetto accordo internazionale si potrebbe verificare un aumento delle emissioni di tali gas nei paesi terzi in cui l’industria non sarebbe vincolata nello stesso modo per quanto riguarda le emissioni di carbonio (fenomeno della «rilocalizzazione delle emissioni di carbonio», carbon leakage), con ripercussioni negative sull’integrità e sui benefici ambientali delle azioni intraprese dall’Unione. Per far fronte al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la direttiva 2003/87/CE stabilisce che, in base all’esito dei negoziati internazionali, l’Unione debba assegnare a titolo gratuito il 100 % delle quote determinate in conformità delle misure di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE ai settori o sottosettori che si ritiene siano esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
(3) Entro il 31 dicembre 2009, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione stila un elenco dei settori o dei sottosettori che si ritiene siano esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, di seguito «elenco di settori e di sottosettori», sulla base dei criteri di cui all’articolo 10 bis, paragrafi da 14 a 17, della direttiva 2003/87/CE.
(4) Conformemente all’articolo 10 bis, paragrafo 14, della direttiva 2003/87/CE, per determinare i settori o i sottosettori ritenuti esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la Commissione valuta, a livello di Unione, in quale misura il settore o il sottosettore interessato, al pertinente livello di disaggregazione, sia in grado di trasferire il costo diretto delle quote necessarie e i costi indiretti derivanti dall’aumento dei prezzi dell’energia elettrica, a seguito dell’attuazione della direttiva 2003/87/CE, sui prezzi dei prodotti, senza che ciò comporti la perdita di una quota importante di mercato a vantaggio di impianti meno efficienti in termini di emissioni di carbonio al di fuori del territorio dell’Unione. Tali valutazioni sono basate sul prezzo medio del carbonio in funzione della valutazione d’impatto della Commissione a corredo del pacchetto delle misure di attuazione degli obiettivi dell’Unione sui cambiamenti climatici e le energie rinnovabili per il 2020 e, se disponibili, sui dati relativi agli scambi commerciali, alla produzione e al valore aggiunto degli ultimi tre anni per ciascun settore o sottosettore.
(5) A norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 15, della direttiva 2003/87/CE, un settore o sottosettore è ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio se la somma dei costi aggiuntivi diretti e indiretti generati dall’attuazione della suddetta direttiva può comportare un aumento sensibile dei costi di produzione, calcolati come percentuale del valore aggiunto lordo, di almeno il 5 % e se l’intensità degli scambi con paesi terzi, intesa come il rapporto tra la somma del valore delle esportazioni verso paesi terzi e del valore delle importazioni da tali paesi e il volume complessivo del mercato per l’Unione (volume d’affari annuo più importazioni totali dai paesi terzi), è superiore al 10 %. A norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 16, della direttiva 2003/87/CE, un settore o sottosettore si considera esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio se la somma dei costi aggiuntivi diretti e indiretti derivanti dall’attuazione della direttiva 2003/87/CE può comportare un aumento particolarmente elevato dei costi di produzione, calcolati come percentuale del valore aggiunto lordo, di almeno il 30 % o se l’intensità degli scambi con paesi terzi, intesa come il rapporto tra la somma del valore delle esportazioni verso paesi terzi e del valore delle importazioni da tali paesi e il volume complessivo del mercato per l’Unione (volume d’affari annuo più importazioni totali dai paesi terzi), è superiore al 30 %.
(6) Per stilare l’elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, tale rischio deve essere valutato inizialmente ad un livello di tre cifre (livello NACE-3) o, se opportuno e se sono disponibili dati, ad un livello di quattro cifre (livello NACE-4). I settori e i sottosettori devono essere inseriti nell’elenco dei settori e dei sottosettori utilizzando la descrizione NACE più precisa. Alcuni settori che non sono stati ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio al livello NACE-4 sono stati disaggregati e sono stati valutati alcuni sottosettori corrispondenti che presentano alcune caratteristiche aventi un impatto notevolmente diverso dal resto del settore.
(7) Le informazioni necessarie per determinare i settori e i sottosettori in base ai criteri di cui all’articolo 10 bis, paragrafi da 14 a 17, della direttiva 2003/87/CE sono state raccolte, al dicembre 2008, presso gli Stati membri, Eurostat, fonti pubbliche e commerciali e presso associazioni industriali. Le informazioni che non sono state fornite dagli Stati membri o da altre fonti ufficiali sono state verificate. Sono stati utilizzati anche dati riservati elaborati da Eurostat.
(8) I dati contenuti nel «Catalogo indipendente delle operazioni (CITL)» sono ritenuti la stima più accurata, affidabile e trasparente delle emissioni di CO2 per i settori le cui attività figurano nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, prima della modifica apportata dalla direttiva 2009/29/CE, e per questo sono stati la fonte principale utilizzata per calcolare il costo diretto delle quote per tali settori.
(9) Per quanta riguarda le emissioni di processo delle nuove attività e dei nuovi gas serra inseriti nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, modificata dalla direttiva 2009/29/CE, per alcuni settori che presentano un numero consistente di piccoli impianti o di impianti esclusi dal sistema di scambio delle quote di emissione nei periodi di scambio 2005-2007 e 2008-2012 da esso previsti, o per i quali non esistono dati nel CITL, o nei casi in cui non è stato possibile attribuire le emissioni al livello NACE-4, i dati sono stati raccolti presso gli Stati membri e ricavati dagli inventari dei gas serra dell’Unione per gli anni interessati. Per la valutazione del consumo di elettricità usato per calcolare il costo indiretto derivante dall’aumento dei prezzi dell’energia elettrica, Eurostat non dispone di dati e pertanto i dati ottenuti direttamente dagli Stati membri possono essere considerati i più affidabili a disposizione. Il valore aggiunto lordo è stato stimato utilizzando i dati ricavati dalle statistiche strutturali sulle imprese di Eurostat, che sono ritenute la fonte più accurata d’informazione. I dati riferiti da Eurostat nel database Comext sugli scambi tra gli Stati membri e con i paesi terzi sono ritenuti i più affidabili riguardo al valore complessivo delle esportazioni verso i paesi terzi e delle importazioni dai paesi terzi, oltre che al volume d’affari totale annuo nell’Unione.
(10) Le valutazioni si sono basate sul prezzo medio del carbonio risultante dalla valutazione d’impatto della Commissione che accompagna il pacchetto di misure di attuazione degli obiettivi dell’Unione in materia di cambiamenti climatici e di energie rinnovabili per il 2020 (3). Il prezzo del carbonio risultante dallo scenario più pertinente, compreso l’utilizzo dei crediti derivanti dall’attuazione congiunta e dal meccanismo di sviluppo pulito, è pari a 30 EUR per tonnellata di CO2 equivalente.
(11) Per valutare i costi aggiuntivi diretti conseguenti all’attuazione della direttiva 2003/87/CE è necessario tener conto del quantitativo di quote che il settore interessato dovrebbe acquistare se non fosse ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. A norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 11, della suddetta direttiva, il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito a tali settori nel 2013 deve corrispondere all’80 % del quantitativo determinato secondo le modalità di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 1, e le quote assegnate a titolo gratuito devono diminuire ogni anno di un importo uguale, raggiungendo una percentuale del 30 % nel 2020, in vista della loro completa cessazione nel 2027. Il punto di partenza per i parametri di riferimento determinati a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, è il livello medio delle prestazioni del 10 % degli impianti più
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