Regulation (EU) No 261/2012 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 amending Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards contractual relations in the milk and milk products sector

Coming into Force02 April 2012,03 October 2012
End of Effective Date31 December 2013
Celex Number32012R0261
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2012/261/oj
Published date30 March 2012
Date14 March 2012
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 94, 30 March 2012
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30.3.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 94/38

REGOLAMENTO (UE) N. 261/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 42, primo comma, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) Riforme successive dell’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ora incorporate nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (4), sono state dirette a promuovere l’orientamento al mercato, a lasciare cioè che fossero i segnali di prezzo a guidare le decisioni degli agricoltori su cosa e quanto produrre, in modo da rafforzare la competitività del settore lattiero-caseario e la sua sostenibilità nel contesto della globalizzazione degli scambi. È stato pertanto deciso di aumentare gradualmente le quote adottando il regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) n. 2055/93, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 2596/97, (CE) n. 1182/2005 e (CE) n. 315/2007 al fine di adeguare la politica agricola comune (5) (la «valutazione dello stato di salute» della riforma del 2008-2009), al fine di assicurare un’abolizione graduale e indolore del regime delle quote latte entro il 2015.
(2) Nel periodo dal 2007 al 2009 il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ha conosciuto sviluppi di natura eccezionale che, in ultima analisi, hanno provocato, nel 2008/2009, un crollo dei prezzi. All’inizio, a causa di condizioni meteorologiche estreme in Oceania, c’è stato un forte calo degli approvvigionamenti che ha portato a un rapido e sensibile aumento dei prezzi. Sebbene sia cominciata la ripresa degli approvvigionamenti a livello mondiale e i prezzi abbiano iniziato a tornare a livelli più normali, la successiva crisi economico-finanziaria ha avuto ripercussioni negative sui produttori lattiero-caseari dell’Unione, aggravando la volatilità dei prezzi. L’aumento dei prezzi dei prodotti di base ha comportato un aumento sensibile dei costi dei mangimi e di altri fattori di produzione, compresa l’energia. Successivamente, durante un periodo in cui la produzione dell’Unione è rimasta stabile, c’è stata una caduta della domanda, a livello mondiale e a livello dell’Unione, che ha interessato anche la domanda di latte e di prodotti lattiero-caseari e ha fatto precipitare i prezzi dell’Unione fino al livello netto più basso della rete di sicurezza. Questo brusco calo dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari di base non si è però pienamente tradotto in una diminuzione dei prezzi di questi prodotti a livello dei consumatori; nella maggior parte dei paesi e per la maggior parte dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari è così aumentato per i settori a valle il margine lordo e la domanda non è riuscita ad adeguarsi alla diminuzione dei prezzi dei prodotti di base, rallentando così la ripresa dei prezzi e aggravando l’impatto del basso livello dei prezzi sui produttori di latte, e la sopravvivenza di molti di loro è stata messa a grave rischio.
(3) In risposta alla difficile situazione del mercato lattiero, è stato istituito, nell’ottobre 2009, un gruppo di esperti di alto livello sul latte («GAL») per discutere accordi a medio e a lungo termine per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che, in vista dell’abolizione delle quote latte entro il 2015, contribuiscano a stabilizzare il mercato e i redditi dei produttori di latte e a rafforzare la trasparenza nel settore.
(4) Il GAL ha ricevuto contributi scritti e orali da parte dei maggiori gruppi europei di portatori di interesse della filiera lattiero-casearia, nei quali erano rappresentati agricoltori, trasformatori di prodotti lattiero-caseari, commercianti del settore, dettaglianti e consumatori. Inoltre, altri contributi sono pervenuti da esperti invitati del mondo accademico, da rappresentanti di paesi terzi, dalle autorità nazionali garanti della concorrenza e dai servizi della Commissione. Il 26 marzo 2010 si è tenuto un convegno di portatori di interesse del settore lattiero-caseario, che ha consentito a una più ampia schiera di soggetti attivi nella filiera di esprimere le loro opinioni. Il 15 giugno 2010 il GAL ha consegnato la sua relazione. La relazione conteneva un’analisi dello stato attuale del settore lattiero-caseario e una serie di raccomandazioni riguardanti in particolare le relazioni contrattuali, il potere contrattuale dei produttori, le organizzazioni interprofessionali/intersettoriali, la trasparenza (compresa l’ulteriore elaborazione dello strumento europeo di monitoraggio dei prezzi), le misure di mercato e i futures, le norme di commercializzazione e l’etichettatura di origine nonché l’innovazione e la ricerca. Come primo passo, il presente regolamento affronta le prime quattro di tali tematiche.
(5) Il GAL ha rilevato un elevato livello di diversità tra gli Stati membri per quanto riguarda i rispettivi settori di produzione e trasformazione dei prodotti lattiero-caseari. Anche all’interno dei singoli Stati membri vi sono molte differenze tra operatori e tipi di operatori. In molti casi tuttavia si rileva una bassa concentrazione dell’offerta, che si traduce in uno squilibrio del potere di contrattazione all’interno della filiera tra agricoltori e latterie. Questo squilibrio può portare a pratiche commerciali sleali; in particolare gli agricoltori al momento della consegna non sono in grado di sapere che prezzo otterranno per il loro latte, in quanto di frequente il prezzo è fissato dalle latterie molto più tardi, sulla base del valore aggiunto ottenuto, elemento che, in molti casi, resta al di fuori del controllo dell’agricoltore.
(6) C’è pertanto un problema di trasmissione del prezzo lungo la filiera, in particolare per quanto riguarda i prezzi franco azienda, il cui livello non evolve generalmente in linea con l’aumento dei costi di produzione. D’altro lato nel corso del 2009 l’approvvigionamento di latte non si è adeguato tempestivamente al calo della domanda. In alcuni Stati membri grandi produttori di latte, gli agricoltori hanno reagito alla diminuzione dei prezzi producendo più che nell’anno precedente. Il valore aggiunto nella filiera si è concentrato nei settori a valle, e in particolare nelle latterie e nei negozi al dettaglio, con un prezzo finale al consumatore che non si riflette sul prezzo pagato ai produttori di latte. Tutti gli attori della filiera lattiero-casearia, compreso il settore della distribuzione, dovrebbero essere incoraggiati a collaborare per risolvere questo squilibrio.
(7) Nel caso delle latterie, il volume del latte che viene loro consegnato nel corso della stagione non è sempre ben programmato. Anche nel caso delle cooperative lattiero-casearie (che sono di proprietà degli agricoltori e possiedono gli impianti di trasformazione che trasformano il 58 % del latte crudo dell’Unione), l’adeguamento dell’offerta alla domanda è potenzialmente carente: gli agricoltori sono tenuti a consegnare tutto il loro latte alla loro cooperativa e la cooperativa è tenuta ad accettare tutto il latte in questione.
(8) L’uso di contratti formali scritti, stipulati prima della consegna, contenenti elementi di base, non è diffuso. Tuttavia, tali contratti potrebbero contribuire a rafforzare la responsabilità degli operatori nella filiera lattiero-casearia e ad accrescere la consapevolezza della necessità di tenere meglio conto dei segnali del mercato, a migliorare la trasmissione dei prezzi e a adeguare l’offerta alla domanda, nonché contribuire a evitare determinate pratiche commerciali sleali.
(9) In mancanza di una normativa dell’Unione relativa a tali contratti, gli Stati membri possono, nell’ambito dei propri sistemi di diritto contrattuale, decidere di rendere obbligatorio l’uso di contratti di questo tipo, purché sia rispettata la normativa dell’Unione e, in particolare, sia rispettato il corretto funzionamento del mercato interno e dell’organizzazione comune dei mercati. Vista la diversità delle situazioni che esistono nell’Unione relativamente al diritto contrattuale, ai fini della sussidiarietà è opportuno che una decisione del genere spetti agli Stati membri. È opportuno che a tutte le consegne di latte crudo in un determinato territorio si applichino pari condizioni. Pertanto, se uno Stato membro decide che nel suo territorio ogni consegna di latte crudo a un trasformatore da parte di un agricoltore debba essere disciplinata da un contratto scritto tra le parti, è opportuno che tale obbligo si applichi anche alle consegne di latte crudo proveniente da altri Stati membri, ma non è necessario che esso si applichi alle consegne in altri Stati membri. Conformemente al principio di sussidiarietà, dovrebbe essere lasciata agli Stati membri la possibilità di decidere se prevedere che il primo acquirente faccia un’offerta scritta a un agricoltore per concludere tale contratto.
(10) Al fine
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