Commission Regulation (EEC) No 3887/92 of 23 December 1992 laying down detailed rules for applying the integrated administration and control system for certain Community aid schemes

Coming into Force01 February 1993,31 December 1992
End of Effective Date12 December 2001
Celex Number31992R3887
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1992/3887/oj
Published date31 December 1992
Date23 December 1992
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 391, 31 dicembre 1992,Journal officiel des Communautés européennes, L 391, 31 décembre 1992
EUR-Lex - 31992R3887 - IT

Regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari

Gazzetta ufficiale n. L 391 del 31/12/1992 pag. 0036 - 0045
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 47 pag. 0107
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 47 pag. 0107


REGOLAMENTO (CEE) N. 3887/92 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 1992 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (1) (di seguito denominato « sistema integrato »), in particolare l'articolo 12,

considerando che il sistema integrato ha lo scopo precipuo di favorire l'efficace attuazione della riforma della politica agricola comune e, in particolare, di ovviare ai problemi amministrativi derivanti dall'istituzione, nel quadro della riforma, di vari regimi di aiuti legati alla superficie; che, a questo fine, occorre apportare alcune precisazioni necessarie per l'applicazione delle nozioni di parcella agricola e di superficie foraggera;

considerando che l'azienda agricola costituisce l'unità di riferimento per la gestione dei regimi di aiuti summenzionati che, onde evitare che gli effetti stabilizzatori della riforma sulla produzione agricola siano esclusi attraverso il frazionamento artificiale di aziende preesistenti, è opportuno conferire agli Stati membri l'obbligo di prendere le disposizioni necessarie a tale scopo in considerazione segnatamente della giurisprudenza della Corte di giustizia relativamente alla nozione di azienda e del principio generale del divieto dell'abuso del diritto;

considerando che, dato il dispositivo d'identificazione esistente, è opportuno autorizzare gli Stati membri a stabilire i rispettivi sistemi d'identificazione delle superfici sulla base di unità diverse dalla parcella agricola; che questa facoltà deve essere tuttavia abbinata a certi obblighi, in modo da garantire l'attendibilità dell'identificazione;

considerando che occorre precisare sia il contenuto obbligatorio della domanda di aiuto per superficie, sia le condizioni prescritte per poter modificare la domanda stessa dopo la data limite di presentazione; che è altresì opportuno disporre che la dichiarazione di ritiro di seminativi e quella relativa alle produzioni non alimentari siano presentate unitamente alla domanda di aiuto per superficie; che gli imprenditori che chiedono di beneficiare di un aiuto non legato alla superficie devono essere dispensati dall'obbligo di presentare una domanda per superficie; che occorre precisare il trattamento amministrativo delle associazioni di produttori nel settore ovino e caprino; che, ai fini di un controllo efficace, ciascuno Stato membro deve determinare la dimensione minima di una parcella agricola che può essere dichiarata nella domanda;

considerando che, per semplificare al massimo il lavoro dell'imprenditore, è opportuno prevedere, in taluni casi, la possibilità di presentare la domanda di aiuto per superficie unitamente ad una domanda di aiuto per animale, a condizione che non ne risultino compromesse le possibilità di controllo;

considerando che, viste le esigenze relative alla gestione dei regimi di premi, occorre altresì definire orizzontalmente gli elementi che devono figurare nella domanda di aiuto per animale;

ocnsiderando che il rispetto delle disposizioni in materia di aiuti comunitari deve essere controllato in modo efficace; che, a tal fine, occorre determinare dettagliatamente i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e delle ispezioni in loco in relazione sia agli aiuti per superficie che a quelli per animale; che, alla luce dell'esperienza acquisita in fatto di controlli in loco, sembra opportuno aggiungere al tradizionale tasso minimo di controllo un'analisi dei rischi, specificando gli elementi che devono essere presi in considerazione; che, a fini di controllo, è necessario prevedere un periodo di ritenzione anche nel quadro dell'indennità compensativa;

considerando che si devono stabilire le condizioni per l'esercizio dei controlli in loco mediante telerilevamento, prevedendo che, in caso di dubbio, si debba comunque ricorrere al controllo materiale; che, per incoraggiare gli Stati membri a sviluppare la tecnica del telerilevamento e a promuoverne l'applicazione nel campo dei controlli, è consigliato prevedere una partecipazione finanziaria della Comunità ad operazioni di fotointerpretazione e stabilirne le condizioni; che detta partecipazione finanziaria non inficia il cofinanziamento di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3508/92;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita e tenendo conto, nel contempo, del principio della proporzionalità e dei particolari problemi inerenti ai casi di forza maggiore e alle circostanze naturali, è opportuno adottare disposizioni intese a prevenire e punire efficacemente le irregolarità e le frodi; che, a tale scopo, tenuto conto delle peculiarità dei regimi per superficie e di quelli per animale, è necessario prevedere sanzioni differenziate secondo la gravità dell'irregolarità commessa, fino alla totale esclusione dal beneficio di un regime per l'anno in corso e per quello successivo;

considerando che occorre prevedere il rimborso con interessi, da parte del beneficiario, di ogni eventuale importo indebitamente riscosso; che gli importi recuperati, maggiorati degli interessi, devono essere accreditati al FEAOG conformemente ai principi enunciati all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (3);

considerando che la gestione di piccoli importi è tale da costituire un sovraccarico dei compiti delle amministrazioni competenti; che occorre conferire ai servizi competenti degli Stati membri la facoltà di non pagare importi di aiuto inferiori ad un certo limite minimo e di non chiedere il rimborso di importi di aiuto inferiori ad un certo limite minimo e di non chiedere il rimborso di importi indebitamente versati qualora le somme in causa siano minime;

considerando che è necessario creare un quadro amministrativo per l'esecuzione del cofinanziamento di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3508/92 e fissare, in particolare, le norme procedurali relative al versamento degli anticipi, alla copertura definitiva delle spese dichiarate dagli Stati membri e alla ridistribuzione dei fondi non utilizzati dagli Stati membri aventi diritto;

considerando che il sistema integrato sarà applicato, nella sua totalità soltanto a decorrere dal 1o gennaio 1996; che, fatti salvi gli obblighi derivanti dall'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70, è pertanto indispensabile che gli Stati membri siano tenuti nel frattempo ad evitare carenze di gestione e di controllo, adottando a livello nazionale le misure del caso; che gli Stati membri devono informare regolarmente la Commissione in merito alle misure adottate in applicazione del sistema integrato e ai risultati ottenuti;

considerando che, tenuto conto della data d'entrata in vigore del presente regolamento, è opportuno escludere dall'applicazione del sistema integrato durante l'anno 1993, il premio per pecora o per capra così come l'indennità compensativa;

considerando che le disposizioni previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione relative al sistema integrato di gestione e di controllo (sistema integrato), previsto dal regolamento (CEE) n. 3508/92, fatte salve le disposizioni particolari adottate nei regolamenti settoriali.

Articolo 2

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

a) una parcella costituita da colture arboree e da una delle colture previste all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92 si considera come una parcella agricola, purché la suddetta coltura si possa effettuare in condizioni comparabili a quelle delle parcelle non arboree della stessa regione;

b) in caso di utilizzazione in comune di superfici foraggere, le competenti autorità procedono alla ripartizione delle medesime fra gli imprenditori interessati proporzionalmente alla loro utilizzazione di tali superfici o del loro diritto di utilizzazione;

c) ciascuna superficie foraggera deve essere disponibile per l'allevamento degli animali per un periodo minimo di 7 mesi a decorrere da una data da determinarsi da parte dello Stato membro, compresa tra il 1o gennaio e il 31 marzo.

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie onde evitare che la trasformazione di aziende esistenti o la costituzione di aziende dopo il 30 giugno 1992, costituisce un mezzo per eludere palesemente le disposizioni in materia di limiti al beneficio dei premi o di condizioni relative al ritiro dei seminativi previste nel quadro dei regimi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92.

3. Ai fini dell'applicazione del sistema integrato, se una superficie foraggera è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'imprenditore che la utilizza, detta superficie viene considerata, su...

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