Commission Regulation (EU) No 622/2012 of 11 July 2012 amending Regulation (EC) No 641/2009 with regard to ecodesign requirements for glandless standalone circulators and glandless circulators integrated in products Text with EEA relevance

Coming into Force01 August 2012
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32012R0622
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2012/622/oj
Published date12 July 2012
Date11 July 2012
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 180, 12 July 2012
L_2012180IT.01000401.xml
12.7.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 180/4

REGOLAMENTO (UE) N. 622/2012 DELLA COMMISSIONE

dell’11 luglio 2012

recante modifica del regolamento (CE) n. 641/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 641/2009, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti (2), stabilisce che la Commissione proceda al riesame della metodologia di calcolo dell’indice di efficienza energetica di cui all’allegato II, punto 2, del detto regolamento, per i circolatori senza premistoppa integrati in prodotti entro il 1o gennaio 2012.
(2) Il riesame effettuato dalla Commissione congiuntamente all’esperienza acquisita per mezzo dell’attuazione del regolamento (CE) n. 641/2009 hanno rivelato l’esigenza di modificare talune disposizioni del regolamento in parola al fine di evitare impatti indesiderati sul mercato dei circolatori e sul rendimento dei prodotti interessati dal detto regolamento.
(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche al regolamento (CE) n. 641/2009

Il regolamento (CE) n. 641/2009 è così modificato:

1) gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato di circolatori senza premistoppa indipendenti e di circolatori senza premistoppa integrati in prodotti. 2. Il presente regolamento non si applica ai:
a) circolatori destinati ad impianti per l’acqua potabile, ad eccezione delle prescrizioni in materia di informazione di prodotto di cui all’allegato I, punto 2, paragrafo1, lettera d);
b) circolatori integrati in prodotti e immessi sul mercato prima del 1o gennaio 2020 in sostituzione di circolatori integrati in prodotti identici immessi sul mercato prima del 1o agosto 2015, ad eccezione delle prescrizioni in materia di informazione di prodotto di cui all’allegato I, punto 2, paragrafo1, lettera e).
Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «circolatore», una pompa centrifuga, con o senza alloggiamento per la pompa, caratterizzata da una potenza idraulica nominale compresa tra 1 e 2 500 W destinata ad essere utilizzata in sistemi di riscaldamento o in circuiti secondari di sistemi di distribuzione del freddo;
2) «circolatore senza premistoppa», un circolatore il cui rotore è direttamente accoppiato ad una turbina e il cui rotore è immerso nella sostanza pompata;
3) «circolatore indipendente», un circolatore progettato per funzionare indipendentemente dal prodotto;
4) «prodotto», un apparecchio che genera e/o trasferisce calore;
5) «circolatore integrato in un prodotto», un circolatore progettato per funzionare in quanto parte di un prodotto che presenta almeno uno dei seguenti elementi:
a) l’alloggiamento della pompa è progettato per essere montato e usato internamente a un prodotto;
b) il circolatore è progettato affinché la sua velocità sia controllata dal prodotto;
c) il circolatore è progettato con caratteristiche di sicurezza non idonee al funzionamento indipendente (classi ISO IP);
d) il circolatore è definito in quanto parte dell’approvazione o della marcatura CE del prodotto;
6) «circolatore di acqua potabile», un circolatore progettato appositamente per essere utilizzato nel ricircolo delle acque destinate al consumo umano quali definite all’articolo 2 della direttiva 98/83/CE del Consiglio (3);
7) «alloggiamento della pompa», la parte di una pompa centrifuga destinata a essere collegata alle tubature dei sistemi di riscaldamento o in circuiti secondari di sistemi di distribuzione del freddo.
2) L’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Riesame La Commissione riesamina il presente regolamento entro il 1o gennaio 2017, alla luce del progresso tecnologico. Il riesame comprende la valutazione delle opzioni di progettazione suscettibili di agevolare il riutilizzo e il riciclaggio. I risultati del riesame sono presentati al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti.»
3) Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 641/2009 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli...

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