2003/31/EC: Commission Decision of 29 November 2002 establishing revised ecological criteria for the award of the Community eco-label to detergents for dishwashers and amending Decision 1999/427/EC (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 4632)

Coming into Force01 January 2003,01 January 1001
End of Effective Date28 April 2011
Celex Number32003D0031
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2003/31(1)/oj
Published date15 January 2003
Date29 November 2002
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 9, 15 January 2003
EUR-Lex - 32003D0031 - IT 32003D0031

2003/31/CE: Decisione della Commissione, del 29 novembre 2002, che stabilisce criteri ecologici riesaminati per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie e modifica la decisione 1999/427/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 4632]

Gazzetta ufficiale n. L 009 del 15/01/2003 pag. 0011 - 0025


Decisione della Commissione

del 29 novembre 2002

che stabilisce criteri ecologici riesaminati per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie e modifica la decisione 1999/427/CE

[notificata con il numero C(2002) 4632]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/31/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica(1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche contribuiscono in maniera significativa a risolvere problemi ambientali di primo piano.

(2) Il regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che l'assegnazione del marchio di qualità ecologica sia regolata da criteri specifici relativi a ciascun gruppo di prodotti.

(3) Stabilisce inoltre che il riesame dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica e dei requisiti di valutazione e di verifica dei criteri della conformità è effettuato, a tempo debito, prima della fine del periodo di validità dei criteri specificati per ciascun gruppo di prodotti.

(4) È opportuno rivedere i criteri relativi al marchio di qualità ecologica stabiliti dalla decisione 1999/427/CE della Commissione, del 28 maggio 1999, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie(2), al fine di tenere conto degli sviluppi del mercato. Nello stesso tempo occorre modificare il periodo di validità della decisione in questione, già prorogato dalla decisione 2002/173/CEE(3), e la definizione del gruppo di prodotti.

(5) È opportuno adottare una nuova decisione della Commissione che istituisca criteri ecologici specifici per questo gruppo di prodotti e sia valida per cinque anni.

(6) È opportuno che, per un periodo limitato di tempo non superiore a diciotto mesi, rimangano validi sia i nuovi criteri, sia i criteri precedentemente fissati dalla decisione 1999/427/CE, al fine di consentire alle imprese che prima della data di adozione della presente decisione hanno ottenuto il marchio di qualità ecologica per i propri prodotti o hanno presentato la relativa domanda di assegnazione, un periodo sufficiente per adeguare tali prodotti ai nuovi criteri.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono basate sulla bozza dei criteri elaborata dal comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica, istituito ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1980/2000.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per ottenere l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, i detergenti per lavastoviglie devono rientrare nel gruppo di prodotti "detergenti per lavastoviglie", come definito all'articolo 2, e devono soddisfare i criteri ecologici indicati nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Per gruppo di prodotti "detersivi per lavastoviglie" si intendono tutti i detersivi destinati esclusivamente all'impiego nelle lavastoviglie automatiche per uso domestico e tutti i detergenti destinati all'impiego nelle lavastoviglie automatiche gestite da utilizzatori professionisti, ma simili alle lavastoviglie automatiche in termini di dimensioni ed uso della macchina.

Articolo 3

Il numero di codice assegnato al gruppo di prodotti "detergenti per lavastoviglie" per scopi amministrativi è "015".

Articolo 4

L'articolo 3 della decisione 1999/427/CE è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 3

La definizione del gruppo di prodotti e i relativi criteri ecologici specifici sono validi fino al 31 maggio 2004."

Articolo 5

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2003 fino al 31 dicembre 2007.

I produttori di articoli che rientrano nel gruppo di prodotti "detersivi per lavastoviglie" che hanno già ottenuto un marchio di qualità ecologica prima del 1o gennaio 2003, possono continuare ad utilizzare tale marchio fino al 31 maggio 2004.

I produttori di articoli che rientrano nel gruppo di prodotti "detersivi per lavastoviglie" che hanno già presentato domanda di assegnazione del marchio di qualità ecologica prima del 1o gennaio 2003, possono ottenere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica sulla base della decisione 1999/427/CE. In tal caso, il marchio può essere utilizzato fino al 31 maggio 2004.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2002.

Per la Commissione

Margot Wallström

Membro della Commissione

(1) GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

(2) GU L 167 del 2.7.1999, pag. 38.

(3) GU L 56 del 27.2.2002, pag. 33.

ALLEGATO

REQUISITI GENERALI

Obiettivi dei criteri

I criteri definiti nel presente allegato mirano a promuovere:

- la riduzione dell'inquinamento idrico riducendo la quantità di detersivi usati e limitando la quantità di sostanze pericolose,

- il risparmio di energia promuovendo l'uso di detersivi per il lavaggio a bassa temperatura,

- la riduzione al minimo della produzione di rifiuti, riducendo il numero degli imballaggi primari.

Inoltre, detti criteri sensibilizzano maggiormente i consumatori ai problemi ambientali. I criteri sono stati fissati a livelli tali da favorire l'attribuzione del marchio di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie con un impatto ridotto sull'ambiente.

Requisiti di valutazione e di verifica

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e di verifica.

Qualora il richiedente sia tenuto a fornire dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, questa documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi ecc.

Laddove possibile, le prove dovrebbero essere effettuate in laboratori che soddisfano i requisiti generali stabiliti dalla norma EN ISO 17025 o in laboratori considerati equipollenti.

Se del caso, si possono usare metodi di prova diversi da quelli indicati per i singoli criteri, se essi sono ritenuti equipollenti dall'organismo competente che valuta la domanda.

Se necessario, gli organismi competenti possono richiedere una documentazione supplementare ed eseguire verifiche indipendenti.

Se del caso, i richiedenti possono utilizzare le revisioni successive disponibili della base di dati sugli ingredienti dei detersivi.

Si raccomanda agli organismi competenti di tenere conto, nella valutazione delle domande e nella verifica della conformità ai criteri, dell'applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come EMAS o ISO 14001 (nota: l'applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria).

Unità funzionale e dosaggio di riferimento

Per "unità funzionale", cui gli input e gli output dovrebbero fare riferimento, si intende la quantità di...

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