Règlement délégué (UE) 2018/985 de la Commission du 12 février 2018 complétant le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l'unité de propulsion des véhicules agricoles et forestiers et de leurs moteurs et abrogeant le règlement délégué (UE) 2015/96 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Coming into Force21 July 2018
End of Effective Date31 December 9999
Date12 February 2018
Celex Number32018R0985
Published date18 July 2018
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/985/oj
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 182, 18 luglio 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 182, 18 juillet 2018
L_2018182IT.01000101.xml
18.7.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 182/1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/985 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2018

che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali e dei loro motori e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 6, l'articolo 20, paragrafo 8, l'articolo 28, paragrafo 6, e l'articolo 53, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

(1) Vista la strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico (2), le prescrizioni tecniche dettagliate per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali per quanto riguarda le loro prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dovrebbero mirare a migliorare le prestazioni ambientali di tali veicoli e allo stesso tempo a rafforzare la competitività dell'industria automobilistica dell'Unione.
(2) Per migliorare la qualità dell'aria e rispettare i valori limite d'inquinamento è necessario ridurre considerevolmente le emissioni di idrocarburi dei veicoli agricoli e forestali. Questo obiettivo dovrebbe essere raggiunto non soltanto riducendo le emissioni di idrocarburi dallo scarico e le emissioni per evaporazione di questi veicoli, ma anche contribuendo a ridurre i livelli di particelle volatili.
(3) Poiché le disposizioni del regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) — relative alle categorie di motori, ai limiti di emissione dei gas di scarico, ai cicli di prova, ai periodi di durabilità delle emissioni, alle prescrizioni relative alle emissioni di gas di scarico, al monitoraggio delle emissioni dei motori in servizio e all'esecuzione delle misurazioni e delle prove, nonché alle disposizioni transitorie e alle disposizioni che consentono la rapida omologazione UE e l'immissione sul mercato dei motori della fase V — si applicano alle prestazioni ambientali dei veicoli agricoli e forestali, le disposizioni del presente regolamento riguardanti i restanti aspetti di tale omologazione dovrebbero essere forgiate attenendosi strettamente al modello di quelle contenute nel regolamento (UE) 2016/1628.
(4) Ai fini della fase di emissioni inquinanti dei motori per veicoli agricoli e forestali, denominata «fase V», che succederà a quella stabilita nel regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione (4), dovrebbero essere stabiliti limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante che siano ambiziosi e in linea con le norme internazionali, al fine di ridurre le emissioni di particolato e di precursori dell'ozono come gli ossidi di azoto e gli idrocarburi.
(5) Per garantire l'assenza di ostacoli tecnici al commercio tra gli Stati membri è necessario un metodo standardizzato di misurazione del consumo di carburante e delle emissioni di biossido di carbonio dei motori dei veicoli agricoli e forestali. Per lo stesso motivo, è inoltre opportuno garantire che i clienti e gli utilizzatori dispongano di informazioni oggettive e precise su un medesimo argomento.
(6) Per far sì che i veicoli, i componenti e le unità tecniche indipendenti nuovi immessi sul mercato offrano un elevato livello di tutela ambientale, gli accessori e le parti che possono essere installati sui veicoli agricoli e forestali e che sono in grado di incidere gravemente sul funzionamento di sistemi essenziali in termini di tutela ambientale dovrebbero essere soggetti a un controllo preventivo effettuato da un'autorità di omologazione prima di essere immessi sul mercato. A tale scopo dovrebbero essere stabilite le disposizioni tecniche riguardanti le prescrizioni cui tali parti e accessori sono soggetti.
(7) Il progresso tecnico e una tutela ambientale di livello elevato richiedono che siano fissate prescrizioni tecniche per l'introduzione della fase V per i veicoli agricoli e forestali, in sostituzione delle precedenti fasi di emissioni inquinanti dei motori stabilite nel regolamento delegato (UE) 2015/96. Le necessarie prescrizioni tecniche riguardanti in particolare le categorie di motori, i valori limite e le date di attuazione incluse nel presente regolamento dovrebbero essere allineate a quelle incluse nel regolamento (UE) 2016/1628.
(8) Con la decisione 97/836/CE (5) del Consiglio, l'Unione ha aderito all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto»). Nella comunicazione «CARS 2020: piano d'azione per un'industria automobilistica competitiva e sostenibile in Europa» (6), la Commissione ha sottolineato che l'accettazione dei regolamenti internazionali nell'ambito dell'accordo UNECE del 1958 è il modo migliore per eliminare gli ostacoli non tariffari al commercio. Pertanto è opportuno usare i riferimenti ai corrispondenti regolamenti UNECE, se del caso, al fine di stabilire le prescrizioni per l'omologazione UE. Tale possibilità è prevista dal regolamento (UE) n. 167/2013.
(9) Per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali, i regolamenti UNECE dovrebbero essere utilizzati come equivalenti rispetto alla normativa dell'Unione, in modo da evitare duplicazioni non solo delle prescrizioni tecniche, ma anche delle procedure di certificazione e amministrative. L'omologazione dovrebbe essere basata direttamente su norme concordate a livello internazionale, poiché tale approccio può facilitare l'accesso ai mercati dei paesi terzi, in particolare di quelli che sono parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto, e dunque aumentare la competitività dell'industria dell'Unione.
(10) I motori che prima dell'entrata in vigore del presente regolamento non erano soggetti all'omologazione per quanto riguarda le emissioni inquinanti a livello di Unione e i veicoli muniti di tali motori dovrebbero poter essere immessi sul mercato fino alle date obbligatorie di applicazione del regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda l'immissione sul mercato della corrispondente categoria di motori, purché siano conformi alle norme nazionali applicabili.
(11) La normativa dell'Unione non dovrebbe stabilire prescrizioni tecniche che non possano essere soddisfatte in un lasso di tempo ragionevole. L'industria dovrebbe poter disporre di tempo sufficiente per l'applicazione dei limiti di emissioni inquinanti dei motori della fase V dei veicoli agricoli e forestali. È pertanto opportuno stabilire misure transitorie per consentire il rilascio di omologazioni UE e deroghe conformemente alla normativa applicabile prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, che abbiano validità per un periodo di tempo limitato. In particolare è necessario consentire, per un periodo di tempo limitato, che la fase V di emissioni di inquinanti dei motori e le fasi precedenti siano applicate parallelamente, date le difficoltà tecniche di alcune categorie di veicoli, in particolare i trattori a carreggiata stretta, a conformarsi alla fase V a partire dalle date obbligatorie di applicazione del regolamento (UE) 2016/1628 per l'immissione sul mercato dei motori.
(12) Al fine di tenere conto dei vincoli logistici dell'offerta e di rendere possibile un flusso di produzione «just in time» e di evitare inutili costi e oneri amministrativi, al fabbricante del motore dovrebbe essere consentito, con l'approvazione del costruttore del veicolo, consegnare un motore con una certa omologazione separatamente dal sistema di post-trattamento dei gas di scarico.
(13) Le disposizioni relative alle fasi di emissioni inquinanti dei motori precedenti alla fase V sono stabilite nel regolamento delegato (UE) 2015/96. Le disposizioni relative all'omologazione o all'immissione sul mercato di trattori dovrebbero essere applicate solo fino alle date obbligatorie di applicazione del regolamento (UE) 2016/1628, rispettivamente per l'omologazione dei motori e per la loro immissione sul mercato, oppure oltre tali date nel rispetto delle disposizioni transitorie. Il regolamento delegato (UE) 2015/96 dovrebbe pertanto essere abrogato con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce:

a) le prescrizioni tecniche dettagliate relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione e ai livelli sonori esterni ammissibili per l'omologazione di:
i) veicoli agricoli e forestali;
ii) motori, con riferimento al loro montaggio e all'impatto di quest'ultimo sulle prestazioni;
iii) i loro sistemi e componenti e le loro entità tecniche indipendenti; e
b) le procedure di prova necessarie a valutare la conformità alle prescrizioni di cui alla lettera a).

Il presente regolamento stabilisce inoltre le prescrizioni dettagliate per quanto riguarda le procedure di omologazione e la conformità della produzione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente...

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