Council Regulation (EC) No 732/2008 of 22 July 2008 applying a scheme of generalised tariff preferences for the period from 1 January 2009 to  31 December 2011 and amending Regulations (EC) No 552/97, (EC) No 1933/2006 and Commission Regulations (EC) No 1100/2006 and (EC) No 964/2007

Coming into Force26 August 2008
End of Effective Date31 December 2013
Celex Number32008R0732
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2008/732/oj
Published date06 August 2008
Date22 July 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 211, 06 August 2008
L_2008211IT.01000101.xml
6.8.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 211/1

REGOLAMENTO (CE) n. 732/2008 DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2008

relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) Dal 1971 la Comunità ha concesso preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo nell’ambito del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate.
(2) La politica commerciale comune della Comunità deve essere coerente con gli obiettivi della politica di sviluppo e deve consolidarli, specie per quanto riguarda l’eliminazione della povertà, la promozione dello sviluppo sostenibile e del buon governo nei paesi in via di sviluppo. Tale politica deve soddisfare i requisiti dell'OMC, in particolare la clausola di abilitazione GATT del 1979 in base alla quale i membri dell’OMC possono concedere un trattamento diverso e più favorevole ai paesi in via di sviluppo.
(3) La comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo, del 7 luglio 2004, intitolata «Paesi in via di sviluppo, commercio internazionale e sviluppo sostenibile: il ruolo del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) della Comunità per il decennio 2006-2015», espone gli orientamenti per l’applicazione del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate nel decennio 2006-2015.
(4) Il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio (2), applica il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate fino al 31 dicembre 2008. Dopo tale data, conformemente agli orientamenti, il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate dovrebbe continuare ad essere applicato fino al 31 dicembre 2011.
(5) Il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate (di seguito «il sistema») dovrebbe consistere in un regime generale concesso a tutti i paesi e territori beneficiari e in due regimi speciali orientati alle diverse esigenze in materia di sviluppo dei paesi in situazioni economiche analoghe.
(6) Il regime generale dovrebbe essere concesso a tutti i paesi beneficiari classificati dalla Banca mondiale fra i paesi a reddito non elevato e con esportazioni insufficientemente diversificate.
(7) Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo si basa sul concetto integrale di sviluppo sostenibile riconosciuto da convenzioni e strumenti internazionali come la dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo (1986), la dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo (1992), la dichiarazione dell’OIL riguardante i principi e i diritti fondamentali del lavoro (1998), la dichiarazione delle Nazioni Unite per il millennio (2000) e la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile (2002).
(8) È pertanto opportuno concedere preferenze tariffarie supplementari ai paesi in via di sviluppo che, a causa dell’assenza di diversificazione e della scarsa integrazione nel sistema commerciale internazionale, sono particolarmente vulnerabili e per i quali la ratifica e l’effettiva applicazione delle convenzioni internazionali di base sui diritti dell’uomo e del lavoro, sulla tutela dell’ambiente e sul buon governo comportano particolari oneri e responsabilità.
(9) Tali preferenze dovrebbero promuovere la crescita economica in modo da offrire una risposta concreta alle esigenze di sviluppo sostenibile. Questo regime prevede la sospensione dei dazi ad valorem a favore dei paesi beneficiari interessati, nonché dei dazi specifici, a meno che non siano combinati con un dazio ad valorem.
(10) I paesi in via di sviluppo che soddisfano i criteri di ammissibilità al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dovrebbero poter beneficiare di preferenze tariffarie supplementari qualora, dopo aver esaminato le loro richieste, la Commissione ne confermi l’ammissibilità entro il 15 dicembre 2008. I paesi che già beneficiano del regime speciale per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dovrebbero rinnovare le proprie domande.
(11) La Commissione dovrebbe verificare l’effettiva applicazione delle convenzioni internazionali conformemente ai rispettivi meccanismi e valutare il nesso esistente tra preferenze tariffarie supplementari e promozione dello sviluppo sostenibile.
(12) Il regime speciale per i paesi meno sviluppati dovrebbe continuare a garantire l’accesso in esenzione dai dazi al mercato comunitario per i prodotti originari dei paesi meno sviluppati, individuati e classificati dalle Nazioni Unite. Qualora un paese non sia più classificato dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato, si dovrebbe fissare un periodo transitorio per attenuare le eventuali ripercussioni negative dell’abolizione delle preferenze tariffarie concesse nell’ambito di questo regime.
(13) Per garantire la coerenza con le disposizioni di accesso al mercato per lo zucchero negli accordi di partenariato economico, la franchigia doganale per lo zucchero dovrebbe applicarsi dal 1o ottobre 2009 e il contingente tariffario per i prodotti della sottovoce 1701 11 10, come istituito nell’ambito del regime speciale per i paesi meno sviluppati, dovrebbe essere prorogato fino al 30 settembre 2009 con un aumento pro rata in volume. Inoltre per il periodo tra il 1o ottobre 2009 e il 30 settembre 2012 l’importatore dei prodotti di cui alla voce 1701 si dovrebbe impegnare ad acquistare tali prodotti ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo stabilito.
(14) Per il regime generale le preferenze dovrebbero essere differenziate anche in futuro a seconda della natura «sensibile» o «non sensibile» dei prodotti in modo da tener conto della situazione dei settori che producono gli stessi prodotti all’interno della Comunità.
(15) La sospensione dei dazi tariffari sui prodotti non sensibili dovrebbe essere mantenuta, mentre si dovrebbe applicare una riduzione tariffaria ai dazi sui prodotti sensibili per garantire un tasso di utilizzazione soddisfacente tenendo conto, al tempo stesso, della situazione delle industrie comunitarie corrispondenti.
(16) Tale riduzione tariffaria dovrebbe essere sufficientemente allettante da motivare gli operatori commerciali ad usufruire delle opportunità offerte dal sistema. Per quanto riguarda i dazi ad valorem, quindi, la riduzione generale dovrebbe essere operata secondo un tasso fisso pari al 3,5 % dell’aliquota del dazio della nazione più favorita, mentre tali dazi per i tessili e i prodotti tessili dovrebbero essere ridotti del 20 %. I dazi specifici dovrebbero essere ridotti del 30 %. Ove sia previsto un dazio minimo, tale dazio minimo non dovrebbe essere applicato.
(17) Ove le aliquote di dazio preferenziale, calcolate conformemente al regolamento (CE) n. 980/2005, comportino una maggiore riduzione tariffaria, tali aliquote dovrebbero continuare ad essere applicate.
(18) I dazi dovrebbero essere totalmente sospesi nei casi in cui il trattamento preferenziale per una singola dichiarazione d’importazione porti ad un dazio ad valorem pari o inferiore all’1 % o ad un dazio specifico pari o inferiore a 2 EUR, poiché la riscossione di tali dazi potrebbe risultare più onerosa delle entrate che comporta.
(19) Per motivi di coerenza della politica commerciale comunitaria, i paesi beneficiari non dovrebbero usufruire al tempo stesso del sistema e di un accordo commerciale preferenziale se questo copre già almeno tutte le preferenze previste a loro favore dal sistema attuale.
(20) La graduazione dovrebbe basarsi su criteri connessi alle sezioni della tariffa doganale comune. La graduazione di una sezione per un paese beneficiario dovrebbe applicarsi quando la sezione soddisfa i criteri corrispondenti per tre anni consecutivi, al fine di migliorare la prevedibilità e l’equità della graduazione eliminando l’incidenza di variazioni particolarmente accentuate ed eccezionali a livello delle statistiche sulle importazioni.
(21) Le norme di origine relative alla definizione della nozione di prodotti originari, le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3), dovrebbero essere applicati alle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento, affinché beneficino del sistema solo i paesi a cui il sistema è effettivamente destinato.
(22) La revoca temporanea dovrebbe essere giustificata, tra l’altro, da una violazione grave e sistematica dei principi sanciti dalle convenzioni internazionali relative ai diritti umani fondamentali, ai diritti del lavoro, all’ambiente o al buon governo onde promuovere gli obiettivi delle convenzioni stesse ed evitare che i beneficiari ricevano vantaggi indebiti attraverso la ripetuta violazione di tali convenzioni.
(23) Vista la situazione politica del Myanmar e della Bielorussia, la revoca temporanea di tutte le preferenze tariffarie nei confronti delle importazioni di prodotti originari di questi paesi dovrebbe rimanere in vigore.
(24) All’occorrenza i riferimenti contenuti in altre normative comunitarie dovrebbero essere aggiornati per riferirsi al presente regolamento. È pertanto opportuno
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