Directive 2009/144/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on certain components and characteristics of wheeled agricultural or forestry tractors (Text with EEA relevance)

Coming into Force01 June 2010,19 February 2010
End of Effective Date31 December 2015
Celex Number32009L0144
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2009/144/oj
Published date30 January 2010
Date30 November 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 27, 30 January 2010
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30.1.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 27/33

DIRETTIVA 2009/144/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 89/173/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (4). A fini di chiarezza e di razionalizzazione, è opportuno procedere alla codificazione di detta direttiva.
(2) La direttiva 89/173/CEE è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE previsto dalla direttiva 74/150/CEE del Consiglio, sostituita dalla direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli (5), e fissa disposizioni tecniche relative alla progettazione e alla costruzione dei trattori agricoli e forestali per quanto riguarda taluni elementi e caratteristiche. Dette prescrizioni tecniche hanno come scopo il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, al fine dell’applicazione, per ogni tipo di trattore, della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 2003/37/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2003/37/CE relative ai trattori agricoli o forestali, ai loro rimorchi e alle loro macchine intercambiabili trainate, nonché ai sistemi, alle componenti e alle entità tecniche di tali veicoli, si applicano alla presente direttiva.
(3) Le prescrizioni tecniche che devono soddisfare i trattori ai sensi delle legislazioni nazionali riguardano, fra l'altro, le dimensioni e le masse, il regolatore di velocità, la protezione degli elementi motore, delle parti sporgenti e delle ruote, il comando della frenatura dei veicoli rimorchiati, i parabrezza e gli altri vetri, i dispositivi meccanici di collegamento tra trattore e veicoli rimorchiati, nonché la posizione e l'apposizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentari sul corpo del trattore.
(4) È opportuno tenere conto dei requisiti tecnici fissati dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) nelle proprie normative corrispondenti allegate all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite sull’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, nonché sulle condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni concesse in base a tali prescrizioni (6).
(5) La presente direttiva fa salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all'allegato VII, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Ai fini della presente direttiva, per «trattore» (agricolo o forestale) si intende qualsiasi veicolo a motore a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati a essere impiegati nell'attività agricola o forestale. Esso può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori.

2. La presente direttiva è applicabile soltanto ai trattori definiti al paragrafo 1 muniti di pneumatici e aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 40 km/h.

Articolo 2

1. Riguardo ai trattori che soddisfano i requisiti fissati dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi inerenti alla materia disciplinata dalla presente direttiva:

a) non possono negare l’omologazione CE o l’omologazione nazionale;
b) non possono rifiutare l’immatricolazione o vietare la vendita, la messa in circolazione o l'utilizzazione di tali trattori.

In deroga alle disposizioni del primo comma relative all'uso del trattore per motivi inerenti alla massa rimorchiabile (alle masse rimorchiabili), gli Stati membri possono continuare ad applicare le proprie prescrizioni nazionali risultanti in particolare dai requisiti di utilizzazione particolari dovuti al rilievo del territorio, entro i limiti delle masse rimorchiabili di cui al punto 2.2 dell'allegato I, purché ciò non implichi modifiche del trattore o una nuova omologazione nazionale supplementare.

2. Riguardo ai trattori che non soddisfano i requisiti fissati dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi inerenti alla materia disciplinata dalla presente direttiva:

a) non possono rilasciare l’omologazione CE;
b) possono negare l’omologazione nazionale.

3. Riguardo ai trattori nuovi che non soddisfano i requisiti fissati dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi inerenti alla materia disciplinata dalla presente direttiva:

a) cessano di considerare validi, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/37/CE, i certificati di idoneità che accompagnano i trattori nuovi ai sensi della stessa direttiva;
b) possono negare l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di tali trattori nuovi.

Articolo 3

1. Gli Stati membri rilasciano l'omologazione CE per ogni tipo di parabrezza o di altri vetri e/o dei collegamenti meccanici che sono conformi alle disposizioni in materia di costruzione e di controllo degli allegati III e/o IV.

2. Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CE prende, all'occorrenza in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri, i provvedimenti necessari per controllare, se necessario, la conformità della produzione con il tipo omologato. Detto controllo si limita a sondaggi.

Articolo 4

Gli Stati membri attribuiscono al fabbricante di un trattore, di un parabrezza o di un altro vetro ovvero di un dispositivo meccanico di collegamento, oppure al rispettivo mandatario, un marchio di omologazione CE conforme agli esempi di cui all’allegato III o all’allegato IV per ogni tipo di uno degli elementi di cui sopra, per cui essi rilasciano l'omologazione CE secondo l'articolo 3.

Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti opportuni per impedire l'uso di marchi di omologazione i quali possano generare confusione tra dispositivi di un tipo per cui è stata rilasciata un'omologazione CE conformemente all'articolo 3 e altri dispositivi.

Articolo 5

Gli Stati membri non possono vietare l'immissione sul mercato di parabrezza e di altri vetri ovvero di dispositivi meccanici di collegamento a causa del tipo di costruzione se essi sono muniti del marchio di omologazione CE.

Uno Stato membro può tuttavia vietare l'immissione sul mercato di parabrezza e di altri vetri ovvero di dispositivi meccanici di collegamento muniti del marchio di omologazione CE se essi non sono conformi al tipo per cui è stata rilasciata l'omologazione CE.

Il suddetto Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione i provvedimenti presi e motiva la propria decisione.

Articolo 6

Le autorità competenti dei singoli Stati membri trasmettono alle autorità competenti degli altri Stati membri, entro un mese, una copia delle schede di omologazione CE conformi al modello dell'allegato III o dell’allegato IV per ogni tipo di parabrezza e di altro vetro ovvero di dispositivo meccanico di collegamento per cui esse rilasciano o rifiutano l'omologazione.

Articolo 7

1. Se lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CE constata che più parabrezza e altri vetri ovvero dispositivi meccanici di collegamento muniti dello stesso marchio di omologazione CE non sono conformi al tipo per cui è stata rilasciata l'omologazione, esso prende i provvedimenti necessari per ristabilire la conformità della produzione con il tipo omologato.

Le autorità competenti di tale Stato membro informano le autorità competenti degli altri Stati membri in merito ai provvedimenti presi che possono estendersi fino al ritiro dell'omologazione CE se la mancata conformità è notevole e reiterata.

Tali autorità prendono gli stessi provvedimenti se le autorità competenti di un altro Stato membro le informano di una mancata conformità di questo tipo.

2. Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente, entro un mese, in merito al ritiro di un'omologazione CE da esse rilasciata, e indicano i motivi.

Articolo 8

Ogni decisione basata sulle disposizioni prese in esecuzione della presente direttiva, la quale rifiuti o ritiri un'omologazione CE o ne vieti l'immissione sul mercato o l'uso è motivata in modo preciso.

Essa è notificata all'interessato assieme all'indicazione dei mezzi di ricorso e dei termini previsti negli Stati membri a norma del diritto vigente.

Articolo 9

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico i requisiti previsti dagli allegati da I a VI sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2003/37/CE.

Articolo 10

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11

La direttiva 89/173/CEE, modificata dagli atti di cui...

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