Council Regulation (EEC) No 3763/91 of 16 December 1991 introducing specific measures in respect of certain agricultural products for the benefit of the French overseas departments

Coming into Force27 December 1991
End of Effective Date23 July 2001
Celex Number31991R3763
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1991/3763/oj
Published date24 December 1991
Date16 December 1991
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 356, 24 December 1991
EUR-Lex - 31991R3763 - IT

Regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 356 del 24/12/1991 pag. 0001 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 39 pag. 0231
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 39 pag. 0231


REGOLAMENTO (CEE) N. 3763/91 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1991 recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parare del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, con la decisione 89/687/CEE (4), il Consiglio ha adottato un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (Poseidom), il quale si inquadra nella politica comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche; che tale programa prevede, tra l'altro, misure intese a migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli di questi dipartimenti;

considerando che la situazione geografica eccezionale dei dipartimenti francesi d'oltremare, in seguito denominati DOM, rispetto alle fonti di approvvigionamento a monte di taluni settori dell'alimentazione essenziali per il consumo corrente impone ai DOM oneri tali da compromettere gravemente detti settori; che ciò si riscontra in particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento di cereali, che non sono, né possono essere prodotti localmente e per cui i DOM dipendono interamente da fonti di approvvigionamento esterne; che è possibile ovviare a questo svantaggio naturale rendendo più favorevoli le condizioni di approvvigionamento; che tale obiettivo può essere realizzato mediante una esenzione dal prelievo applicabile alle importazioni di cereali nei DOM;

considerando che, nell'interesse della cooperazione regionale, occorre privilegiare le importazioni, nei DOM, di cereali originari dei paesi e territori d'oltremare, degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, in appresso denominati « Stati ACP » e degli altri paesi in via di sviluppo; che tuttavia, in caso di difficoltà, il regime di esenzione del prelievo può essere applicato, in via eccezionale, anche alle importazioni di cereali originari di altri paesi terzi;

considerando che, per mantenere la competitività dei cereali di origine comunitaria nell'approvvigionamento dei DOM al fine di realizzare efficacemente l'obiettivo di una riduzione dei prezzi nei DOM, perseguito dal programma Poseidom, stimolando la concorrenza tra le fonti di approvvigionamento e di evitare nel contempo che siano perturbate le correnti d'interscambio tradizionali, è opportuno prevedere, a favore dei DOM, la messa in vendita di prodotti detenuti all'intervento ed eventualmente di cereali disponibili sul mercato comunitario, smerciati a condizioni equivalenti all'esenzione dal prelievo in base ai prezzi praticati all'esportazione a favore dei paesi terzi;

considerando che, dato l'obiettivo perseguito, il regime di importazione istituito a favore dei DOM deve influire sul livello dei costi di produzione e su quello dei prezzi al consumo; che è pertanto opportuno controllarne gli effetti;

considerando che è opportuno sostenere le attività tradizionali in materia di allevamento al fine di sopperire al fabbisogno locale dei DOM; che tale obiettivo può essere perseguito, in modo complementare, con il finanziamento di programmi di miglioramento genetico i quali prevedano l'acquisto di animali riproduttori di razza pura, con la concessione di un premio integrativo all'ingrasso dei bovini maschi adulti destinati alla produzione di carne, con un aiuto al consumo dei prodotti lattiero-caseari freschi, nonché con misure relative all'approvvigionamento di animali maschi da ingrasso;

considerando che occorre attuare l'impegno contratto nel quadro dei negoziati con gli Stati ACP e riguardante l'importazione, nell'isola della Riunione, di crusca di frumento originaria degli Stati ACP;

considerando che nella Guiana, visti i recenti sviluppi nel settore agricolo, occorre prendere misure specifiche per sviluppare sia la produzione animale che la risicoltura;

considerando che occorre prevedere la possibilità di un contributo finanziario della Comunità all'eradicazione delle malattie caratteristiche dei DOM; che, data la situazione zoosanitaria eccezionale di questi dipartimenti, è inoltre necesario prevedere la possibilità di derogare alle prescrizioni della direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza da paesi terzi (5);

considerando che la situazione fitosanitaria delle produzioni agricole nei DOM incontra particolari difficoltà dovute alle condizioni climatiche e all'insufficienza dei mezzi di lotta finora impiegati nei DOM; che è necessario attuare programmi di lotta contro gli organismi nocivi; che è opportuno precisare la partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione di detti programmi;

considerando che, nel settore ortofrutticolo e in quello delle piante e dei fiori, è opportuno prendere misure per incrementare la produttività delle aziende e migliorare la qualità dei prodotti; che è inoltre necessario prendere misure a favore della commercializzazione delle produzioni;

considerando che il rum rappresenta un prodotto della massima importanza economica per i DOM; che la graduale abolizione di taluni vantaggi attualmente accordati a tale produzione avrebbe gravi ripercussioni sul reddito dei produttori interessati; che occorre in particolare prendere misure di sostegno a favore della coltura della canna da zucchero e della sua trasformazione in rum;

considerando che si devono incoraggiare i produttori agricoli dei DOM a fornire prodotti di qualità, favorendone la commercializzazione; che, a tale scopo, la creazione di un simbolo grafico e la promozione dei prodotti in questione, freschi o trasformati possono facilitare la promozione degli stessi;

considerando che le strutture delle aziende agricole situate nei DOM presentano gravi carenze e sono soggette a particolari difficoltà; che occorre quindi poter derogare alle disposizioni che limitano o vietano la concessione di taluni aiuti a carattere strutturale;

considerando che azioni strutturali essenziali per lo sviluppo dell'agricoltura nei DOM sono finanziate nei quadri comunitari di sostegno intesi a promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo (obiettivo n. 1), in applicazione degli articoli 130 A e 130 C del trattato; che la Commissione ha inoltre deciso un'iniziativa REGIS a favore dello sviluppo economico delle regioni dell'estrema periferia, la quale prevede in particolare la diversificazione delle produzioni agricole, la valorizzazione delle produzioni tradizionali, nonché disposizioni destinate a coprire i rischi inerenti alle calamità naturali; che occorre prevedere le misure strutturali relative allo sviluppo dell'agricoltura nei DOM al di fuori dei quadri comunitari di sostegno e dell'iniziativa comunitaria REGIS e LEADER;

considerando inoltre che la coltura della banana costituisce un'attività essenziale per l'economia di taluni DOM; che la problematica relativa a questa coltura è attualmente oggetto di studio in ambito comunitario, dopodiché verranno prese idonee misure in materia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce misure specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) per quanto riguarda taluni prodotti agricoli.

TITOLO I Misure intese a favorire l'approvvigionamento cerealicolo dei DOM, a svilupparvi l'allevamento e a promuovere la risicoltura in Guiana

Articolo 2

1. Per ogni anno civile viene effettuato un bilancio del fabbisogno d'approvvigionamento dei DOM in cereali destinati all'alimentazione animale nonché a quella umana.

2. I prelievi fissati a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (6), non si applicano, entro i limiti quantitativi di cui al paragrafo 1, all'importazione diretta nei DOM:

a) dei cereali destinati all'alimentazione animale, originari dei paesi in via di sviluppo;

b) dei cereali destinati all'alimentazione umana, originari dei paesi e territori d'oltremare e degli Stati ACP.

In caso di difficoltà eccezionali di approvvigionamento cerealicolo dei DOM, l'esenzione dal prelievo può essere estesa:

a) per i cereali destinati all'alimentazione animale, ai prodotti originari di altri paesi terzi;

b) per i cereali destinati all'alimentazione umana, ai prodotti originari dei paesi in via di sviluppo.

3. Per soddisfarne il fabbisogno di cui al paragrafo 1 in termini di quantità, di prezzi e di qualità, l'approvvigionamento dei DOM viene effettuato mediante la mobilitazione, a...

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