Council Regulation (EC) No 2115/2005 of 20 December 2005 establishing a recovery plan for Greenland halibut in the framework of the Northwest Atlantic Fisheries Organisation

Coming into Force01 January 2006,30 December 2005
End of Effective Date31 December 9999
Published date29 June 2006
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2005/2115/oj
Date20 December 2005
Celex Number32005R2115
L_2005340IT.01000301.xml
23.12.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 340/3

REGOLAMENTO (CE) N. 2115/2005 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2005

che istituisce un piano di ricostituzione per l’ippoglosso nero nell’ambito dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nordoccidentale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (2), la Comunità ha approvato detta convenzione («la convenzione NAFO»).
(2) La convenzione NAFO costituisce il quadro adeguato per una cooperazione multilaterale nel settore della conservazione e della gestione razionale delle risorse ittiche nella zona da essa regolamentata.
(3) Nella riunione del giugno 2003 il Consiglio scientifico della NAFO ha comunicato che lo stock di ippoglosso nero si sta rapidamente depauperando e ha raccomandato una netta riduzione del totale di catture ammissibili (TAC).
(4) Nel corso della sua 25a riunione annuale svoltasi dal 15 al 19 settembre 2003, l’organizzazione della pesca nell’Atlantico nordoccidentale (NAFO) ha adottato un piano di ricostituzione della durata di 15 anni per l’ippoglosso nero nella sottozona 2 della NAFO e nelle divisioni 3KLMNO («il piano di ricostituzione NAFO»). Tale piano persegue le stesse finalità dei piani di ricostituzione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (3).
(5) Ai fini della ricostituzione dello stock, il piano di ricostituzione prevede una riduzione dei TAC fino al 2007 e una serie di misure di controllo destinate a garantire l’efficacia del piano stesso.
(6) Il piano di ricostituzione NAFO è stato attuato in via provvisoria rispettivamente con i regolamenti (CE) n. 2287/2003 (4) e (CE) n. 27/2005 (5) che stabiliscono, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, in attesa dell’adozione del regolamento del Consiglio che attua le misure pluriennali per la ricostituzione dello stock di ippoglosso nero.
(7) È pertanto necessario attuare il piano di ricostituzione NAFO in modo permanente tramite un piano di ricostituzione, come stabilito nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002. A tal fine è opportuno stabilire una procedura per la trasmissione dell’elenco delle navi cui è stato rilasciato un permesso di pesca speciale in conformità del regolamento (CE) n. 1627/94, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (6).
(8) Per ottemperare alle misure di controllo del piano di ricostituzione NAFO è opportuno prevedere obblighi di notifica per i comandanti delle navi comunitarie, nonché l’obbligo per gli Stati membri di assegnare i rispettivi contingenti alle navi autorizzate.
(9) Occorrono misure di controllo supplementari volte a garantire l’effettiva attuazione a livello comunitario e ad assicurare la coerenza con i piani di ricostituzioni adottati dal Consiglio in altre zone. Tali misure dovrebbero comprendere l’obbligo di notificare preliminarmente l’entrata nel porto designato dagli Stati membri e una limitazione dei margini di tolleranza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni e le condizioni generali relative all’applicazione, da parte della Comunità, di un piano di ricostituzione per lo stock di ippoglosso nero nella sottozona 2 della NAFO e nelle divisioni 3KLMNO.

L’obiettivo del piano di ricostituzione è raggiungere un livello medio di biomassa utilizzabile di cinque anni e più di 140 000 tonnellate, consentendo una resa stabile nel lungo termine nella pesca dell’ippoglosso nero.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1) «Sottozona 2 della NAFO»: la zona geografica definita all’allegato III 3, lettera a) della convenzione NAFO;
2) «Divisioni 3KLMNO»: la zona geografica definita all’allegato III 4, lettera b) della convenzione NAFO.

Articolo 3

Totali ammissibili di catture (TAC)

I TAC per lo stock di ippoglosso nero nella sottozona 2 della NAFO e nelle divisioni 3KLMNO sono i seguenti:

18 500 tonnellate nel 2006,
16 000 tonnellate
...

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