Commission Regulation (EC) No 1444/2006 of 29 September 2006 concerning the authorisation of Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) as a feed additive (Text with EEA relevance)
Coming into Force | 20 October 2006 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Published date | 01 December 2007 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1444/oj |
Date | 29 September 2006 |
Celex Number | 32006R1444 |
30.9.2006 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 271/19 |
REGOLAMENTO (CE) n. 1444/2006 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2006
concernente l’autorizzazione del Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) come additivo per mangimi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale, nonché i motivi e le procedure per la concessione di tale autorizzazione. |
(2) | Conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti di cui all’articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento. |
(3) | La domanda riguarda l’autorizzazione del preparato Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) come additivo per mangimi per i polli da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
(4) | Il metodo di analisi indicato nella domanda di autorizzazione conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1831/2003 si riferisce alla determinazione della sostanza attiva dell’additivo nel mangime. Il metodo analitico di cui all’allegato del presente regolamento non va pertanto considerato come un metodo comunitario di analisi ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2). |
(5) | L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha concluso nel suo parere dell’8 marzo 2006 che il Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente (3). Essa ha inoltre concluso che il Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) non pone alcun ulteriore rischio che potrebbe escluderne l’autorizzazione, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. In base a tale parere l’impiego del preparato può migliorare i parametri zootecnici nei polli da ingrasso. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio successivo alla commercializzazione. Nel suo parere l’Autorità raccomanda misure appropriate per la sicurezza degli utenti e verifica anche la relazione sul metodo |
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