Commission Regulation (EC) No 958/2006 of 28 June 2006 on a standing invitation to tender to determine refunds on exports of white sugar for the 2006/07 marketing year

Coming into Force29 June 2006
End of Effective Date31 July 2007
Celex Number32006R0958
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2006/958/oj
Published date29 June 2006
Date28 June 2006
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 175, 29 June 2006
L_2006175IT.01004901.xml
29.6.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 175/49

REGOLAMENTO (CE) N. 958/2006 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2006

relativo a una gara permanente per la fissazione di restituzioni all’esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2006/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 4, e l’articolo 40, paragrafo 1, lettera g),

considerando quanto segue:

(1) Data la situazione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, è opportuno indire al più presto una gara permanente per l’esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2006/2007 che, tenuto conto delle possibili fluttuazioni dei prezzi mondiali dello zucchero, dia la possibilità di fissare restituzioni all’esportazione.
(2) Per la fissazione delle restituzioni all’esportazione di zucchero è opportuno applicare le norme generali della procedura di gara, previste dall’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006.
(3) Negli scambi tra la Comunità, da un lato, e la Bulgaria e la Romania, dall’altro, per taluni prodotti del settore dello zucchero sono tuttora in vigore dazi all’importazione e restituzioni all’esportazione e il livello delle restituzioni è sensibilmente superiore a quello dei dazi all’importazione. Nella prospettiva dell’adesione di tali paesi all’Unione europea tale differenza può dar luogo a movimenti di natura speculativa.
(4) Per evitare ogni abuso connesso alla reimportazione o alla reintroduzione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che abbiano beneficiato di restituzioni all’esportazione è necessario non fissare restituzioni all’esportazione per l’insieme dei paesi dei Balcani occidentali.
(5) Data la specificità dell’operazione, appare necessario adottare opportune disposizioni relative ai titoli di esportazione rilasciati in virtù della gara permanente, in particolare per quanto riguarda il termine per il rilascio dei titoli, la durata di validità, l’importo della cauzione nonché la quantità per la quale è soddisfatto l’obbligo di esportare derivante dal titolo di esportazione. Devono rimanere tuttavia applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (2), nonché quelle del regolamento (CEE) n. 120/89 della Commissione, del 19 gennaio 1989, che stabilisce modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all’esportazione per i prodotti agricoli (3).
(6) Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono, per quanto riguarda le gare parziali del mese di luglio 2006, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1138/2005 della Commissione, del 15 luglio 2005, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all’esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2005/2006 (4). Per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto è quindi opportuno abrogare tale regolamento a decorrere dal 1o luglio 2006.
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione di zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 verso tutte le destinazioni eccetto l’Albania, la Bulgaria, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Serbia e Montenegro (5) e la Romania. Durante il periodo di validità della gara permanente si procede a gare parziali.

2. La gara permanente è aperta sino al 27 settembre 2007.

Articolo 2

1. Il bando di gara è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In base a tale bando gli Stati membri redigono un bando di gara che possono inoltre pubblicare o far pubblicare altrove.

2. Il bando di gara precisa in particolare le condizioni della gara stessa.

3. Il bando di gara può essere modificato durante il periodo di validità della gara permanente. Esso viene modificato se, nel corso di tale periodo di validità, interviene una modifica nelle condizioni di gara.

Articolo 3

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale:

a) decorre dal 5 luglio 2006;
b) scade il 13 luglio 2006 alle ore 10.00, ora di Bruxelles.

2. Il termine di presentazione delle offerte per ognuna delle gare parziali successive:

a) decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine della gara parziale precedente;
b) scade alle ore 10.00, ora di Bruxelles, dei giorni seguenti:
27 luglio 2006,
10 e 31 agosto 2006,
14 e 28 settembre 2006,
5 e 19 ottobre 2006,
9 e 23 novembre 2006,
7 e 21 dicembre 2006,
11 e 25 gennaio 2007,
8 e 22 febbraio 2007,
8 e 29 marzo 2007,
19 e 26 aprile 2007,
10 e 24 maggio 2007,
14 e 28 giugno 2007,
12 e 19 luglio 2007,
9 e 30 agosto 2007,
13 e 27 settembre 2007.

Articolo 4

1. Gli interessati partecipano alla gara secondo una delle seguenti modalità:

a) depositando l’offerta scritta presso l’organismo competente di uno Stato membro, che rilascia un’apposita ricevuta;
b) mediante lettera raccomandata o telegramma indirizzati all’organismo di cui sopra;
c) mediante telex, fax o messaggio elettronico indirizzati a detto organismo, se ammessi dallo stesso.

2. L’offerta è valida solo alle seguenti condizioni:

a) l’offerta indica:
i) gli estremi della gara e della gara parziale;
ii) il nome, l’indirizzo e il numero di partita IVA dell’offerente;
iii) il quantitativo di zucchero bianco da esportare;
iv) l’importo della restituzione all’esportazione, per 100 kg di zucchero bianco, espresso in euro con tre decimali;
v) l’importo della cauzione da costituire a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, per il quantitativo di zucchero di cui al punto iii), espresso nella moneta dello Stato membro nel quale è presentata
...

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