Commission Regulation (EC) No 2245/2003 of 19 December 2003 amending Annex III to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards monitoring of transmissible spongiform encephalopathies in ovine and caprine animals
Coming into Force | 09 January 2004,01 January 2004 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Celex Number | 32003R2245 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2245/oj |
Published date | 20 December 2003 |
Date | 19 December 2003 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 333, 20 December 2003 |
Regolamento (CE) n. 2245/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini e nei caprini
Gazzetta ufficiale n. L 333 del 20/12/2003 pag. 0028 - 0033
Regolamento (CE) n. 2245/2003 della Commissione
del 19 dicembre 2003
che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini e nei caprini
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili(1), in particolare l'articolo 23, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 istituisce norme per la sorveglianza dell'encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) negli ovini e nei caprini.
(2) Occorre fissare dimensioni distinte per i campioni di ovini e di caprini allo scopo di facilitare l'interpretazione dei risultati dei test di accertamento delle TSE.
(3) La sorveglianza di un gran numero di ovini macellati per il consumo umano negli Stati membri con un'estesa popolazione ovina ha consentito di valutare la prevalenza delle TSE in tali popolazioni. Il livello di sorveglianza in estese popolazioni ovine dovrebbe pertanto essere ridotto. La sorveglianza di ovini macellati per il consumo umano negli Stati membri con un'esigua popolazione ovina fornisce informazioni limitate e pertanto non dovrebbe più essere obbligatoria.
(4) La sorveglianza di un numero sufficientemente ampio di caprini macellati per il consumo umano finalizzata a rilevare la prevalenza probabile delle TSE all'interno di questo gruppo è difficile o impossibile nella maggior parte degli Stati membri. Pertanto la sorveglianza in tale gruppo non dovrebbe più essere obbligatoria.
(5) La sorveglianza degli ovini e dei caprini deceduti in azienda deve essere aumentata al fine di ottenere informazioni sulla prevalenza della TSE e di contribuire alla sua eradicazione. Occorre che gli Stati membri adottino misure volte ad assicurare che gli animali infetti non siano sottratti al campionamento.
(6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 999/2001. Per motivi di ordine pratico è opportuno sostituire l'intero allegato III modificato.
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2003.
Per la Commissione
David Byrne
Membro della Commissione
(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1915/2003 della Commissione (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 29).
ALLEGATO
L'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001 è sostituito dal seguente:
"ALLEGATO III
SISTEMA DI SORVEGLIANZA
CAPITOLO A
I. SORVEGLIANZA DEI BOVINI
1. Informazioni generali
La sorveglianza dei bovini viene condotta in conformità con i metodi di laboratorio indicati nell'allegato X, capitolo C, punto 3.1, lettera b).
2. Sorveglianza degli animali macellati per il consumo umano
2.1. Tutti i bovini di età superiore a 24 mesi:
- soggetti a "speciale macellazione di emergenza", quale definita nell'articolo 2, lettera n), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio(1), oppure
- macellati conformemente a quanto previsto dall'allegato I, capitolo VI, punto 28, lettera c), della direttiva 64/433/CEE, eccettuati gli animali che non...
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