94/442/EC: Commission Decision of 1 July 1994 setting up a conciliation procedure in the context of the clearance of the accounts of the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) Guarantee Section

Coming into Force04 July 1994
End of Effective Date15 October 2006
Celex Number31994D0442
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/1994/442/oj
Published date16 July 1994
Date01 July 1994
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 182, 16 July 1994
EUR-Lex - 31994D0442 - IT

94/442/CE: Decisione della Commissione, del 1º luglio 1994, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia

Gazzetta ufficiale n. L 182 del 16/07/1994 pag. 0045 - 0047
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 59 pag. 0078
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 59 pag. 0078


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 1o luglio 1994 relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia (94/442/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che è prevista una riforma delle procedure di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia (in prosieguo: « FEAOG-garanzia ») e che, a tal uopo, sarà sottoposto quanto prima al Consiglio un progetto di regolamento recante alcune modifiche del regolamento (CEE) n. 729/70, in virtù delle quali, in particolare, prima di ogni provvedimento di diniego del finanziamento comunitario adottato dalla Commissione in merito a spese effettuate dallo Stato membro, le due parti saranno chiamate a conciliare le loro posizioni;

considerando che le disposizioni vigenti relative alla liquidazione dei conti non ostano a che la Commissione si doti fin d'ora di un meccanismo di conciliazione; che è quindi opportuno procedere all'istituzione di un organo di conciliazione inteso a consentire il ravvicinamento delle posizioni della Commissione e dello Stato membro, quando esse divergano, e adottare le relative modalità di funzionamento;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È istituito presso la Commissione un organo di conciliazione che, nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG-garanzia:

a) può essere adito da uno Stato membro, al quale, a seguito di verifiche ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 e previa discussione bilaterale sul risultato di tali verifiche, i servizi competenti della Commissione hanno formalmente comunicato...

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