94/442/EC: Commission Decision of 1 July 1994 setting up a conciliation procedure in the context of the clearance of the accounts of the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) Guarantee Section
Coming into Force | 04 July 1994 |
End of Effective Date | 15 October 2006 |
Celex Number | 31994D0442 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dec/1994/442/oj |
Published date | 16 July 1994 |
Date | 01 July 1994 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 182, 16 July 1994 |
94/442/CE: Decisione della Commissione, del 1º luglio 1994, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia
Gazzetta ufficiale n. L 182 del 16/07/1994 pag. 0045 - 0047
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 59 pag. 0078
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 59 pag. 0078
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 1o luglio 1994 relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia (94/442/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
considerando che è prevista una riforma delle procedure di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia (in prosieguo: « FEAOG-garanzia ») e che, a tal uopo, sarà sottoposto quanto prima al Consiglio un progetto di regolamento recante alcune modifiche del regolamento (CEE) n. 729/70, in virtù delle quali, in particolare, prima di ogni provvedimento di diniego del finanziamento comunitario adottato dalla Commissione in merito a spese effettuate dallo Stato membro, le due parti saranno chiamate a conciliare le loro posizioni;
considerando che le disposizioni vigenti relative alla liquidazione dei conti non ostano a che la Commissione si doti fin d'ora di un meccanismo di conciliazione; che è quindi opportuno procedere all'istituzione di un organo di conciliazione inteso a consentire il ravvicinamento delle posizioni della Commissione e dello Stato membro, quando esse divergano, e adottare le relative modalità di funzionamento;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato del FEAOG,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. È istituito presso la Commissione un organo di conciliazione che, nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG-garanzia:
a) può essere adito da uno Stato membro, al quale, a seguito di verifiche ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 e previa discussione bilaterale sul risultato di tali verifiche, i servizi competenti della Commissione hanno formalmente comunicato...
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