Council Regulation (EC) No 1164/94 of 16 May 1994 establishing a Cohesion Fund

Coming into Force26 May 1994
End of Effective Date31 December 2006
Celex Number31994R1164
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1994/1164/oj
Published date25 May 1994
Date16 May 1994
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 130, 25 May 1994
EUR-Lex - 31994R1164 - IT

Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione

Gazzetta ufficiale n. L 130 del 25/05/1994 pag. 0001 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 14 tomo 1 pag. 0189
edizione speciale svedese/ capitolo 14 tomo 1 pag. 0189


REGOLAMENTO (CE) N. 1164/94 DEL CONSIGLIO del 16 maggio 1994 che istituisce un Fondo di coesione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 D, secondo comma,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere conforme del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

visto il parere del comitato delle regioni (4),

considerando che l'articolo 2 del trattato indica il compito di promuovere la coesione economica e sociale e la solidarietà tra gli Stati membri, quali obiettivi essenziali per la crescita e il successo della Comunità; che il rafforzamento della coesione economica e sociale è citato all'articolo 3, lettera j) del trattato tra le attività che la Comunità deve svolgere ai fini enunciati al citato articolo 2;

considerando che, a norma dell'articolo 130 A del trattato, la Comunità sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale, mirando in particolare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite; che l'azione condotta dalla Comunità tramite il Fondo di coesione intende contribuire al conseguimento degli obiettivi indicati in detto articolo;

considerando che le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 26 e 27 giugno 1992 e del Consiglio europeo di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992, relative all'istituzione del Fondo di coesione, precisano i principi relativi;

considerando che la promozione della coesione economica e sociale esige un'azione del Fondo di coesione, complementare a quella dei fondi a finalità strutturale, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari, nel settore dell'ambiente e in quello delle infrastrutture dei trasporti di interesse comune;

considerando che il protocollo sulla coesione economica e sociale, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, ribadisce il compito della Comunità di promuovere la coesione economica e sociale e la solidarietà fra gli Stati membri e precisa che il Fondo di coesione erogherà contributi finanziari a progetti nei settori dell'ambiente e delle reti transeuropee negli Stati membri che soddisfino due condizioni, ossia che, in primo luogo, abbiano un prodotto nazionale lordo (PNL) pro capite inferiore al 90 % della media comunitaria e, in secondo luogo, abbiano un programma volto a soddisfare le condizioni di convergenza economica di cui all'articolo 104 C del trattato; che la migliore base per calcolare la prosperità relativa degli Stati membri è il PNL pro capite misurato in parità di potere d'acquisto;

considerando che la soddisfazione dei criteri di convergenza che costituiscono un presupposto indispensabile per il passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria richiede uno sforzo risoluto degli Stati membri interessati; che in tale contesto ciascuno di tali Stati membri presenta al Consiglio un programma di convergenza a tal fine e per evitare disavanzi pubblici eccessivi;

considerando che l'articolo 130 D, secondo comma del trattato precisa che il Consiglio doveva istituire un Fondo di coesione entro il 31 dicembre 1993 per l'erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti;

considerando che, secondo l'articolo 129 C, paragrafo 1 del trattato, la Comunità può contribuire al finanziamento negli Stati membri, mediante il Fondo di coesione, di progetti specifici nel settore delle infrastrutture dei trasporti, tenendo conto della potenziale validità economica dei progetti stessi; che i progetti finanziati dal Fondo devono iscriversi negli orientamenti in materia di reti transeuropee adottati dal Consiglio, compresi quelli che si iscrivono nei piani di reti transeuropee approvati dal Consiglio anteriormente all'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea; che tuttavia altri progetti di infrastrutture dei trasporti che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dell'articolo 129 B del trattato possono essere finanziati fintantoché il Consiglio non adotterà le appropriate linee direttrici;

considerando che l'articolo 130 R del trattato definisce gli obiettivi e i principi della Comunità in materia ambientale; che la Comunità può contribuire, tramite il Fondo di coesione, alle azioni intese a conseguire tali obiettivi; che, conformemente all'articolo 130 S, paragrafo 5 del trattato, fatto salvo il principio « chi inquina paga », il Consiglio può decidere in merito a un sostegno finanziario del Fondo di coesione, qualora una misura basata sul paragrafo 1 di detto articolo implichi costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorità di uno Stato membro;

considerando che i principi e gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile sono stati definiti nel programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione del Consiglio del 1o febbraio 1993 (5);

considerando che è necessario garantire un adeguato equilibrio fra il finanziamento di progetti in materia di infrastrutture dei trasporti e quello di progetti in materia ambientale;

considerando che il Libro verde della Commissione relativo all'impatto dei trasporti sull'ambiente ribadisce la necessità di realizzare una rete di trasporti maggiormente rispettosa dell'ambiente, tenuto conto delle esigenze di sviluppo sostenibile degli Stati membri;

considerando che il calcolo del costo dei progetti in materia di infrastrutture dei trasporti deve comprendere i costi ambientali;

considerando che gli Stati membri interessati si sono impegnati a non ridurre i propri investimenti destinati alla tutela dell'ambiente e alle infrastrutture dei trasporti e che pertanto non va applicato al Fondo di coesione il principio dell'addizionalità ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (6);

considerando che, in applicazione dell'articolo 198 E del trattato, la Banca europea per gli investimenti (BEI) facilita il finanziamento di programmi d'investimento congiuntamente con gli interventi degli altri strumenti finanziari della Comunità;

considerando che, per migliorare l'efficacia degli interventi comunitari, occorre coordinare le azioni in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti varate dal Fondo di coesione, dai Fondi strutturali, dalla BEI e dagli altri strumenti finanziari;

considerando che, soprattutto per offrire un'assistenza nell'elaborazione dei progetti, la Commissione dovrebbe essere in grado di provvedere affinché gli Stati membri dispongano del necessario sostegno tecnico, in particolare con riguardo alle fasi di preparazione e di esecuzione, comprese la sorveglianza e la valutazione dei progetti stessi;

considerando che, per un'esigenza soprattutto di redditività, l'impegno di risorse comunitarie dev'essere preceduto da una valutazione approfondita che permetta di assicurare il conseguimento di vantaggi socioeconomici adeguati rispetto ai mezzi messi in opera;

considerando che gli interventi del Fondo di coesione devono essere compatibili con le politiche comunitarie, segnatamente in materia di tutela dell'ambiente, trasporti, reti transeuropee, concorrenza e appalti pubblici; che nell'ambito della tutela dell'ambiente si colloca la valutazione dell'impatto ambientale;

considerando che, per agevolare l'elaborazione dei progetti, le risorse globali disponibili dovrebbero essere ripartite, a titolo indicativo, tra gli Stati membri;

considerando che va prevista una forma di condizionalità per la concessione del finanziamento in relazione all'articolo 140 C, paragrafo 6 del trattato;

considerando che le esigenze di coesione economica e sociale rendono necessari elevati tassi di sovvenzionamento;

considerando che, per agevolare la gestione del contributo del Fondo, è opportuno prevedere la possibilità di individuare fasi di progetti tecnicamente e finanziariamente indipendenti nonché procedere, se necessario, al raggruppamento dei progetti;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di impegnare il contributo del Fondo per quote annue oppure per l'insieme del progetto e che, conformemente al principio sancito dal Consiglio europeo di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992, le rate di pagamento versate dopo l'anticipo iniziale dovrebbero essere collegate strettamente e in modo trasparente con i progressi compiuti nella realizzazione dei progetti;

considerando che è opportuno precisare le competenze e le responsabilità rispettive degli Stati membri e della Commissione in materia di controllo finanziario sulle operazioni del Fondo;

considerando che, ai fini di una corretta gestione del Fondo di coesione, occorre prevedere il ricorso a metodi efficaci di valutazione, di sorveglianza e di controllo degli interventi comunitari, precisando sia i principi cui attenersi per la valutazione dei progetti sia la natura e le modalità della sorveglianza degli stessi prevedendo le misure da adottare in caso di irregolarità o di mancato rispetto di una delle condizioni fissate all'atto dell'approvazione del contributo del Fondo;

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