Council Regulation (EC) No 2187/2005 of 21 December 2005 for the conservation of fishery resources through technical measures in the Baltic Sea, the Belts and the Sound, amending Regulation (EC) No 1434/98 and repealing Regulation (EC) No 88/98

Coming into Force07 January 2006,01 January 2006
End of Effective Date31 December 9999
Published date29 June 2006
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2005/2187/oj
Date21 December 2005
Celex Number32005R2187
L_2005349IT.01000101.xml
31.12.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 349/1

REGOLAMENTO (CE) N. 2187/2005 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2005

relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerato quanto segue:

(1) A norma degli articoli 2 e 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (3), il Consiglio, tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, deve stabilire misure comunitarie intese a garantire uno sfruttamento delle risorse acquatiche vive che sia sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale. A tal fine il Consiglio può adottare misure tecniche intese a limitare la mortalità alieutica e l’impatto ambientale delle attività di pesca.
(2) L’adesione della Comunità alla convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel Mar Baltico e nei Belt, modificata dal protocollo della conferenza dei rappresentanti degli Stati parti della convenzione (di seguito «convenzione di Danzica»), è stata approvata dalla decisione 83/414/CEE (4).
(3) Da quando è stata istituita dalla convenzione di Danzica, la Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico (IBSFC) ha adottato un insieme di misure per la conservazione e la gestione delle risorse della pesca nel Mar Baltico. Essa ha notificato alle parti contraenti alcune raccomandazioni intese a modificare tali misure tecniche.
(4) È opportuno che la Comunità dia seguito a tali raccomandazioni. Tuttavia, poiché alla IBSFC potrebbe subentrare una cooperazione bilaterale con la Federazione russa, è opportuno che, anziché attenersi strettamente alle suddette raccomandazioni, la normativa comunitaria cerchi di stabilire, sulla base della regolamentazione esistente, un insieme globale e coerente di misure tecniche applicabili nelle acque comunitarie. Laddove le norme vigenti risultino inutilmente particolareggiate e/o non trovino giustificazione nella conservazione delle risorse, è possibile procedere a una semplificazione.
(5) Il regolamento (CE) n. 88/98 (5) istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell’Øresund.
(6) L’applicazione del regolamento (CE) n. 88/98 ha evidenziato alcune carenze in quest’ultimo e conseguenti problemi di applicazione e di attuazione ai quali occorrerebbe porre rimedio, in particolare attraverso la definizione di specie bersaglio e di percentuali di cattura applicabili, per la pesca con determinati attrezzi, in funzione delle varie forcelle di dimensioni di maglia e delle zone geografiche.
(7) Occorrerebbe definire le modalità di calcolo delle percentuali di specie bersaglio e di altre specie.
(8) La taglia minima di ciascuna specie dovrebbe essere fissata tenendo conto della selettività della dimensione di maglia dell’attrezzo da pesca che può essere utilizzata per tali specie.
(9) Dalle informazioni scientifiche disponibili risulta che le attività di pesca dell’anguilla con reti da traino comportano considerevoli catture accessorie di novellame di merluzzo bianco. La pesca dell’anguilla con attrezzi mobili dovrebbe pertanto essere vietata.
(10) Per garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse e minimizzare l’impatto delle attività di pesca nel golfo di Riga, che costituisce un ecosistema marino unico ed alquanto sensibile, sono necessarie misure speciali. L’articolo 21 dell’atto di adesione del 2003 prevede pertanto che il Consiglio modifichi il regolamento (CE) n. 88/98 anteriormente alla data di adesione, al fine di adottare le necessarie misure di conservazione nel golfo di Riga.
(11) Ai fini del controllo delle attività di pesca è opportuno subordinare l’accesso al golfo di Riga a permessi di pesca speciali ai sensi del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (6).
(12) Dalle informazioni scientifiche risulta che, nel caso del merluzzo bianco, gli attrezzi da traino sprovvisti di finestre di fuga e aventi reti normali con nodo e maglie a losanga nel sacco e nell’avansacco sono meno selettivi di quelli dotati della finestra di tipo «BACOMA» o di quelli in cui le maglie del sacco e dell’avansacco sono ruotate di 90°. È pertanto opportuno non autorizzare, nelle acque comunitarie e per i pescherecci comunitari, l’impiego di attrezzi da traino sprovvisti di finestre di fuga di tipo BACOMA o sprovvisti di maglie del sacco e dell’avansacco ruotate di 90°, nelle attività di pesca in cui il merluzzo bianco costituisca una specie bersaglio.
(13) Il regolamento (CE) n. 1434/98 (7) precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto.
(14) Al fine di semplificare le norme complesse del regolamento (CE) n. 1434/98, è opportuno che le disposizioni di detto regolamento applicabili al Mar Baltico siano sostituite da disposizioni generali sugli sbarchi non sottoposti a cernita di cui al presente regolamento. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1434/98.
(15) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8).
(16) È opportuno che anche le modifiche dell’allegato I e dell’allegato II, appendici 1 e 2, del presente regolamento siano adottate a norma della decisione 1999/468/CE.
(17) In considerazione del numero e dell’entità delle modifiche da apportare, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 88/98 e sostituirlo con un nuovo testo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo d’applicazione

Il presente regolamento istituisce misure tecniche di conservazione applicabili alla cattura e allo sbarco delle risorse della pesca presenti nelle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri e situate nella zona geografica specificata nell’allegato I.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) «attrezzo mobile»: qualsiasi attrezzo da pesca per il quale l’operazione di cattura presuppone un movimento attivo dell’attrezzo, in particolare gli attrezzi da traino e da circuizione;
i) «rete da traino»: attrezzo che viene trainato attivamente da uno o più pescherecci ed è costituito da una rete avente corpo conico o piramidale (corpo della rete da traino) chiuso sul fondo da un sacco;
ii) «sfogliara»: attrezzo con rete da traino a bocca fissa mantenuta aperta orizzontalmente da un tubo di acciaio o di legno (asta), armata di catene o di gruppi di catene per la pesca a strascico («ground chain», «chain mat» e «tickler chain») e trainata sul fondo dall’imbarcazione da pesca;
iii) «sciabica danese»: attrezzo da circuizione e da traino azionato da una barca mediante due lunghi cavi (cavi della sciabica) destinati a convogliare il pesce verso l’apertura della sciabica. La parte di rete dell’attrezzo, di struttura e dimensioni simili a quelle di una rete a strascico, è composta da due lunghi bracci, un corpo e un sacco;
iv) «draga»: sacco di rete o cesto metallico montato su un’armatura di forma e dimensioni variabili, munito, nella parte inferiore, di un rastrello formato da una lama metallica, talvolta dentata;
v) «cianciolo»: attrezzo da circuizione costituito da una rete munita sul fondo di un cavo di chiusura che passa attraverso una serie di anelli collegati alla lima da piombo, consentendo la chiusura e il recupero della rete;
b) «attrezzo passivo»: qualsiasi attrezzo da pesca per il quale l’operazione di cattura non richiede un movimento attivo dell’attrezzo, tra cui reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, tramagli, palangari, nasse e trappole; le reti possono essere costituite da una o più reti distinte provviste di lime da sughero, lime da piombo e corde di assemblaggio, nonché di attrezzature di ancoraggio, galleggiamento e navigazione;
i) «rete da imbrocco» e «rete da posta impigliante»: attrezzo formato da un’unica pezza di rete e mantenuto verticalmente in acqua per mezzo di piombi e galleggianti; esso cattura organismi acquatici vivi che restano ammagliati o impigliati nelle sue maglie;
ii) «tramaglio»: attrezzo costituito da due o più pezze di rete fissate insieme in parallelo su un’unica ralinga e mantenute verticalmente in acqua per mezzo di piombi e galleggianti;
iii) «palangaro»: attrezzo formato da una serie di fili collegati, ancorati sul fondo o derivanti, ciascuno dei quali è provvisto di numerosi ami innescati;
c) «amo»: un pezzo di filo d’acciaio ricurvo e affilato, di solito con un ardiglione;
d) «tempo di immersione»: l’arco di tempo compreso tra la cala delle reti e il completamento dell’operazione di recupero a bordo;
e) «pezza di rete a maglia quadrata»: pezza costruita in modo tale che le due serie di linee parallele formate dai lati della maglia
...

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